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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 aprile 2014, n. 9219

Svolgimento del processo

1.- La s.r.l. Win sport proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Trento le aveva ingiunto di pagare a favore della A.S.I.S. Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento la somma di Euro 7.140,00 oltre accessori, a titolo di integrazione del corrispettivo dovuto in relazione al contratto avente a oggetto il servizio di gestione dei diritti di vendita di spazi pubblicitari per il periodo 1-1-2002 / 30-6-2002.
L’opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione, deducendo che il corrispettivo preteso era dovuto in virtù dell’accordo integrativo con cui erano stati ampliati gli spazi pubblicitari originariamente messi a disposizione e che tale ampliamento sarebbe stato compensato con la sponsorizzazione della manifestazione Briamasco estate 2002, poi non avvenuta.
Con sentenza depositata il 10 gennaio 2006 il Tribunale rigettava l’opposizione.
Secondo il primo Giudice l’originario contratto intercorso fra le parti aveva previsto la possibilità per il cliente finale di disporre di un solo striscione pubblicitario e che successivamente fra le parti era stato raggiunto l’accordo per la possibilità di disporre di tre striscioni : il maggiore corrispettivo non sarebbe stato dovuto alla condizione che il cliente finale della opponente avesse sponsorizzato una manifestazione sportiva : tale condizione non si era verificata, per cui essa aveva diritto al corrispettivo per gli altri spazi pubblicitari oltre a quelli previsti in contratto.
Con sentenza dep. il 10 dicembre 2007 la Corte di appello di Trento, in riforma della decisione impugnata dall’opponente, revocava l’opposto decreto dichiarando la nullità dell’accordo integrativo stipulato dalle parti.
Secondo i Giudici:
– le parti avevano modificato l’originario accordo, prevedendo un aumento degli striscioni pubblicitari di cui potesse usufruire il cliente dell’opponente e che non era stato variato il corrispettivo comunque dovuto all’opposta – a condizione che fosse stata sponsorizzata la manifestazione Briamasco estate 2002;
– tale condizione peraltro non si era avverata, per cui l’opposta avrebbe avuto diritto al maggior compenso;
peraltro, l’accordo integrativo era affetto da nullità rilevabile di ufficio anche in sede di appello, in quanto privo della forma scritta, tenuto conto che l’A.S.I.S. è una azienda speciale del Comune di Trento e, come tale, è parificabile a un ente pubblico.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.S.I.S. Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
Ricorso principale.
1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 345,99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1421 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ovvero il titolo in base al quale era stata basata la domanda, censura la decisione gravata che aveva accolto l’opposizione in base a una domanda nuova proposta per la prima volta in sede di appello dall’opponente (la nullità dell’accordo integrativo), quando l’ASIS aveva posto a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo, quale causa petendi, il contratto originario, che già autorizzava l’ampliamento degli spazi pubblicitari.
Evidenzia che non si discuteva dell’applicazione o dell’esecuzione dell’atto ma della sua illegittimità, per cui la nullità non poteva essere di ufficio rilevata dal giudice ex art. 1421 citato.
Evidenzia la contraddittorietà della motivazione laddove, dopo avere affermato che l’opposta aveva invocato l’accordo integrativo successivo, aveva poi sostenuto che oggetto del giudizio di primo grado era stata l’interpretazione dell’originario contratto scritto intercorso fra le parti.
1.2. – Il motivo è infondato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla resistente, essendo del tutto irrilevante la mancata indicazione nel motivo della previsione di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. quando, come nella specie, dal complessivo esame del motivo risulti l’intenzione del ricorrente di denunciare la nullità della sentenza per effetto di un error in procedendo, la cui esistenza deve essere direttamente verificata dalla Corte di Cassazione che in tal caso è anche giudice del fatto, indipendentemente da quella che sia stata la motivazione della sentenza impugnata, per cui è inammissibile la denuncia di errori processuali formulata sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Ciò posto, dall’esame degli atti deve ritenersi che con la domanda per decreto ingiuntivo l’opposta aveva chiesto l’integrazione del corrispettivo facendo valere il maggior numero di spazi pubblicitari messi a disposizione dell’opponente in virtù dell’accordo modificativo dell’originario contratto che aveva previsto esclusivamente un solo spazio pubblicitario.
Il fatto costitutivo del diritto azionato (l’integrazione del corrispettivo dovuto) era rappresentato dai successivi accordi modificativi dell’originario contratto che aveva previsto il corrispettivo per un solo spazio pubblicitario.
Pertanto, la nullità o meno di tale accordo, dedotta dall’opponente per paralizzare l’azione ex adverso proposta ovvero la pretesa di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva a oggetto un eccezione rilevabile di ufficio anche nel giudizio di appello e poteva (e doveva) essere quindi verificata dal giudice.
2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 114 del decreto legislativo n.267 del 2000, 45 legge regionale n. 1 del 1993, così come sostituito dall’art. 10 comma 1 legge regionale n.10 del 1998, oggi riportato dall’art. 69 del D.P.G.R.1-2-2005 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia e in particolare circa l’applicabilità degli artt. 1322,1326 e 1350 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto la nullità dell’accordo integrativo de quo per essere stato concluso oralmente, mentre sarebbe stato soggetto alla forma scritta prescritta per le pubbliche amministrazioni. Al riguardo deduce che, la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione la disciplina al riguardo prevista dalla legislazione regionale ai sensi dell’art. 45 della legge Regione Trentino n. 1 del 1993, che, a differenza di quella statale, prevede che l’organizzazione e la attività dell’azienda speciale sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile; che l’azienda speciale ha piena capacità di diritto privato e la opposta è società di diritto privato, anche ai fini del utilizzabilità dei mezzi necessari al proprio pio finanziamento.
Fa in ogni caso presente che il contratto di sponsorizzazione oggetto del presente giudizio non rientrava fra quella attività delegate e corrispondenti al servizio pubblico, e ciò senza considerare che gli accordi in questione erano una mera integrazione di quelli già scritti.
2.2. – Il motivo è infondato.
Anche alla stregua della normativa regionale invocata dalla ricorrente – non diversamente da guanto previsto dall’art. 114 legge n. 267 del 2000, l’azienda speciale : a) è definito ente pubblico strumentale dell’ente locale che lo costituisce (nella specie il Comune di Trento), dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell’ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento della costituzione dell’azienda; b) è sottoposta al controllo dell’ente locale il quale fra l’altro approva i bilanci annuale e pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati.
Il rilievo che l’organizzazione e l’attività sono regolate dal codice civile e che l’ente ha capacità di diritto privato sta a significare che l’azienda speciale agisce iure privatorum ma ciò non esclude la forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che, anche quando la P.A. agisca “iure privatorum”, è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. (Cass. 1606/2007; 1702/2006; 14524/2002).
Pertanto, correttamente è stata rigettata la domanda di pagamento che, come si è detto, era fondata su quanto dalle parti convenuto con accordo verbale che avrebbe dovuto comunque essere redatto in forma scritta, non assumendo al riguardo alcun rilevo che il contratto scritto prevedesse anche la possibilità di successivi accordi integrativi, essendo poi questi ultimi la fonte dei relativi diritti e obblighi.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese della presente fase vanno a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi rigetta quello principale assorbito l’incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

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