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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 febbraio 2016, n. 2913. Legittima la segnalazione alla centrale rischi di una società che, dopo un’intimazione di risoluzione del contratto per inadempimento, paga le rate arretrate del leasing ma non rilascia il rid per quelle future

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2913 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732. In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620. In caso di contestazione del buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa, mediante i contatori centrali delle società telefoniche, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere a essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili a un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625. Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2015, n. 485. Può essere revocato per «giusta causa» e tacitamente il mandato conferito per la stipula di un contratto di sponsorizzazione se la società che ha ricevuto l'incarico rimane inattiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2015, n. 485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097. In materia del cosiddetto «filtro in appello», previsto nel 2012 per deflazionare il contenzioso, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 348-ter c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331. Qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'articolo 1374 c.c., due obblighi: il primo e' quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo e' quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. Ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...