Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 settembre 2014, n. 4539. Sussiste un interesse tutelabile all'accesso agli atti in base ai quali una ASL ha disposto nei confronti di un suo dipendente una visita medica collegiale ai fini della verifica della permanenza dell'idoneità

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 settembre 2014, n. 4539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 114 del 2014, proposto da: Ma.Fe., rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ma., con domicilio eletto presso Pa.Ma....

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 settembre 2014, n. 4674. In seno ad un procedimento ad evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione dell’interesse legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione di norme imperative che pongono “regole di condotta”, da osservarsi durante l’intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica. Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula di un contratto d’appalto o in relazione all’invalidità dello stesso, comprende le spese sostenute dall’impresa per aver partecipato alla gara (danno emergente), ma anche la perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe derivato dalla stipulazione ed esecuzione del contratto non concluso.

CONSIGLIO DI STATO sezione IV sentenza 15 settembre 2014, n. 4674 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2010, proposto da: D.R. Multiservice S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; contro Anas Spa, rappresentato e difeso per legge...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4656. Il rimedio di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, giacché esso assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4656   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2010, proposto da: Or.Bl., rappresentato e difeso dall’avv. D.Fr., con domicilio eletto presso Segreteria...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 settembre 2014, n. 4662. L'azione di annullamento, dovendo essere sorretta dalle condizioni della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, può essere proposta dal soggetto che sia titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata che risulti lesa, con attualità e immediatezza, da un atto della Pubblica Amministrazione. Nel settore specifico dei contratti pubblici, la legittimazione si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 settembre 2014, n. 4662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4939 del 2012, proposto da: Pa. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 settembre 2014, n. 4670. L'ambito del merito amministrativo è precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere in ordine a quella particolare questione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 settembre 2014, n. 4670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, proposto da Ca.Sc., rappresentata e difesa dall’Avv. Pi.Tr., con domicilio eletto presso lo studio...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 agosto 2014, n. 4438. Per le procedure concorsuali bandite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 101/2013 e non ancora concluse a quella data, trova integrale applicazione l'art. 91, comma 4, del d.lgs n. 267/2000, che esclude il ricorso allo scorrimento delle graduatorie esistenti per i posti in organico di nuova istituzione

Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 agosto 2014, n. 4438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8125 del 2013, proposto da: Asl n. 2 di Olbia, rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Co., con domicilio...