Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 8 settembre 2014, n. 4536

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2012, proposto da:

Ma.Mo., rappresentato e difeso dall’Avv. Ar.Po., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Ar.Po. in Roma, via (…);

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…)

nei confronti di

Gi.Ca., controinteressato non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 03151/2012, resa tra le parti, concernente la revoca dell’incarico di direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per l’appellante Mario Mo., l’Avv. Ar.Po. ed altri (…)..

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, il Prefetto dott. Ma.Mo., veniva nominato il 26.4.2010 Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in avanti, per brevità, l’Agenzia).

2. Egli riceveva tuttavia, il successivo 17.6.2011, un telegramma a mezzo fax con il quale il Ministero dell’Interno gli comunicava che, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, era stata disposta la sua immediata rimozione, a far data dal 20.6.2011, dall’incarico di Direttore dell’Agenzia e la contestuale collocazione a riposo, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, con incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

3. Nel telegramma veniva altresì comunicata all’interessato la sua sostituzione con il Prefetto, dott. Gi.Ca..

4. Nel corso del giudizio, da lui instaurato avanti al T.A.R. Lazio contro tale determinazione, il dott. Mo. veniva ad esatta conoscenza dei provvedimenti di rimozione e, in particolare, dal decreto del Ministero dell’Interno del 18.6.2011 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 20.6.2011, atti impugnati con motivi aggiunti, a mezzo dei quali apprendeva che in considerazione della rilevanza, delle responsabilità e della particolare esperienza dell’incarico, avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, egli era stato collocato a disposizione ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957.

5. Le amministrazioni intimate, per il tramite della difesa erariale, si costituivano nel primo grado di giudizio ed esponevano ragioni diverse da quelle poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, evidenziando talune anomalie gestionali che, a loro avviso, avrebbero contraddistinto la dirigenza del dott. Mo., relative in particolar modo al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza e alla scarsa trasmissione di elementi informativi per l’esercizio dell’attività di vigilanza.

5. L’istanza cautelare del ricorrente, volta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati, veniva respinta dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2629 del 15.7.2011, ma in sede di appello cautelare la Sezione, con ordinanza n. 4030 del 16.9.2011, disponeva, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione del merito avanti al T.A.R.

6. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 3151 del 5.4.2012, respingeva infine il ricorso proposto dal dott. Mo..

7. Avverso tale sentenza propone appello l’interessato, deducendo i seguenti vizi:

a) error in iudicando nell’aver ritenuto che gli atti impugnati, in quanto espressione di alta amministrazione, non siano sindacabili se non per profili di manifesta illogicità o per evidenti lacune procedimentali, mentre nel caso di specie le motivazioni addotte dalle Amministrazioni resistenti a sostegno del trasferimento erano in aperto contrasto con i principi di costituzionalità e di buon andamento della p.a., rivelando un evidente sviamento di potere, ove si consideri che era stato affidato ad un solo Prefetto il compito di riorganizzare le strutture periferiche del Ministero senza dotarlo delle necessarie risorse tecniche ed organizzative per farvi fronte;

b) error in iudicando nell’aver ritenuto che il Prefetto non sarebbe stato rimosso dall’incarico, ma solo trasferito ad altro, incorrendo peraltro nella violazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. 4/2010, secondo il quale gli organi dell’Agenzia e, in particolar modo, il Direttore restano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la previsione di un periodo che è anche garanzia di imparzialità, continuità e relativa autonomia dal potere politico, ed error in procedendo del T.A.R. nel non aver dato riscontro alle censure sollevate dal ricorrente in prime cure (p. 29 del ricorso in appello);

c) error in iudicando per aver la sentenza di primo grado contraddittoriamente, insufficientemente e irragionevolmente disatteso la censura relativa alla violazione e alla falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990.

8. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, entrambi opponendosi all’accoglimento dell’avversario gravame e chiedendone la reiezione.

9. Nella pubblica udienza del 17.7.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L’appello è infondato e va respinto.

