Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 giugno 2015, n. 12087

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6499-2012 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del Presidente, legale rappresentante, signor (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS)), in persona dei suoi procuratori speciale dottoressa (OMISSIS) e dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 1258/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/12/2011, R.G.N. 426/2004;

avverso la sentenza non definitiva n. 1085/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2005, R.G.N. 426/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi, per l’accoglimento del 4 motivo, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il 23 febbraio 1999 la (OMISSIS) S.p.A. conveniva in giudizio – oltre a diversi altri soggetti nei cui confronti la controversia sarebbe poi stata altrimenti definita – la (OMISSIS) srl, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essa attrice subiti in quanto destinataria via mare, sulla rotta (OMISSIS), di rotoli di laminati d’acciaio caricati e stivati dalla convenuta sulla motonave (OMISSIS), e pervenuti in data 4 gennaio 1998 deformati ed ossidati.

Nella costituzione in giudizio della (OMISSIS) – e previo intervento volontario in causa in data 14 dicembre 1999 della (OMISSIS), in forza di surroga ex articolo 1916 c.c. e cessione ex articolo 1260 c.c. dei diritti della societa’ attrice e di quella di spedizione – veniva emessa la sentenza n. 4337/03 con la quale l’adito tribunale di Genova, ritenuto che (OMISSIS) avesse operato quale ausiliario del vettore marittimo, dichiarava prescritta la domanda attorea, per inutile decorso del termine annuale stabilito per il trasporto e le attivita’ accessorie di caricamento e stivaggio della merce.

Interposto gravame, veniva emessa sentenza non definitiva sull’an debeatur n. 1085/05, con la quale la corte di appello di Genova, ritenuto invece che (OMISSIS) avesse operato quale ausiliario del caricatore e non del vettore, riformava tale decisione ritenendo nella specie applicabile il termine biennale di prescrizione previsto dall’articolo 1667 c.c., comma 3 in materia di appalto; con conseguente affermazione del diritto al risarcimento in capo a (OMISSIS). Con sentenza definitiva sul quantum debeatur n. 1258/11, la corte di appello – in esito a consulenza tecnica d’ufficio – condannava la (OMISSIS) al risarcimento in misura di 115.336,11 dollari USA; oltre accessori e spese del doppio grado.

Avverso queste due sentenze viene da (OMISSIS) srl proposto ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS)). La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, degli articoli 297, 422 e 442 codice navale, nonche’ degli articoli 1655 e 1678 c.c.; per avere la sentenza non definitiva della corte di appello qualificato il rapporto tra le parti in termini di appalto, con conseguente applicazione del termine biennale di prescrizione. Al contrario, in base alla regola generale desumibile dalla Convenzione di Bruxelles e dal codice della navigazione, l’attivita’ di caricamento e stivaggio aveva natura accessoria del trasporto, con la conseguenza che essa convenuta aveva operato come ausiliaria del vettore, non gia’ del caricatore in appalto. Tale regola generale non trovava deroga nella clausola free in/liner out (FILO) intercorsa tra vettore e caricatore, poiche’ quest’ultima non poteva influire sulla natura del rapporto e sulle relative responsabilita’, concernendo unicamente l’esclusione dai costi di nolo delle spese di carico e stivaggio.

p. 1.2 Il motivo e’ fondato.

La corte di appello, nella sentenza non definitiva n. 1085/05, ha riformato la pronuncia di prescrizione resa dal tribunale, osservando che: – in base sia al codice della navigazione sia alla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, le operazioni di carico e di stivaggio della merce hanno effettivamente natura accessoria al trasporto, e sono quindi poste normalmente in capo al vettore, che se ne assume la responsabilita’; – tale assetto normativo (come anche espressamente previsto dall’articolo 442 codice navale) puo’ tuttavia essere derogato dalle parti, come sarebbe nella specie avvenuto in forza della pattuizione, nel contratto di trasporto, della clausola free in / liner out; – in conseguenza di cio’, (OMISSIS) aveva provveduto al carico “non gia’ quale ausiliario del vettore accessoriamente all’esecuzione da parte di questo della prestazione inerente al trasporto, bensi’ quale ausiliario del caricatore in adempimento di un contratto di appalto con lo stesso stipulato” (sent. pag. 12); – l’azione non era dunque prescritta, perche’ proposta nel rispetto del termine biennale di cui all’articolo 1667 cc., comma 3.

