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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173. In un contratto assicurativo, la prova dell’esistenza del massimale deve esser fornita dalla compagnia di assicurazione e non dal cliente. La sua assenza dunque «nuoce» all’istituto e non all’assicurato, la cui domanda di risarcimento può essere comunque accolta per l’importo richiesto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438. La consegna del certificato di abitabilita’ dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per se’ condizione di validita’ della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’articolo 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilita’ di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. Il venditore-costruttore ha dunque l’obbligo di consegnare all’acquirente dell’immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio, e l’inadempimento di questa obbligazione e’ ex se foriero di danno emergente, perche’ costringe l’acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioe’ con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all’alienazione a terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906. La domanda ex art. 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- N.A.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la s.p.a. S.E.R. Società Edilizia Romana chiedendo la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato con la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132. Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906. La disposizione contenuta nella Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), n. 200 del 1999, che prescrive agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica, di“Offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, non comporta la modifica, né l’integrazione, del regolamento di servizio del settore e, di conseguenza, l’integrazione dei contratti di utenza che prevedono il pagamento delle spese di spedizione delle bollette. Esclusa l’operatività dell’articolo 1339 codice civile, che concerne l’integrazione del contratto per effetto di norme imperative, resta inapplicabile anche l’art. 1374 c.c., che postula l’integrazione del contratto per gli aspetti non regolati dalle parti, e dove le norme svolgono una funzione di carattere suppletiva rispetto alle determinazioni pattizie

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316. Il rinvenimento di reperti archeologici (c.d. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati; la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione dei lavori, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori; e tuttavia, considerata la distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  5 febbraio 2016, n. 2316 Ritenuto in fatto  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Costruttori soc. coop a r. l. – in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la medesima, la società F.lli Cervellati s.p.a. e la società Il Progresso s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050. Nessuna sanzione per il locatore che, dopo aver ottenuto dal comune il permesso di eseguire lavori di ristrutturazione nell’appartamento affittato, chieda al conduttore di lasciarlo (alla scadenza del primo quadriennio), se poi scaduto il permesso annuale a causa della opposizione dell’inquilino decida di affittarlo a terzi, desistendo dal proposito di rinnovarlo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella...