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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27531. Per quanto concerne la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, essa deve ritenersi consentita : sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall'ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  30 dicembre 2014, n. 27531 Svolgimento del processo Nel 2001 C.G. e Co.Fr. proposero opposizione avverso il precetto notificato loro dal Banco di Napoli s.p.a. in relazione alle fideiussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla Coop. Torremaione s.c.a r.l. sostenendo che le stesse avessero perso efficacia...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097. In materia del cosiddetto «filtro in appello», previsto nel 2012 per deflazionare il contenzioso, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 348-ter c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841. Sussiste sempre l'interesse ad agire per ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro tutte le volte in cui a fronte di un credito liquido ed esigibile il creditore non disponga di un titolo esecutivo. Tale regola vale a prescindere dall'atteggiamento antagonistico o meno del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923. In una compravendita immobiliare il contratto è concluso anche con la semplice comunicazione dell'agenzia all'acquirente dell'avvenuta accettazione della proposta irrevocabile. E' sufficiente la comunicazione con cui il nuncius informa il proponente di essere in possesso della accettazione scritta, senza dover dunque anche trasmettere tale accettazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24853. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'articolo 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinche' il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioe' di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avra' a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalita' tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverra' attuale l'altra obbligazione di dare, in virtu' della quale il promittente sara' tenuto a corrispondere l'indennizzo.

Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...