Contrariamente a tale conclusione, il trasporto marittimo internazionale su polizza di carico dedotto in giudizio deve ritenersi assoggettato alla Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 (resa esecutiva in Italia con il R.D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito nella Legge 19 luglio 1929, n 1638), la cui disciplina, in quanto speciale, prevale sulla normativa generale interna (Cass. n. 383 del 17/01/1980). Ebbene, tale disciplina pone le operazioni di caricamento e stivaggio della merce nella sfera di rischio, costo e responsabilita’ del vettore: articolo 3 par. 2 ” (…) il vettore dovra’ appropriatamente e accuratamente caricare, rimaneggiare, stivare, trasportare, conservare, curare e scaricare le merci trasportate”. Questa regolamentazione va posta in relazione con quanto stabilito nel par. 8, secondo cui “qualsiasi clausola, pattuizione o accordo in un contratto di trasporto, che esoneri il vettore o la nave da responsabilita’ per perdita o danno relativi alle merci, derivanti da negligenza, colpa o mancanza dei doveri e degli obblighi prescritti in questo articolo o che diminuiscano detta responsabilita’ in modo diverso da quello stabilito in queste regole saranno nulli, e di “un effetto”.

A detta della controricorrente (OMISSIS), quest’ultima previsione di nullita’ colpirebbe le esenzioni di responsabilita’ nell’ambito delle prestazioni effettivamente dovute dal vettore, ma non rileverebbe nel caso di specie, nel quale quest’ultimo sarebbe stato, a monte, proprio esentato dalla prestazione (caricamento e stivaggio) dal cui inadempimento sarebbe poi scaturita la responsabilita’ dedotta in giudizio.

Questa interpretazione parte da un presupposto errato, e cioe’ che il vettore sarebbe stato qui appunto esonerato pattiziamente dalla prestazione di caricamento e stivaggio; il che – nei confronti delle parti del contratto di trasporto – non e’, ne’ poteva essere. Con la conseguenza che la pretesa di porre in capo al caricatore (ed ai suoi ausiliari) la responsabilita’ per una prestazione che la legge pone in capo al vettore si sostanzia proprio in un invalido esonero di responsabilita’ di quest’ultimo.

Va del resto osservato come la connotazione giuridica di accessorieta’ al trasporto marittimo delle operazioni di caricamento e stivaggio trovi rispondenza sul piano operativo e funzionale, atteso che il vettore e’ tenuto, attraverso il comandante della nave, a verificare ed approvare, secondo un apposito piano di caricamento, le modalita’ di stivaggio; in quanto interferenti con le condizioni generali di navigabilita’ e sicurezza dell’imbarcazione. Ed e’ proprio nella valorizzazione della tipologia e connessione funzionale della prestazione con il servizio di trasporto, che si ritiene in via generale l’applicabilita’ del termine annuale di prescrizione ex articolo 2951 c.c. anche quando le varie prestazioni accessorie al trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto (Cass. n. 24265 del 30/11/2010; Cass. 9128/97).

Alla stessa conclusione (della responsabilita’ di (OMISSIS) come ausiliaria del vettore, e non del caricatore) doveva tuttavia la corte territoriale pervenire anche in applicazione delle norme del codice della navigazione, le quali pongono pur esse le operazioni di carico e stivaggio in capo al vettore (articoli 297, 421 e 422).

