Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 febbraio 2016, n. 2913

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13672-2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. 544591 del 3.6.2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 25 febbraio 2010 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa citta’, la quale aveva respinto la domanda proposta dalle odierne ricorrenti contro la (OMISSIS) s.p.a. e volta al risarcimento del danno per l’indebita segnalazione alla centrale dei rischi della (OMISSIS) di un credito in sofferenza per e 248.705,00 al 28 febbraio 2003.

La corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse la doverosita’, della segnalazione del credito a sofferenza, posta la situazione di grave difficolta’ economica nei pagamenti della (OMISSIS) s.r.l., non essendo, invece, richiesta la definitiva irrecuperabilita’ della stessa.

Infatti, le segnalazioni erano state precedute dall’intimazione di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, seguita bensi’ – alla data del 20 febbraio 2003 – dal pagamento di canoni pregressi, ma non dal rilascio dell’autorizzazione permanente di addebito in conto dei canoni, mediante il modello “rid”: condizione cui, invece, la concedente aveva subordinato la ripresa del rapporto, evidenziando che, inoltre, in tal caso la somma sarebbe stata considerata in conto del risarcimento del danno. Essa, dunque, si era dichiarata disposta a rinunciare al credito maturato ed alla penale, pur di ottenere maggiore sicurezza della riscossione futura, e la consegna di tali modelli “rid” – contrariamente all’assunto delle appellanti – non costituiva una mera modalita’ di pagamento, ma la legittima condizione per il ripristino dei contratti di leasing.

La condizione di inadempimento, pertanto, non presentava affatto carattere di occasionalita’, ma era al contrario reiterata, autorizzando una diagnosi negativa circa le condizioni patrimoniali della debitrice; ne’ l’insussistenza di una situazione di sofferenza poteva ritenersi emergere dal bilancio al 31 dicembre 2002, come preteso dalla lessor, sia perche’ ignoto alla controparte al momento delle segnalazioni di febbraio e marzo 2003, sia perche’ contraddette dalla situazione sopra evidenziata.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalle soccombenti, affidato a tre motivi; resiste l’intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazione della circolare della (OMISSIS) dell’11 febbraio 1991, n. 139, e successivo aggiornamento, in relazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 53, comma 1, lettera b), articolo 67, comma 1, lettera b) e articolo 107, comma 2, in quanto nella predetta normativa regolamentare e’ previsto che l’appostazione a sofferenza implica, da parte dell’intermediario, la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non deriva automaticamente da un ritardo: laddove la corte del merito ha fondato il suo convincimento su circostanze inidonee a configurare una incapacita’ non transitoria, considerato che ad ogni inadempimento contestato era sempre seguita la riattivazione del contratto. Infatti, la societa’ di leasing, pur dopo l’intimazione della risoluzione, aveva permesso sempre la prosecuzione del rapporto, evidentemente non reputando esistere un’incapacita’ nei pagamenti. La mancata consegna dei “rid” non e’, poi, idonea a dimostrare lo stato di incapacita’ patrimoniale, ma costituiva mera modalita’ di pagamento.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 2, articoli 1175 e 1375 c.c., posto che la concedente aveva sempre offerto la possibilita’ di ripristino dei contratti, comportamento in se’ significativo del giudizio positivo sulla condizione finanziaria della utilizzatrice: onde condizionare poi il ripristino del contratto al rilascio dei “rid” si palesava contrario a buona fede.

Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di documenti e l’omessa ammissione di prove, nonche’ il travisamento del bilancio al 31 dicembre 2002, non sussistendo alcun elemento che potesse contraddire le risultanze contabili positive in questo presenti, mentre comunque era onere della controparte acquisire detto bilancio ed informarsi sulle condizioni patrimoniali dell’utilizzatrice. Inoltre, la corte del merito non ha ammesso la prova sui capitoli, volti a provare la circostanza decisiva della mancata attivazione dell’intermediario al fine di effettuare indagini conoscitive; ed ha errato nell’indicare l’importo oggetto della segnalazione, neppure tenendo conto del versamento della somma di euro 58.000,00.

2. – I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto intimamente connessi, sono infondati.

2.1. – Rilevano, al riguardo, la Delib. CICR del 16 maggio 1962, che ha istituito il Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari gestito dalla (OMISSIS); la Delib. CICR del 29 marzo 1994, emessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 53, comma 1, lettera b), articolo 67, comma 1, lettera b) e articolo 107, comma 2, che disciplina il servizio; le Istruzioni emanate dalla (OMISSIS) di cui alla Circolare dell’11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti.

Secondo l’articolo 5 di queste ultime, nel testo di cui all’86 aggiornamento applicabile ratione temporis (ma, sul punto, non mutato sino ad oggi), che riguarda le “modalita’ di segnalazione” delle sofferenze, va qui ricondotta “l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non puo’ scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”.

2.2. – Orbene, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui, ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficolta’ economica”, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilita’ (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; 9 luglio 2014, n. 15609; 10 ottobre 2013, n. 23093; 12 ottobre 2007, n. 21428): dunque, pur oggettivamente derivata dal modello di cui all’articolo 5 L.F., si tratta tuttavia di una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare (cfr. Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; 12 ottobre 2007, n. 21428, cit.).

2.3. – Lamenta parte ricorrente che, nella specie, non vi fosse una simile situazione di “sofferenza”.

