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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2015, n. 8857. L’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare

Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza  4 maggio 2015, n. 8857   Fatto e diritto Dato atto del deposito della relazione ex art. 380 cpc del seguente tenore: 1 “- L’avv. T.A. , proprietario di varie unità immobiliari in uno stabile sito in (omissis) , impugnò la delibera condominiale del 18 gennaio 2008, nel...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2015, n. 8824. Nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo. Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso, infatti, mancano le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza dei diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede; e terzi, rispetto al condominio non possono essere ritenuti i condomini. D’altra parte, ed in generale, la tutela dell’apparenza del diritto non può essere invocata da parte del soggetto (nel nostro caso dal Condominio) che abbia trascurato di accertare l’effettiva realtà sui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza. Del resto, il regime giuridico di pubblicità rappresenta un limite invalicabile all’operatività del principio dell’apparenza: pubblicità ed apparenza sono, infatti, istituti che si completano l’un l’altro, rispondenti alle medesime finalità di tutela dei terzi di buona fede; ma proprio per ciò stesso alternativi. La tutela dell’apparenza non può tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsi della realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2015, n. 8824 Svolgimento del processo P.E. con ricorso ex art. 1137 cc., ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via (…) n. 170 Roma, per sentire dichiarare la nullità delle delibere condominiali assunte in data 27 marzo 1998 e...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 aprile 2015, n. 7457. Una macchia di umidità sul soffitto non autorizza il proprietario dell’appartamento a richiedere ai condomini il rimborso delle spese sostenute «in urgenza» per il rifacimento del lastrico solare, senza dunque la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Manca infatti la prova che la spesa sia «indifferibile» in quanto se rinviata avrebbe arrecato «pregiudizio o pericolo» alla cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 aprile 2015, n. 7457 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 marzo 2015, n. 6552. In tema di verbale dell’assemblea condominiale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 marzo 2015, n. 6552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria –...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 aprile 2015, n. 14000. L’amministratore del condominio non risponde delle lesioni riportate dal condomino scivolato lungo la rampa d’accesso al garage per via della formazione di una «pozza d’acqua» in corrispondenza di una griglia di deflusso, se dimostrata di aver effettuato la manutenzione ordinaria

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 aprile 2015, n. 14000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile, n. 6927. Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all’esercizio di una servitù di venduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  7 aprile, n. 6927 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.6.1998 L.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, L.L. per sentirlo condannare alla demolizione di una parte del muro divisorio con sovrastante rete metallica, sito tra i fabbricati delle parti, alla rimozione dei...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5658. Quando una costruzione sia stata realizzata non gia’ lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e dalle rientranze dell’altrui fabbrica (e) quindi potra’ costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio del preveniente si trova sul confine

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5163. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte di norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore". Pertanto, nel caso di specie, è illegittima, e va dunque disapplicata, la norma tecnica di attuazione del P.R.G. del comune di Pergine Valsugana in materia di distanze nelle costruzioni dal confine, sia nella sua formulazione vigente, secondo cui i muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45° possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanze previste dal codice civile, sia nella formulazione anteriore, in base alla quale i muri con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni, o rampe fino a 45° (pendenza 100%), non costituiscono costruzione e pertanto non debbono rispettare le distanze dai confini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5163   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. ABETE...