In particolare, l’articolo 442 stabilisce che “il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco”, con cio’ accollando al medesimo il rischio riconducibile alle fasi di caricamento e stivaggio delle merci successivamente alla loro ricezione. E’ vero che questa disposizione ammette l’eventualita’ di un “diverso patto, regolamento portuale od uso locale”, ma tale patto di deroga, diversamente da quanto sostenuto dalla corte di appello, non puo’ di per se’ individuarsi nella clausola del contratto di trasporto “free in/liner out” (FILO: in base alla quale i costi di caricamento non rientrano nel trasporto) trattandosi, al pari di altre del tutto analoghe, di clausola esclusivamente economica di individuazione dei compensi e rimborsi dovuti al vettore, ma non idonea a sollevare quest’ultimo dalla responsabilita’ che, per regola generale, gli compete nella fase di caricamento e stivaggio della nave: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5565 del 25/10/1982, “La clausola FIO (free in and out) inserita in una polizza di carico, ove non risultino dal titolo piu’ specifiche indicazioni circa il suo significato, ha l’esclusivo contenuto di una “clausola di spese”, con la quale, cioe’, le parti intendono accollare le spese di caricazione e di sbarco rispettivamente al caricatore e al ricevitore, ma non esenta il vettore dall’obbligo di procedere a quelle operazioni, ne’ lo esonera dall’ordinaria diligenza nella custodia e nello stivaggio del carico, ne’ infine incide sul regime probatorio stabilito dall’articolo 422 cod. civ. e dall’articolo 4 della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico del 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con Legge 6 gennaio 1928, n. 1958″; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5158 del 11/05/1995: “Nel contratto di trasporto, la clausola detta F.I.O. (“free in and out”) , ovvero F.I.O.S. (“free in and out stowed”) , in assenza di diverse e piu’ specifiche indicazioni, ha l’esclusivo fine di accollare le spese di carico al caricatore e quelle di sbarco al ricevitore, senza incidere in alcun modo sul regime di responsabilita’ del vettore, il quale, pertanto, non e’ esonerato dall’ordinaria diligenza nella custodia e nello stivaggio del carico”.

Nel caso di specie nemmeno (OMISSIS) ha indicato da quali diverse e piu’ specifiche indicazioni dovrebbe trarsi il convincimento della volonta’ delle parti di derogare, attraverso la sola clausola in oggetto, al suddetto principio generale. Con la conseguenza che, anche nel caso in esame, alla convenzione FILO deve attribuirsi il valore di clausola sulle spese e non sulla responsabilita’.

Ne deriva, in definitiva, che la (OMISSIS) ha qui operato quale ausiliaria del vettore, e nell’ambito del contratto di trasporto marittimo; con conseguente inapplicabilita’ della normativa sull’appalto di servizi.

Ai diritti derivanti da tale contratto di trasporto marittimo deve quindi applicarsi il termine annuale di prescrizione o decadenza previsto sia dall’articolo 438 codice della navigazione, sia dall’articolo 6, comma 4 della Convenzione citata: “in qualsiasi caso il vettore e la nave saranno esonerati da ogni responsabilita’ per perdite o danni, se non sara’ promosso giudizio entro un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate”.

Posto che le operazioni di riconsegna delle merci al porto di Baltimora si sono esaurite il 4 gennaio 98, tale termine e’ qui inutilmente spirato – in assenza di atti interruttivi precedenti al telex del novembre 99 – con riguardo tanto all’atto di intervento in causa di (OMISSIS) (dicembre 99), quanto allo stesso atto introduttivo del giudizio da parte di (OMISSIS) (febbraio 99).

Ne segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione delle sentenze impugnate, con assorbimento dei restanti motivi.

La cassazione riguarda, in particolare, sia la sentenza non definitiva sull’an debeatur n. 1085/05, sia – per l’effetto espansivo dell’annullamento rispetto alle statuizioni dipendenti ex articolo 336 c.p.c. – la sentenza definitiva sul quantum debeatur n. 1258/11.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto dell’appello proposto da (OMISSIS)- (OMISSIS) e conseguente conferma della sentenza appellata.

(OMISSIS) spa deve essere condannata, in ragione di soccombenza, alle spese del presente giudizio di cassazione e di quello di appello; liquidate, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze della corte di appello di Genova nn. 1085/05 e 1258/11;

decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, rigetta l’appello proposto da (OMISSIS) spa avverso la sentenza n. 4337/03 del tribunale di Genova, che conseguentemente conferma; condanna (OMISSIS) spa al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esposti ed il resto per compenso professionale; nonche’ delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 8.500,00, di cui euro 600,00 per esposti ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

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