Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3346. L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’amministrazione tende ad ottenere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’occupazione preordinata all’espropriazione effettuata nel 1979 e mai conclusasi con l’emanazione del decreto di esproprio, pur a fronte della completa realizzazione dell’opera pubblica. Trattasi, pertanto, di domanda di risarcimento da occupazione divenuta sine titulo, avendo definitivamente espunto la giurisprudenza gli stessi istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 15 febbraio 2013, n.914) pacificamente rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui alla lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104. Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione, come siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara

Consiglio di Stato Sezione I Sentenza 28 maggio 2014, n. 2775 N. 02775/2014REG.PROV.COLL. N. 03569/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da: Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15428. In tema di procedure concorsuali per l’attribuzione di una qualifica superiore, il danno subito dal pubblico dipendente in conseguenza dell’approvazione di una graduatoria successivamente annullata è riconducibile all’illegittimo ritardo con cui l’Amministrazione ha portato a compimento la procedura concorsuale, con l’approvazione definitiva della graduatoria.

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza  7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609. Le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. Né può giovare rilevare, nel caso specifico, il richiamo ad alcune fogge che non sono incompatibili col decoro, ma tipiche: in quei casi, infatti, l’aspetto esteriore non usuale per un militare trova fondamento o in compiti operativi particolari o in immagini caratterizzanti storicamente il corpo di appartenenza, risultando perciò tollerate se non autorizzate da prassi o disposizioni interne al medesimo.Ne consegue che è legittima legittimità la sanzione disciplinare della consegna semplice irrogata al militare in ragione del taglio di capelli alla “skinhead”, ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare.

Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 maggio 2014, n. 2518. La forma della costituzione in giudizio degli Enti territoriali, in riferimento all’autonomia statutaria e organizzativa, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione

Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 16 maggio 2014, n. 2518 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2014, proposto da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...