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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 5197. Il rischio di infiltrazione deve trovare motivazione in circostanze di cui si possa apprezzare la attualità al momento della valutazione, premesso che l’attualità può escludersi quando le circostanze riportate nell’informativa appaiono in buona parte molto risalenti nel tempo e che tale connotato non si ravvisa nella fattispecie all’esame in cui la sentenza di condanna per il delitto-spia è divenuta definitiva meno di cinque anni prima dell’interdittiva (la condanna è dunque un fatto attuale, ancorché intervenuta dopo qualche anno dai fatti di reato, alla luce del disposto dell’art. 84, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 e deve essere presa in considerazione ai sensi della norma citata ai fini del rilascio dell’informativa) e che cariche sociali nelle società “indagate” sono state ricoperte dall’interessato fino ad un tempo relativamente recente ( tale potendosi ancora considerare un periodo di 6 – 7 anni ), comunque le deduzioni dell’appellante sul punto non risultano né convincenti né probanti, non solo perché il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e comunque non dimostra, da solo, l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziarii, ma anche perché trascura di considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalle quali promana e per la durezza e, insieme, durevolezza dei legami che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio possibile

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 5197 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9689 del 2014, proposto da: -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti...

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Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 21 ottobre 2015, n.4799. Ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., devono rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria le seguenti questioni di diritto: a) se rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara; b) se la norma di cui all’art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98, sia limitata al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art. 38 e si possa ormai ritenere che la definitività della irregolarità sussista solo al momento di scadenza del termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 21 ottobre 2015, n.4799 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2015, proposto dalla Società Servizi Socioculturali Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4863. Va esclusa la nullità della notifica del ricorso a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. a mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della l. 12 novembre 2011, n. 183 (secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”). Nel processo amministrativo telematico (PAT) – contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al c.p.a. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 22 ottobre 2015, n. 4863 SENTENZA ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2015, proposto da: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982. È irricevibile il ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di una gara, notificato dopo 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. La sentenza ha precisato che non si può applicare l’art. 79 del d.lgs. 163/2006 che prevede un ulteriore termine di 10 giorni, perché questo nuovo termine riguarda l’accesso alla documentazione previsto dall’art. 79, comma 5 quater del d.lgs. 163/2006

Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2015, proposto da: Lo. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Ug., Ma.Pa., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4984. E’ ammissibile il ricorso che è stato depositato mediante il servizio postale, e non consegnato a mano. La sentenza ha precisato che l’ordinamento non prevede né una norma che consenta esplicitamene l’invio ed il deposito a mezzo posta, né una norma che lo vieti, e quindi – se è stato raggiunto lo scopo previsto dalla legge – questa forma deposito deve essere considerata legittima

Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4984 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2015, proposto da: Sh.Hu., rappresentato e difeso dall’avv. Va.Gi., con domicilio eletto presso Va.Gi. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 novembre 2015, n. 5013. In tema di criteri e metodi per la determinazione del gettito IMU e ICI

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 novembre 2015, n. 5013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno,...