Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

sezione III

SENTENZA 7 aprile 2014, n. 1630

 
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2010, proposto da:  Loredana V., Adele V., Laura V., tutte rappresentate e difese dall’Avv. Lorenzo Tizzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Bruno Aguglia in Roma, via Cicerone, n. 44;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 11255/2009, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla l. 512/1999

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per l’Amministrazione appellata, l’Avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig. Loredana V., la sig.ra Adele V. e la sig.ra Laura V., nella qualità di eredi, le prime due, di Enrico V. e di Maria V., e nella qualità di erede per rappresentazione, la seconda, di Lucio V., domandavano l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l. 512/1999, per il pagamento delle somme di € 154.937,07 e di € 6.953,58, liquidate con sentenza del Tribunale di Venezia n. 87/1995, rispettivamente, a titolo di provvisionale e di rifusone delle spese di giudizio, oltre interessi maturati e maturandi, per i danni subiti a seguito del sequestro di persona compiuto nei confronti del congiunto Lucio V. in Viadana il 15.6.1979.

2. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con delibera n. 28 del 18.2.2004, respingeva la domanda di accesso al Fondo, ritenendo che la condanna di Aldo Mastini e di altri correi del sequestro non rientrasse in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), della l. 512/1999.

3. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso avanti al T.A.R. Lazio le interessate, lamentandone la violazione di legge e, in particolare, il difetto di motivazione, in spregio dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e travisamento dei fatti.

4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

5. Con sentenza n. 11255, depositata il 19.11.2009, il T.A.R. Lazio respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti, lamentandone l’erroneità per aver acriticamente recepito le argomentazioni del Comitato, a loro volta erronee e apodittiche, e per aver disatteso le censure sollevate in prime cure.

7. Si è costituita l’Amministrazione appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.

8. Con ordinanza n. 5442 del 15.11.2013 il Collegio disponeva l’acquisizione dei documenti depositati dal Ministero dell’Interno in primo grado.

9. Nella successiva udienza pubblica del 20.3.2014 il Collegio, udita la difesa erariale, ha trattenuto la causa in decisione.

10. Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione con la quale le odierne appellanti contestano il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo relativamente alla domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ai sensi dell’art. 4 della l. 512/1999.

10.1. Non ignora il Collegio che, secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite, l’accesso al Fondo di rotazione alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all’art. 4 della l. 512/1999, è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, di cui i privati sono titolari, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, essendo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma che con riguardo ai presupposti per l’erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l’accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo (Cass., Sez. Un., 29.8.2008, n. 21927 nonché, con riferimento al contributo di cui all’art. 5 della l. 466/1980, Cass., Sez. Un., 21.7.2003, n. 11377).

10.2. Nondimeno è da rilevare che, nel caso di specie, sono le stesse odierne appellanti, già ricorrenti in prime cure, ad aver adito la giurisdizione amministrativa.

10.3. Esse, dopo aver visto respingere dal T.A.R. la propria domanda nel merito in primo grado, propongono ora, in via subordinata rispetto alla domanda principale, costituita dalla riforma, nel merito, dell’impugnata sentenza e dall’accoglimento del ricorso proposto in prime cure, l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione.

10.4. Sono dunque le stesse parti, originarie ricorrenti, a contestare ora, secundum eventum litis, la giurisdizione di quello stesso giudice che hanno adìto.

10.5. Questo Consiglio ha già chiarito, proprio in caso analogo a quello presente, che integra un abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione.

10.6. La sollevazione di detta auto-eccezione in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contrafactum proprium – paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis – e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell’ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice, in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall’art. 11 c.p.a. (Cons. St., sez. V, 7.2.2012, n. 656).

10.7. Ne discende che, alla stregua del principio del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente contesti la giurisdizione, da lui stesso adita, al fine di ribaltare l’esito negativo nel merito del giudizio, ponendosi una siffatta prospettazione in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium e con la regola di correttezza e buona fede prevista dall’art. 1175 c.c. (v., da ultimo, anche Cons. St., sez. VI, 8.2.2013, n. 703).

10.8. Il motivo relativo al difetto di giurisdizione, per le esposte ragioni, deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

11. Nel merito l’appello è infondato.

11.1. Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che la condanna dell’imputato, nei procedimenti penali relativi al sequestro del sig. Lucio V., è stata disposta per reati differenti rispetto a quelli indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 4 della l. 512/1999.

11.2. Le appellanti lamentano che le affermazioni della sentenza non possono essere condivise in quanto altro non sarebbero, in nuce, che la mera riproposizione di affermazioni tautologiche, contenute nella deliberazione del Comitato di solidarietà n. 28 del 18.2.2004.

