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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2015, n. 15539. In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto abbia in passato presentato ricorso al pretore onde ottenere il riconoscimento della proprietà dell’immobile oggetto di rivendica in forza dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. e abbia notificato tale ricorso al dante causa dell’attore così implicitamente riconoscendone l’originaria proprietà del bene sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari (senza tuttavia ottenere una valida declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione) e successivamente, nel giudizio di rivendica, sostenga – in via di eccezione – di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 luglio 2015, n. 15539 Ritenuto in fatto 1. – C.O. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona (Sezione distaccata di Albenga), R.R., R.A. e R.R., quali eredi di G.M., rivendicando la proprietà esclusiva di un vano di sgombero-magazzino, adiacente ad altri locali di sua proprietà esclusiva,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23695. Il frazionamento evincibile dai titoli di provenienza anche se semplicemente richiamato costituisce elemento utile per stabilire la linea di confine tra fondi limitrofi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 novembre 2014, n. 24214. In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 novembre 2014, n. 24214 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione del novembre 1984 P.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, P.M. , S. , M.T. e V. , nonché F.A. , G. e M.T. . Esponeva l’attrice di avere ereditato dai genitori,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 giugno 2014, n. 12571. Nel caso in cui l’usufruttuario, titolare del diritto di godere di un immobile, continua a recarsi in visita nella casa, in cui, nel frattempo, è entrato a vivere un figlio, ciò non comporta un’espressione di impossessamento, che porta all’usucapione, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario stesso.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 giugno 2014, n. 12571  Svolgimento del processo Nel 1948 decedeva Ca.An., che lasciava in proprietà ai cinque figli un appartamento sito in (omissis) (fg. 13 part. 143), gravato da usufrutto vedovile. Una delle figlie nel 1960 cedeva la sua quota alla sorella M.C. . Nel 1968 veniva...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 aprile 2014, n. 8119. Per effetto di una fictio iuris, il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessita' di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualita' di eredi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 aprile 2014, n. 8119   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. CARRATO Aldo – Consigliere...