Tuttavia, la corte del merito non si e’ limitata all’astratto richiamo ai suddetti principi (che, per la verita’, entrambe le parti condividono), ma ne ha fatto concreta applicazione, laddove ha ritenuto che l’inadempimento non avesse affatto il carattere della occasionalita’, proprio perche’, nonostante le reiterate riattivazioni dell’accordo, l’utilizzatrice continuava ad essere gravemente morosa: conseguentemente inferendone che i ripetuti inadempimenti potessero essere legittimamente assunti come sintomatici di una difficolta’ perdurante al pagamento.

Si tratta di una valutazione che, da un lato, non viola le richiamate disposizioni laddove applica il principio ricordato, mentre, per il resto, costituisce un giudizio di merito insindacabile in questa sede.

2.4. – Ha aggiunto, in particolare, la sentenza impugnata – individuandovi un indice dello stato predetto – che l’utilizzatrice aveva omesso di rispettare la condizione cui la riattivazione era stata subordinata, ossia il rilascio dei c.d. R.I.D., quale mezzo di pagamento idoneo a sostanziare la seria volonta’ e capacita’ di adempiere.

Neppure sotto tale profilo la sentenza merita la censura avanzata dalla parte ricorrente.

Occorre, invero, osservare che il c.d. modulo “rid”, o “rapporto interbancario diretto”, consiste nell’autorizzazione del cliente, attuata mediante apposito modulo, alla banca ad operare un determinato addebito periodico a carico del proprio conto corrente. Si tratta di ordini di pagamento impartiti dal cliente per svariate esigenze dei commerci, nell’ambito di rapporti interbancari diretti, in cui si pone, da una parte, la banca del debitore (c.d. banca domiciliataria) e, dall’altra parte, la banca del creditore (c.d. banca assuntrice o di allineamento).

Ad esso, come dimostra la prassi, si ricorre sovente nei contratti di durata, attribuendovisi funzione rafforzativa del credito (cfr., ad es., in tale prospettiva, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, articolo 70, con riguardo al pagamento del compenso alla societa’ organismi di attestazione, c.d. SOA): mediante l’assunzione e la comunicazione a controparte dell’avvenuta autorizzazione di addebito in conto corrente bancario per l’intero corrispettivo si persegue un fine di garanzia del credito in senso atecnico (dato che non entra in gioco un secondo patrimonio).

Il rifiuto di consegnare tali moduli – consegna cui, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice del merito, il lessor aveva subordinato la ripresa dell’efficacia del contratto – costituiva dunque, come la corte del merito ha ritenuto senza alcun vizio logico o giuridico, ulteriore elemento che evidenziava la situazione di difficolta’ ad adempiere.

3. – Il terzo motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.

La corte territoriale ha escluso che il bilancio dell’esercizio 2002 fosse sufficiente a provare al lessor l’inesistenza della situazione di sofferenza, in quanto non conosciuto da controparte quando, a febbraio-marzo 2003, opero’ la segnalazione, aggiungendo come comunque esso fosse contraddetto dalla situazione sopra evidenziata. Tale seconda, sintetica affermazione non e’, tuttavia, di per se’ idonea a privare di fondamento la prima, incontestabile, in quanto fondata sul dato cronologico.

La parte del motivo che lamenta la mancata ammissione di prova orale non e’ autosufficiente, non chiarendo neppure di quale prova si tratti, se testimonianza o interrogatorio formale; mentre l’allegato errore della corte del merito nell’indicare l’importo del credito resta irrilevante, non risultando il punto sottoposto alla medesima.

Infine, la somma non corrisposta quale canoni insoluti fu correttamente indicata nella segnalazione, posto che il pagamento di un importo pregresso era in attesa di imputazione, come tale non compensabile a rettifica dell’importo da segnalare (Istruzioni, cap. 1, Sez. 1.5).

In definitiva, il procedimento logico-giuridico sviluppato nell’impugnata decisione a sostegno delle riportate conclusioni e’ coerente e razionale, nonche’ frutto di un esame puntuale delle risultanze di causa; si palesa come, nella fattispecie concreta, la segnalazione del credito “in sofferenza” avvenne per fini conformi a quelli della doverosa informativa al sistema creditizio, rispecchiando esattamente la situazione oggettiva di incapacita’ finanziaria rilevante.

Per il resto, sotto l’egida del vizio di motivazione, parte ricorrente vorrebbe piuttosto misurare la situazione con criteri valutativi diversi da quelli della sentenza impugnata, ma il controllo previsto dal vizio di motivazione del giudizio di fatto, consentito al giudice di legittimita’, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio del primo.

Infatti, il motivo sottopone alla Corte questioni di fatto e valutazione di prove gia’ compiute, senza vizi logici o giuridici, dal giudice del merito ed unicamente allo stesso spettanti, onde l’argomentare della corte territoriale non e’ altrimenti sindacabile, dovendosi ricordare che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione contrapponendone uno difforme l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente (e multis, cfr., in motivazione, Cass., ord. 21 giugno 2012, n. 10347; ord. 14 giugno 2012, n. 9764; 1 giugno 2012, n. 8877; 10 gennaio 2012, n. 86; ord., 6 aprile 2011, n. 7921; 12 agosto 2004, n. 15693; 7 agosto 2003, n. 11936).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

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