11.3. In particolare la censura delle appellanti si incentra sul rilievo che la deliberazione del Comitato non solo non avrebbe precisato a quali tipologie di verifiche avrebbe fatto ricorso, ma non avrebbe nemmeno preso in esame i documenti prodotti dalle parti, documenti nei quali viene ripetutamente affermata e dimostrata dagli inquirenti l’esistenza di una associazione a delinquere (c.d. Banda dei Giostrai), definita espressamente di stampo mafioso, di cui il Mastini ed altri ottanta imputati erano partecipi.

11.4. Tale associazione, deducono le appellanti, fu dedita a ben trentaquattro sequestri di persona accertati tra il 1975 e il 1986.

11.5. L’associazione, di tipo mafioso, aveva forti legami e connessioni con i più “autorevoli” personaggi delle principali organizzazioni criminali italiane, dalla mafia del Brenta alla banda della Magliana, dalla camorra alla Sacra Corona Unita, come risulterebbe dai rapporti di indagine della Legione Carabinieri e dagli atti investigativi.

11.6. Secondo la tesi in esame i fatti di cui è causa riguardano, appunto, l’associazione di tipo mafioso (c.d. Banda dei giostrai), che ha eseguito il sequestro di persona di Lucio V., operando in un contesto ben più ampio, relativo a fatti criminosi sia precedenti che successivi, e avvalendosi dell’elemento caratteristico essenziale dell’associazione di tipo mafioso, rappresentato dalla “forza di intimidazione” del vincolo associativo.

12. Ritiene il Collegio che la prospettazione delle appellanti, per quanto suggestiva, non possa essere condivisa.

12.1. La sentenza n. 2099 del 15.2.2000 della Corte d’Appello di Venezia, nel confermare la condanna di Aldo Mastini alla pena di anni dieci di reclusione per il sequestro di Lucio V., inflittagli dal Tribunale di Venezia, ha affermato “la sussistenza di un accordo criminoso e una preordinazione di strutture e di mezzi finalizzati alla consumazione di sequestri di persona che erano solo genericamente programmati” (p. 9).

12.2. In tale sentenza, come già in quella di primo grado, non viene mai evidenziata l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, seppur ante litteram (in quanto la fattispecie dell’art. 416-bis c.p. è stata introdotta dalla l. 646/1982 e, quindi, successivamente alla commissione del reato per il quale intervenne condanna), limitandosi essa soltanto a rimarcare la sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato, seppur con l’aiuto e il sostegno, in talune zone, di alcune bande malavitose, all’esecuzione di singoli reati-scopo, tra i quali quello in danno di Lucio V., costituiti prevalentemente dal delitto di sequestro di persona.

12.3. Anche la sentenza n. 19/1986 della Corte d’Assise d’Appello di Milano, per quanto non riguardante direttamente, nello specifico, il sequestro di Lucio V., ha ben posto in rilievo l’esistenza di una societas sceleris, sulla base di un’analisi precisa e accurata delle risultanze processuali (p. 174), finalizzata all’esecuzione dei sequestri attraverso un poderoso arsenale di armi.

12.4. Come già rilevato sul punto dal primo giudice, dall’esame di tali provvedimenti giurisdizionali, ormai definitivi, non si evince alcun elemento che suffraghi la tesi, sostenuta dalle odierne appellanti, che il sequestro, di cui fu vittima Lucio V., sia stato realizzato, quale reato-fine, da un’associazione a delinquere che avesse le caratteristiche e il modus operandi di una consorteria mafiosa e che si avvalesse del potere intimidatorio che la contraddistingue.

12.5. L’appello, in conclusione, deve essere respinto, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), della l. 512/1999 per l’accesso al Fondo di rotazione, in quanto, come ha ritenuto correttamente il primo giudice nel confermare la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comitato, non può ritenersi che il sequestro di persona di Lucio V. sia stato compiuto da associazione avente, seppur ante litteram, caratteristiche di tipo mafioso né che esso sia stato perpetrato avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo o per agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso.

12.6. Gli elementi investigativi in senso contrario valorizzati dalle appellanti non possono rimettere in discussione l’autorità del giudicato penale, scaturente dalle citate sentenze, divenute irrevocabili in seguito all’infruttuoso esperimento del ricorso per cassazione, giudicato dal quale in alcun modo si evince che l’associazione a delinquere finalizzata ai sequestri avesse le caratteristiche di una consorteria di stampo mafioso, perpetrasse i reati-fine grazie alla forza intimidatrice del vincolo associativo o favorisse sodalizi mafiosi.

12.7. Non può che derivarne, conclusivamente, la reiezione del proposto gravame.

13. In considerazione della particolare complessità del caso, che ha richiesto un’approfondita disamina giuridica della drammatica vicenda inerente al sequestro di Lucio V., all’epoca dei fatti ventisettenne e affetto da grave handicap, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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