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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 giugno 2014, n. 3115. Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati. Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 giugno 2014, n. 3115 LOTTIZZAZIONE ABUSIVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2010, proposto da: Du.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 luglio 2014, n. 3909. La condanna penale riportata dallo straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 non è ostativa all'accoglimento della domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto, la quale, di conseguenza, deve essere nuovamente esaminata dall'Amministrazione competente.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 luglio 2014, n. 3909   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2011, proposto da: Kh.Am., rappresentato e difeso dall’avv. El.Za., con domicilio eletto presso la...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 216 del 18 luglio 2014. Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione

Sentenza  216/2014 Giudizio Presidente CASSESE – Redattore MATTARELLA Udienza Pubblica del 24/06/2014    Decisione  del 09/07/2014 Deposito del 18/07/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 5, c. 1°, del decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248. Massime: Atti decisi: ord. 180/2012 SENTENZA N. 216 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2014, n. 3693. Il diritto del dipendente pubblico a ricevere il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte in via di fatto può essere riconosciuto, ferma restando la necessaria presenza dei relativi presupposti, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387 del 1998 e, dunque, dal 22 novembre 1998.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 luglio 2014, n. 3693     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7086 del 2003, proposto dal signor Pa.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.So. e Vi.S.,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 3028. Non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 giugno 2014, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2013, proposto da: Ra.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pi., con domicilio eletto presso lo stesso,...