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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 febbraio 2014, n. 722. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3, co. 4, D. Lgs. n. 159/2011 – non comporta alcun vincolo, consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno quindi di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini. Ne deriva che l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada

  Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 14 febbraio 2014, n. 722 Fatto e diritto 1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1126 del 10 marzo 2014. L'omessa o tardiva impugnazione preclude la risarcibilità di danni

Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 1126 del 10 marzo 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA (…) FATTO e DIRITTO 1.- Le società ricorrente e Ricorrente 2 si erano rivolte al T.A.R. di Latina, con ricorso notificato il...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 febbraio 2014, n. 798. Dal lunedì al venerdì le cancellerie giudiziarie non possono non essere aperte al pubblico se non per cinque ore consecutive. L’unica discrezionalità che residua in capo all’Amministrazione, si ripete, consiste nell’individuazione dell’ora d’inizio e, conseguentemente, di quella finale; ma sempre di cinque ore di apertura quotidiana deve trattarsi.

Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 20 febbraio 2014, n. 798 N. 00798/2014REG.PROV.COLL. N. 01307/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2013, proposto da: Ordine Degli Avvocati Di Roma, rappresentato e...