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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4985. In presenza di procedure di gara con due concorrenti il giudice deve esaminare congiuntamente i ricorsi principale ed incidentale esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale. Difatti il concetto di “identità” di cui alla sentenza Corte di giustizia, 4 luglio 2013, C-100/12 Fastweb, va riferito alla fase e non in termini più restrittivi alla natura del vizio denunciato e/o alle norme asseritamente violate. Ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. Questo infatti è subordinato all'esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti effettivamente presentati, ancorché in modo non pienamente intelligibile o senza l'osservanza dei requisiti di forma.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4985 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9129 del 2013, proposto da: Ecogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2; contro Autostrada...

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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661. L'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale viola la Costituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI Renato...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2014, n. 5025. L’annullamento statale del nulla-osta ambientale su un intervento edilizio programmato (nella specie non impugnato e nonostante ciò realizzato), determina l’obbligo per l'autorità comunale, successivamente alla caducazione dell'atto autorizzatorio e al ripristino dell’interesse pubblico paesaggistico violato (costituzionalmente protetto dall’art. 9 quale valore prioritario e assoluto), di rinnovare l’atto stesso integrandone la motivazione (ove ritenga la perdurante sussistenza dei presupposti di legge per rilasciarlo) o negandolo in via definitiva (ove ravvisi il carattere insuperabile delle ragioni ostative illustrate nel corpo del provvedimento statale di annullamento). La valutazione paesaggistica deve essere condotta dal comune in maniera puntuale, mediante descrizione delle opere e del contesto ambientale in specifico riferimento all'area di ubicazione del manufatto ed indicare le specifiche ragioni per le quali esso sia ritenuto compatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 9 ottobre 2014, n. 5025 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2011, proposto da: Costruzioni Edili Morandi s.r.l., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Claudio Chiola e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922. Se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e di trasmissione sia inter vivos e mortis causa, nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla amministrazione concedente (con la precisazione che nel caso di emanazione di atti di revoca o di decadenza spetta la tutela prevista per le posizioni di interesse legittimo e che, in ogni caso, titolare del diritto reale, nonché della coesistente posizione di interesse legittimo nel caso di emanazione di atti autoritativi, è esclusivamente il concessionario, cui non può neppure essere assimilato né il richiedente la sub-concessione, in mancanza del formale provvedimento abilitativo, né chi abbia 'acquistato' – solo apparentemente, in ragione della nullità del relativo contratto – il bene demaniale).

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 743 del 2014, proposto dai signori MA.CR. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe.La....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868. In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (nel caso di specie, appurata la non condonabilità dell'abuso, non rileva la circostanza che, in casi analoghi, opere simili sono state condonate, atteso che, se pure esistesse identità di situazioni, la sanatoria rilasciata dovrebbe considerarsi illegittima e, come tale, inidonea a fungere da "tertium comparationis" al fine di sorreggere il denunciato vizio di disparità di trattamento)

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2008, proposto da: MA.CA., rappresentata e difesa dall’avv. Em.Sa., con domicilio eletto presso Le.Lo. in...