10.1. Con il primo motivo l’odierno appellante, dott. Mario Mo., lamenta che il T.A.R. capitolino avrebbe erroneamente affermato la pressoché completa insindacabilità dei provvedimenti impugnati in primo grado, in quanto atti di alta amministrazione ed espressivi, quindi, di ampia discrezionalità, sicché essi sarebbero sindacabili in sede giurisdizionale soltanto nei limiti in cui emergano profili di illogicità o evidenti lacune procedimentali e, dunque, sindacabili unicamente sotto i profili dell’incongruità e dell’irragionevolezza.

10.2. Secondo il giudice di prime cure, infatti, tali provvedimenti sono assunti in base a criteri eminentemente fiduciari e sono basati sulla valutazione delle capacità e delle attitudini dei nominati e sottoposti al sindacato di legittimità nei limiti di un accertamento essenzialmente estrinseco, ossia circoscritto al riscontro dell’esistenza dei presupposti, della congruità della motivazione nonché dell’esistenza del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e motivazione.

10.3. Sostiene l’appellante che tali considerazioni non sarebbero pertinenti al caso di specie, posto che l’atto di trasferimento del dott. Mo. non sarebbe un atto di alta amministrazione, dettato da scelte di indirizzo politico non sindacabili nel merito, difettando esso dei presupposti e degli elementi necessari a conferirgli tale natura.

10.4. I provvedimenti impugnati in primo grado avevano disposto l’assegnazione di un nuovo incarico al dott. Mo. sulla base di esposte “esigenze organizzative” e nell’affermata volontà “di avvalersi della particolare esperienza conseguita dal Prefetto Dr. Ma.Mo. nella direzione degli uffici del Ministero dell’Interno”.

10.5. Il Ministero dell’Interno, alla luce “della rilevanza, delle responsabilità e della particolare competenza richiesta per lo svolgimento” del nuovo incarico e, cioè, per le particolari qualità professionali dell’odierno appellante, aveva ritenuto opportuno affidare al Prefetto, dott. Mo., “l’incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo”.

10.6. Sostiene l’appellante che, proprio dalla lettura di simili motivazioni, sarebbe evidente lo sviamento di potere realizzato nel caso di specie dall’Amministrazione, che avrebbe esercitato il potere discrezionale, riconosciutole dall’art. 237 del d.P.R. 3/1957, di assegnare un Prefetto a compiti di particolare rilevanza, collocandolo a disposizione, per finalità diverse da quelle costituenti la ratio attributiva di tale potere e in particolare, nei riguardi dell’odierno appellante, con un malcelato e sostanziale fine disciplinare, dotato di forte afflittività, tradendo il recondito e reale intento sanzionatorio di rimuovere quanto prima dall’incarico un soggetto non (più) gradito al Ministro o, come afferma l’appellante stesso (p. 19 del ricorso), (in astratto) venuto meno ai suoi doveri.

10.7. Tale sviamento di potere, rispetto alla ratio dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, si desumerebbe dal fatto che le presunte “esigenze organizzative”, motivate con il richiamo all’art. 1, comma 425, della l. 296/2006, all’art. 74 del d.l. 112/2008 e consistenti nella elaborazione di un progetto di riorganizzare l’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, non sarebbero state contestualmente accompagnate e supportate, come invece imponeva il principio di buon amministrazione (art. 97 Cost.), da alcuna dotazione di supporto, né logistica né di personale, sicché al solo Prefetto Mo., pur nel riconoscimento delle sue elevate qualità professionali, sarebbe stato affidato il gravoso incarico di redigere siffatto progetto senza il benché minimo ausilio di uomini e mezzi.

10.8. Tali esigenze organizzative sarebbero poi del tutto generiche, evasive, illogiche, contraddittorie, posto che non solo il trasferimento immediato del dott. Mo. sarebbe disgiunto da ogni previsione circa le modalità operative di esecuzione dell’incarico, di cui non è specificata la durata, e da ogni dotazione di risorse materiali ed organizzative necessarie per espletarlo efficacemente, ma non specificherebbe in alcun modo sufficientemente motivato il suo legame con la “evoluzione in senso federale” dello Stato, di cui si fa un pur fugace accenno nei contestati provvedimenti.

10.9. L’evoluzione in senso federale dell’ordinamento rinvierebbe peraltro a possibili riforme dell’ordinamento esistente e, quindi, a radicali modifiche delle stesse norme del 2006 e del 2008, pur richiamate nella stessa motivazione del decreto impugnato, sicché l’incarico affidato si rivelerebbe non solo evanescente, ma anche illogico in sé, dato il possibile e, anzi, probabile conflitto tra norme organizzative attualmente in vigore e quelle che dovrebbero intervenire per dare concreta attuazione al futuro Stato federale.

11. Di qui in conclusione, secondo l’appellante, l’illegittimità del provvedimento gravato in prime cure poiché essa, con un evidente sviamento di potere, avrebbe tradito la vera ratio dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, disvelando la fragilità e l’inconsistenza delle sue motivazioni, e di qui anche, alla stregua del primo motivo di gravame, l’erroneità della sentenza impugnata nell’aver ritenuto sostanzialmente insindacabile l’atto di trasferimento del dott. Mo., avente invece una spiccata connotazione sanzionatoria.

12. Il motivo deve essere respinto.

12.1. Bene ha anzitutto qualificato il primo giudice i provvedimenti impugnati in prime cure quali atti di alta amministrazione e, in quanto tali, aventi natura sostanzialmente fiduciaria e, pertanto, sindacabili in sede giurisdizionale nei soli casi di mancanza dei presupposti ex lege previsti o di manifesta carenza e irragionevolezza della scelta in concreto operata (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 26.9.2013, n. 4768).

12.2. Non può non condividersi ed è nella sua sostanziale correttezza immune da censura, infatti, il rilievo del primo giudice secondo cui la sostituzione del Prefetto Mo., a seguito del conferimento del nuovo incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture, anche in previsione di un’eventuale evoluzione dell’ordinamento in senso federale, deve essere inteso quale avvicendamento legato all’attribuzione di un nuovo incarico, a seguito di una valutazione operata dalle competenti Amministrazioni ed esplicitata nei provvedimenti contestati, ove si motivano le scelte affermando che il dott. Mo. è stato ritenuto più adeguato al nuovo incarico per la pregressa esperienza conseguita nel corso della carriera in uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, per la conoscenza delle attribuzioni anche di altre amministrazioni, per la preparazione messa in luce nello svolgimento degli incarichi affidatigli, per le attitudini e per le capacità professionali, mentre al dott. Caruso, in considerazione dell’esperienza maturata quale Questore di Crotone, Vicenza, Padova, Palermo e Roma e di Prefetto di Palermo, è stato affidato l’incarico di Direttore dell’Agenzia, in quanto ritenuto maggiormente idoneo, per la sua specifica esperienza professionale, in un settore particolarmente esposto nel contrasto alla criminalità organizzata.

12.3. Le censure mosse dall’appellante all’esistenza e alla consistenza delle “esigenze organizzative”, poste a base di tale avvicendamento disposto realizzato mediante il collocamento a disposizione previsto dall’art. 237 del d.P.R. 3/1957, non appaiono persuasive al Collegio, poiché non sembrano cogliere nel segno né comprovare la presunta irragionevolezza della scelta per lo sviamento di potere che in ipotesi l’affligge.

12.4. Prova di un affermato sviamento di potere non può cogliersi, infatti, nella circostanza che l’odierno appellante non sia stato previamente o contestualmente dotato dal Ministero di mezzi, strutture e personale necessari all’espletamento dell’incarico, poiché tale dotazione ben può essere successiva, come dimostra il fatto che, a distanza di tre anni dall’adozione dei contestati provvedimenti, non risulta dagli atti – né l’appellante stesso, che peraltro, come ha ricordato la difesa erariale nella sua memoria (p. 2), ha assunto altro prestigioso incarico, ha mai dedotto – che egli si sia di fatto trovato, successivamente al conferimento dell’incarico, nell’impossibilità di espletare l’incarico conferitogli per la successiva perdurante carenza di un adeguato supporto organizzativo e gestionale.

12.5. Se è pur vero, come afferma l’appellante, che l’attività di raccolta e di elaborazione dei dati, necessariamente presupposta alla predisposizione del progetto, richiede l’ausilio di un ufficio, non solo nel senso tecnico del termine e, cioè, di un complesso organizzato e coordinato di risorse e personale, ma anche in quello semplicemente materiale di un luogo dove espletare l’attività richiesta, e che la possibile riorganizzazione, in quanto volta a ridurre il personale impiegato e ad accorpare alcuni uffici, ove possibile, non può prescindere da un’attenta analisi delle esigenze del territorio e del livello di efficienza di ciascuna articolazione territoriale, non necessariamente, per tutto questo, la predisposizione dell’assetto organizzativo a ciò funzionale deve precedere o accompagnare l’assegnazione dell’incarico, pena la irragionevolezza o lo sviamento dal fine tipico dell’assegnazione stessa, poiché anzi appare ben più ragionevole e conforme al principio di buon andamento che la dotazione di uomini e mezzi, per la peculiare natura fiduciaria dell’atto di alta amministrazione, segua il conferimento dell’incarico apicale e si uniformi anche alle indicazioni e alle direttive del soggetto nominato proprio per la sua specifica esperienza e professionalità in materia.

12.6. È lo stesso appellante, del resto, ad ammettere (p. 16 del ricorso) che l’art. 237 del d.P.R. 3/1957 si limita a prevedere che il destinatario del provvedimento sia, appunto, collocato a disposizione, senza null’altro aggiungere a questo proposito, e tanto è stato fatto correttamente, appunto, dall’Amministrazione nel caso di specie.

12.7. Nemmeno le critiche dell’appellante colgono nel segno quando sottolineano la presunta evanescenza o contraddittorietà delle motivazioni esposte dall’Amministrazione, poiché le “esigenze organizzative” da questa rappresentate, ad avviso del Collegio, appaiono del tutto coerenti con le finalità dell’art. 1, comma 425, della l. 296/2006 e dell’art. 74 del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, che impongono una revisione dell’organizzazione generale della pubblica amministrazione e, in particolare, di quella periferica per una migliore razionalizzazione delle risorse.

12.8. Il richiamo alla possibile evoluzione in senso federale dell’ordinamento, che appare certo una mera ipotesi di lavoro nell’assetto costituzionale vigente, non è decisivo e nulla toglie alla fondamentale esigenza di miglior razionalizzazione delle risorse, evidenziata nei provvedimenti contestati, alla quale l’odierno appellante fu chiamato, proprio per la sua alta e pressoché unica qualificazione professionale ed esperienza lavorativa, a dare il suo fondamentale apporto con l’incarico di provvedere alla riorganizzazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo mediante la predisposizione di apposito progetto, ridimensionando gli assetti organizzativi esistenti in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 425, della l. 296/2006 e dell’art. 74 del d.l. 112/2008, norme richiamate nei suddetti provvedimenti.

12.9. Non si ravvisa quindi nei provvedimenti gravati in prime cure alcuno sviamento di potere né alcun recondito intendimento sanzionatorio, diversamente da quanto assume l’appellante, e correttamente il giudice di prime cure, nel valutare contenuto e finalità di tali provvedimenti, non ha tenuto conto delle ulteriori ragioni rappresentate dalla difesa erariale nel giudizio avanti al T.A.R., ragioni che, come riconosce lo stesso appellante (p. 22 del ricorso), costituiscono una motivazione postuma inammissibile e, dunque, non esaminabile dal giudice amministrativo, ad alcun effetto, ai fini della sua decisione in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato.

13. Giova qui del resto ricordare che l’art. 237 del d.P.R. 3/1957, con il quale è stato disposto il collocamento a disposizione dell’odierno appellante, è disposizione che, nel prevedere che “i prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell’interno, quando sia richiesto dall’interesse del servizio”, consente un’amplissima discrezionalità dell’amministrazione e, in particolare, legittima il Ministero dell’Interno, laddove ciò sia richiesto dall’interesse del servizio, a collocare i Prefetti, per una aliquota non superiore al numero di nove tra i posti in organico, a disposizione del Ministero stesso, per un periodo di tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, poiché in questo caso, come stabilisce il comma secondo dell’art. 237, lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell’incarico stesso.

14. Ciò si è puntualmente verificato nel caso di specie, senza che nel collocamento a disposizione del dott. Mo. e nel conferimento del più volte citato incarico possa rinvenirsi, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale consentito sugli atti di alta amministrazione, come quello in questione, alcuno sviamento dalla causa tipica dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, non avendo avuto tale incarico alcuna efficacia penalizzante o alcun effetto di demansionamento sullo status giuridico, sulla posizione funzionale e sul trattamento economico dell’odierno appellante, come ha rilevato il T.A.R. correttamente, nell’impugnata sentenza (p. 14), con motivazione che non è stata peraltro oggetto di censura da parte dell’appellante.

14.1. Appare dunque una mera illazione, sfornita di adeguata prova e comunque non supportata in alcun modo dall’analisi dei provvedimenti impugnati e dai documenti versati in atti, che il dott. Mo. sia stato “punito” dall’Amministrazione, con la rimozione dalla funzione di Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per aver presentato la propria candidatura a Sindaco di Napoli attraverso una lista civica sostenuta dal principale partito all’epoca di opposizione al Governo nazionale.

14.2. La circostanza che il collocamento a disposizione e il conferimento del nuovo incarico, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, siano stati posti in essere dopo la conclusione della tornata elettorale, in mancanza di concreti e reali elementi che disvelino la vera e recondita finalità ritorsiva del collocamento a disposizione, costituisce un mero “sospetto” di pressoché nulla efficacia finanche indiziaria, attenendo a circostanza cronologica in sé neutra, e non può certo ostare all’applicazione dell’art. 237 citato anche nei confronti dei Prefetti che, pur legittimamente, abbiano deciso di concorrere senza successo alle elezioni politiche, nazionali o amministrative.

14.3. Ne segue che il primo motivo di appello, in quanto infondato, va respinto.

15. Le motivazioni appena espresse destituiscono di fondamento anche il secondo motivo di appello.

15.1. Con tale motivo, infatti, l’appellante ha lamentato che erroneamente il T.A.R. avrebbe qualificato l’intera vicenda come mero avvicendamento tra Prefetti in incarichi di alta amministrazione, trattandosi invece di una vera e propria revoca dal precedente incarico di Direttore dell’Agenzia, frutto del preteso eccesso di potere che avrebbe caratterizzato l’agire del Ministero.

15.2. La revoca dell’incarico di Direttore dell’Agenzia e il conferimento del nuovo incarico, ad avviso dell’appellante, concretizzerebbero una palese violazione delle disposizioni dell’art. 2, comma 1, del d.l. 4/2010, al tempo vigente, il quale prevedeva che tale incarico, rinnovabile per una sola volta, avesse durata quadriennale, perché costituente garanzia della continuità degli organi di gestione necessaria a realizzare gli obiettivi istituzionali dell’Agenzia.

15.3. Il tutto, conclude ancora l’appellante, senza dimenticare che il “trasferimento”, così come disposto, presupporrebbe un implicito giudizio negativo, in quanto l’elaborazione di un progetto, di cui nemmeno sarebbero chiari contenuti e finalità, sarebbero conseguenze tipiche di una valutazione non favorevole dell’operato del dott. Mo..

15.4. In sostanza le prerogative del Direttore dell’Agenzia, proprio per la peculiarità e l’autonomia di tale organo, non possono essere in alcun modo assimilate a quelle tipiche delle figure apicali dell’Amministrazione pubblica, come i Direttori Generali e i Capi di Gabinetto, che si pongono allo snodo tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione attiva.

16. Il motivo è destituito di fondamento perché, ferma restando la piena autonomia dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, svolgente compiti di particolare delicatezza nel contrasto a tale tipo di criminalità, e pur dovendosi per questo assolutamente garantire la continuità e l’operatività dei suoi organi, la nomina di un Prefetto nel ruolo di Direttore dell’Agenzia non lo esenta dall’applicazione dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957 e di tutti gli obblighi che, sul piano ordinamentale, a lui incombono nella sua qualifica di Prefetto, giacché tale disposizione, costituendo una norma di chiusura del sistema prefettizio, deve trovare applicazione anche nei confronti di detto Prefetto, laddove sussistano le superiori esigenze di servizio e, quindi, i presupposti contemplati dal medesimo art. 237.

16.1. Poiché tali esigenze nel caso di specie sussistono e comunque non appaiono manifestamente irragionevoli, come sopra si è visto, il motivo è destituito di fondamento, dovendo la norma dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957 prevalere sulla disposizione dell’art. 2, comma 1, del d.l. 4/2010, applicabile ratione temporis.

16.2. Correttamente il T.A.R. ha qualificato nel suo complesso l’intera vicenda in questione come un avvicendamento di incarichi tra Prefetti, tenendo presente e valorizzando anche la contestuale assegnazione dell’incarico di Direttore al dott. Caruso, e non, atomisticamente e isolatamente, come una mera revoca del dott. Mo. dall’incarico, e correttamente ne ha tratto la conclusione che essa non violi l’art. 2, comma 1, del d.l. 4/2010, il quale stabilisce solo che l’incarico abbia una durata non inferiore a quattro anni, ma non garantisce una assoluta inamovibilità del Prefetto nominato Direttore dell’Agenzia nel caso di preminenti esigenze pubbliche rappresentate, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, dalla sua Amministrazione di appartenenza, esigenze che abbiano giustificato il suo collocamento a disposizione del Ministero e il conferimento di nuovo e altrettanto qualificante incarico.

16.3. Né giova all’appellante invocare le ragioni addotte dalla difesa erariale, nel giudizio di primo grado, al fine di dimostrare lo sviamento di potere che inficerebbe i provvedimenti impugnati, poiché, come si è già visto, tali ragioni, attinenti a presunte irregolarità gestionali da parte del dott. Mo. nel suo incarico di Direttore dell’Agenzia, non possono trovare ingresso né essere esaminate ad alcun fine dal giudice amministrativo, costituendo esse una inammissibile motivazione postuma.

17. Non può trovare accoglimento, infine e ancora per tutte le ragioni già esposte, nemmeno la terza doglianza dell’appellante, inerente alla presunta violazione delle garanzie procedimentali e, in particolare, dell’art. 7 della l. 241/1990 da parte dell’Amministrazione.

18. Anche volendo prescindere dalla controversa applicazione degli istituti partecipativi ad atti di alta amministrazione, come quelli di cui si controverte, appare insuperabile la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato che l’interessato non avrebbe potuto fornire elementi di valutazione determinanti per indurre le Amministrazioni resistenti ad assumere scelte diverse da quelle adottate.

18.1. L’appellante insiste nel sostenere (pp. 30-31 del ricorso) che, se gli fosse stata garantita la partecipazione procedimentale, egli avrebbe potuto confutare le vere ragioni del suo trasferimento, che in realtà consistono nei presunti addebiti mossigli in giudizio dalla difesa erariale, ma tali ragioni, occorre ancora ribadire, costituiscono una motivazione postuma, del tutto ininfluente sia sul piano procedimentale, non essendo essi stati in alcun modo espressi nei provvedimenti impugnati, e ancor più, come già diverse volte si è chiarito, in questa sede giudiziale.

18.2. L’ampia discrezionalità consentita dall’art. 237 del d.P.R. 3/1957, sorretta nel caso di specie dalle concrete e non illogiche esigenze organizzative espresse dai provvedimenti impugnati, non avrebbe trovato nell’apporto partecipativo dell’interessato alcun concreto e decisivo elemento capace di modificare, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, la decisione dell’Amministrazione.

18.3. Anche quest’ultimo motivo, pertanto, va disatteso.

19. In conclusione l’appello deve essere respinto, meritando piena conferma la sentenza impugnata.

20. La novità e la particolarità della vicenda, per la quale non constano a questo Collegio specifici precedenti giurisprudenziali in applicazione dell’art. 237 del d.P.R. 3/1957, consigliano l’integrale compensazione delle spese inerenti al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria l’8 settembre 2014.

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