Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 maggio 2014, n. 2792. La responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo ha natura speciale, non riconducibile ai modelli normativi della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In particolare, gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, sul piano della fattispecie, sono: i) l’elemento oggettivo; ii) l’elemento soggettivo; iii) il nesso di causalità materiale o strutturale; iv) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nella materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 29 maggio 2014, n. 2792 N. 02792/2014REG.PROV.COLL. N. 08825/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2007, proposto da: Il Tuo Viaggio s.r.l., in persona del...
Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara
Consiglio di Stato Sezione I Sentenza 28 maggio 2014, n. 2775 N. 02775/2014REG.PROV.COLL. N. 03569/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da: Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 giugno 2014, n. 3282. In tema di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, al apri di ogni altro provvedimento sanzionatorio in materia, è un atto vincolato alla constatata abusività, che non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Ne discende che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione d'illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 giugno 2014, n. 3282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6683 del 2003, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15428. In tema di procedure concorsuali per l’attribuzione di una qualifica superiore, il danno subito dal pubblico dipendente in conseguenza dell’approvazione di una graduatoria successivamente annullata è riconducibile all’illegittimo ritardo con cui l’Amministrazione ha portato a compimento la procedura concorsuale, con l’approvazione definitiva della graduatoria.
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2014, n. 3446. La legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte
CONSIGLIO DI STATO sezione v SENTENZA 7 luglio 2014, n. 3446 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8414 del 2013, proposto dai signori BELLONI PASQUALE LUIGI, STEFFENINI MAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso il suo studio...
Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609. Le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. Né può giovare rilevare, nel caso specifico, il richiamo ad alcune fogge che non sono incompatibili col decoro, ma tipiche: in quei casi, infatti, l’aspetto esteriore non usuale per un militare trova fondamento o in compiti operativi particolari o in immagini caratterizzanti storicamente il corpo di appartenenza, risultando perciò tollerate se non autorizzate da prassi o disposizioni interne al medesimo.Ne consegue che è legittima legittimità la sanzione disciplinare della consegna semplice irrogata al militare in ragione del taglio di capelli alla “skinhead”, ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare.
Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 maggio 2014, n. 2518. La forma della costituzione in giudizio degli Enti territoriali, in riferimento all’autonomia statutaria e organizzativa, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione
Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 16 maggio 2014, n. 2518 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2014, proposto da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 giugno 2014, n. 3203. L'onere di immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva
Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 giugno 2014, n. 3203 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2013, proposto da: Ed.G. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...