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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13670. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento dei danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  16 giugno 2014, n. 13670 Svolgimento del processo F.P. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’Aurora Assicurazioni deducendo che era stato assicurato per la RCA presso la convenuta; che era stato collocato nella classe di merito 15ma, come da sentenza del G.d.P. di Roma...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13653. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13653 Svolgimento del processo 1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13654. Confermato il quantum stabilito in appello, ovvero, 692mila euro a quella che era, all’epoca, la partner dell’uomo ucciso con alcuni colpi di pistola, su ordine dell’ex moglie. Legittimato il convivente more uxorio ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’uccisione del partner

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13654 Svolgimento del processo l. P.F., in proprio e nella qualità di rappresentante del proprio figlio minore R.C., citò a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.R., G.A., I.S., O.C. e B.C. e, sul presupposto di essere stata convivente del noto stilista M.G., chiese...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 giugno 2014, n. 12371. Il giudice dell'appello che accolga il ricorso contro una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva deve sempre ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione riformata.

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 giugno 2014, n. 12371 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. LAMORGESE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 26 maggio 2014, n. 11660. La domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ. – e, quindi, improponibile in appello – solo se l'attore abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. Con la importante precisazione, però, che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore

Suprema Corte di Cassazione  sezione III sentenza del 26 maggio 2014, n. 11660 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente – Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo...