Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 settembre 2014, n. 4656

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2010, proposto da:

Or.Bl.,

rappresentato e difeso dall’avv. D.Fr., con domicilio eletto presso Segreteria della Sezione Terza Cds, in Roma, piazza (…);

contro

ASL Le – Azienda Sanitaria Locale di Lecce,

non costituitasi in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione III) n. 00140/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza ad ordine di espropriazione mobiliare presso terzi – ris. danni.

Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;

Visto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Udito per la parte ricorrente, nella stessa camera di consiglio, l’avvocato D.Fr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza n. 140/2013 questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del TAR per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso per l’ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie – Giudice dell’Esecuzione mobiliare presso terzi del 3/9/2007, depositato in cancelleria il 5/9/2007, reso nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 126/02 eseguito ad istanza di Bl.Or. contro Ru.Fr., spedito in forma esecutiva il 16/10/2007 ed in tale forma notificato il 19/11/2007, non opposto e con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie ha assegnato in pagamento, e salvo esazione sul conto di Ru.Fr. presso la ASL Le/2 Maglie, una somma, pari ad un quinto delle relative spettanze, oggetto di pignoramento, sino alla concorrenza di Euro 14.016,02 a totale soddisfo del credito vantato dal signor Or.Bl..

2. – La sentenza, in particolare, ha affermato che “non vi può essere dubbio sull’obbligo della ASL di versare al creditore le somme accantonate o che avrebbe dovuto accantonare sulla base dell’atto di pignoramento operato presso la ASL LE2 Maglie in data 16 maggio 2002 e della successiva ordinanza esecutiva del giudice civile di cui si chiede l’ottemperanza. Non risulta agli atti alcun versamento da parte della ASL; neppure per la somma che ha dichiarato di avere accantonato. Né la ASL ha dato conto della corrispondenza di tale somma agli effettivi obblighi di accantonamento in relazione a decorrenza e durata”.

Al punto 6.4 si stabiliva: “Di conseguenza la ASL dovrà in ottemperanza dell’ordinanza del giudice ordinario provvedere al riconoscimento del debito con la dimostrazione del corretto adempimento degli obblighi su di essa gravanti e al pagamento di quanto dovuto – inclusi gli interessi dalla data della dichiarazione di mora fino al pagamento – entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza. Ai fini del pagamento delle eventuali somme ulteriori rispetto a quelle accantonate (che non sono mai transitate nella disponibilità della ASL) la ASL dovrà dar conto della eventuale incidenza delle disposizioni dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, nel testo da ultimo modificato dall’art. 6 bis, comma 2, n.158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012; disposizioni che: al primo periodo, sospendono le azioni esecutive – anche ai sensi dell’art.112 cod.proc.amm. – a carico delle ASL nelle regioni sottoposte al piano di rientro; e, all’ultimo periodo, prevedono la estinzione dei pignoramenti e delle prenotazioni a sulle rimesse finanziarie trasferite dalle medesime regioni alle ASL ancorchè effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, già citato”.

Al punto 6.5.: “In caso di inadempimento entro la data indicata dell’obbligo di fornire una compiuta e dimostrata forma di riconoscimento del debito e delle ulteriori circostanze sopraindicate, il Collegio si riserva di provvedere, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta e alla definizione delle indicazioni per procedere all’immediato svolgimento delle attività di verifica della decorrenza dell’obbligo di accantonare le somme e il suo effettivo adempimento, di quantificazione delle somme dovute e di sollecita liquidazione delle somme effettivamente accantonate, nonché successivamente, alla verifica delle eventuali ulteriori somme dovute – compreso il pagamento alla controparte delle spese del presente giudizio – e le modalità per procedere al loro pagamento, valutando se incidano su un debito di questa origine le disposizioni sopra richiamate, dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, nel testo da ultimo modificato dall’art. 6 bis, comma 2, n.158/2012, convertito dalla legge 189/2012”.

3. – Con istanza in data 20 marzo 2014 rivolta a questo Consiglio di Stato, giudice competente ai sensi degli articoli 113 e 114, comma 6, del cod. proc.amm., parte ricorrente fa’ presente che:

– l’AUSL non ha adempiuto all’ordine del Giudice, nonostante la notifica della sentenza di ottemperanza in data 05/04/2013, e, pertanto, chiede la esecuzione della sentenza n. 140/2013, nei termini previsti dalla stessa sentenza, con la nomina del Commissario ad acta. Fa inoltre presente ai fini della esecuzione della sentenza:

– gli interessi sulla sorte capitale decorrenti dalla data della messa in mora (13/11/2007, data della notifica della ordinanza del Tribunale di Maglie in forma esecutiva e precetto) ammontano ad Euro 275,44;

– ai fini della liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio, resosi necessario per l’ottemperanza al giudicato de qua, già liquidate in euro 5000,00, bisogna tenere conto altresì degli oneri accessori nonché delle spese per contributo unificato che ammontano ad euro 600 (di cui 300 per il primo grado e 300 per il secondo grado) e delle spese per la richiesta copie della sentenza del Consiglio di Stato puntualmente quantificate dalla difesa del ricorrente;

– tali spese devono essere liquidate direttamente in favore del procuratore secondo quanto previsto dall’art. 93 c.p.c.;

– è necessario porre a carico della ASL di Lecce anche le spese del Commissario ad acta e quelle che si rendano necessarie per la esecuzione del provvedimento giudiziario;

– stante il persistente ingiustificato inadempimento da parte della ASL di Lecce è doveroso porre a carico della stessa una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;

– in conclusione, è necessario che il Commissario ad acta provveda ad assicurare il pagamento dovuto, salva esazione di un quinto dello stipendio e altri emolumenti sul conto di Ru.Fr. presso la AUSL Le/2 Maglie, oggetto di pignoramento, fino alla concorrenza di Euro 14.016,02, oltre interessi legali, spese e penalità di mora come dianzi specificato nonchè di tutte le spese occorrenti per l’esecuzione del giudicato con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell’ art. 93 c.p.c.

4. – In data 29 aprile 2014 – per quanto risulta al registro informatico degli atti del ricorso – la parte ha depositato memoria difensiva – sottoscritta in data 23 aprile 2014 – accompagnata da documentazione allegata, in particolare recante copia del ricorso presentato in ordine alla stessa vicenda alla Corte Europea per i diritti dell’uomo (CEDU).

La memoria ripropone le domande già avanzate con l’istanza per la esecuzione del giudicato con alcuni aggiornamenti relativi alle spese sostenute e da conto del ricorso presso la CEDU, richiedendo anche il pagamento delle spese sostenute per questa ulteriore azione giudiziaria, oltre al rimborso forfettario spese pari al 15 per cento, del quale pure si chiede la liquidazione e corresponsione ex art. 93 c.p.c. e nei termini di cui al DM 10/03/2014.

5. – In assenza di costituzione della parte intimata, il Collegio ritiene di poter considerare comunque ammissibile, anche in relazione al suo contenuto, benché fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc.amm. (rispettivamente 15 giorni prima dell’udienza per memorie e 20 giorni per documenti), il deposito della memoria e degli allegati documenti, sia pure con esclusione della copia del ricorso CEDU, in quanto non leggibile.

6. – L’istanza che ha dato luogo alla presente fase del procedimento deve essere accolta a norma dell’art. 114 , comma 6, cod. proc. amm. nonché anche ai fini di cui all’art. 112, comma 5, del medesimo codice, stante il persistente, ingiustificato, inadempimento della parte intimata.

Pertanto questo Collegio nomina il Commissario ad acta nei termini di cui al successivo punto 7, affidandogli l’incarico di provvedere alla esecuzione degli ordini già definiti nella sentenza n. 140/2013 di questa stessa Sezione del Consiglio di Stato, senza alcuna loro rielaborazione, con le seguenti eccezioni:

con riferimento alla indicazione stabilita nel punto 6.4., secondo periodo, della sentenza stessa, per quanto necessario tenendo conto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 186/2013, che ha dichiarato la incostituzionalità delle norme ivi richiamate e di cui pertanto non occorre più verificare l’incidenza;

liquidazione delle spese accessorie ulteriormente maturate fino al soddisfo;

liquidazione delle ulteriori spese processuali relative alla presente fase del giudizio;

attuazione di quanto stabilito al successivo punto 9 in ordine alla sanzione pecuniaria per l’eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito dalla presente sentenza.

7. – Il Commissario ad acta è nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio trattamento economico, di assistenza, previdenza ed assicurativo del Servizio personale e organizzazione dell’Area di Coordinamento Organizzazione della Regione Puglia, che provvederà entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, con onere di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, relazione circa l’attività compiuta, corredata dai relativi atti.

8. – All’esito della presentazione di detta relazione si provvederà alla liquidazione al Commissario del relativo compenso, che viene sin d’ora posto a carico dell’ASL LE, in questa sede intimata.

9. – Il Collegio ritiene altresì di dover accogliere la richiesta di fissazione di una ulteriore somma da versare a favore della parte ricorrente da parte della ASL Le, a titolo di sanzione pecuniaria e di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel caso di ulteriore ritardo rispetto al termine fissato dalla presente sentenza.

E’ invero ormai pacifico che il rimedio in questione sia esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, giacché esso “assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento” (C.d.S., sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933; in termini anche sez. V, 14 maggio 2012, n. 2744; da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V , 15/07/2013, numero 3781 e Cons. St., ad. plen., n. 15 del 25 giugno 2014) . Pertanto, alla luce del reiterato comportamento inerte di ASL LE, si impone nel caso di specie la necessità di adottare un simile strumento di coazione, prescrivendo alla medesima ASL, in aggiunta a quanto ad essa ordinato con la sentenza oggetto di esecuzione, il pagamento di una sanzione pecuniaria, ritenuta congrua nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione a partire dalla data di notifica della presente decisione, risultando invece iniqua la richiesta retroattività della stessa rispetto all’ordine dato con la sentenza n. 140/13, dal momento che anche il creditore ha ampiamente ritardato sia la notifica della sentenza (facendo passare circa tre mesi dalla sua pubblicazione), sia la richiesta a questo giudice della nomina di un Commissario ad acta (facendo passare ulteriori nove mesi dalla scadenza del termine per l’adempimento con essa fissato).

10. – Le spese della presente fase del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e fin qui inadempiente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie l’istanza del ricorrente e, per l’effetto, nomina Commissario ad acta per la esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 140/2013 secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione, il Dirigente dell’Ufficio trattamento economico, di assistenza, previdenza ed assicurativo del Servizio personale e organizzazione dell’Area di Coordinamento Organizzazione della Regione Puglia.

Fissa una sanzione pecuniaria, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza a partire dalla data di notifica della presente decisione, pari ad Euro 50,00, ponendo la stessa a carico dell’Amministrazione fin qui inadempiente.

Condanna l’Amministrazione stessa alla liquidazione in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in euro 2000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati

Salvatore Cacace – Presidente FF

Vittorio Stelo – Consigliere

Roberto Capuzzi – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 12 settembre 2014.

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