Servitù: la costituzione deve avvenire in modo che la condizione dei fondi serventi sia aggravata nel minor grado possibile

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26604.

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Le servitù prediali

La massima estrapolata:

La servitu’ deve costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l’utilita’ e la comodita’ del fondo dominante e, dall’altro, in modo che la condizione dei fondi serventi sia aggravata nel minor grado possibile e questo “anche quando una delle soluzioni, in ipotesi, piu’ conveniente riguardi un proprietario di fondo non parte in causa, senza che, nella specie, sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di lui”.

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26604

Data udienza 6 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24611/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 251/2011 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di proprietaria e usufruttuaria di un fondo che asserivano essere intercluso, proponevano domanda di costituzione di servitu’ di passaggio coattivo attraverso il fondo dei convenuti. I convenuti si costituivano e, eccepita la mancata integrita’ del contraddittorio (non essendo stata chiamata in giudizio l’usufruttuaria del preteso fondo servente), chiedevano il rigetto della domanda, asserendo di avere gia’ proposto alle attrici un percorso di accesso al fondo, da esse rifiutato. Integrato il contraddittorio, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Patti, con sentenza 25 ottobre 2011, n. 251, ha accolto la domanda delle attrici. Il Tribunale, sulla scorta della relazione del consulente d’ufficio, ha accertato la sussistenza di uno stato di oggettiva interclusione del fondo di parte attrice e, in ordine alle concrete modalita’ di esercizio della servitu’, ha ritenuto quale percorso piu’ idoneo quello proposto e individuato come tracciato n. 3 dalla relazione di consulenza tecnica e ha cosi’ costituito giudizialmente la servitu’ di passaggio pedonale e veicolare lungo il tracciato n. 3.
La sentenza e’ stata appellata da (OMISSIS), intervenuta nel giudizio di primo grado quale acquirente del fondo servente. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza depositata il 1 luglio 2014, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c..
(OMISSIS) ricorre per cassazione, ex articolo 348-ter c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Patti.
Resiste con controricorso (OMISSIS), eccependo l’inammissibilita’ e comunque l’infondatezza del ricorso.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso di cui va affermata l’ammissibilita’, e’ articolato in due motivi.
a) Il primo motivo fa valere “violazione o falsa o errata applicazione dell’articolo 1051 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riguardo “in punto di sussistenza del giustificato motivo oggettivo””: il Tribunale, dopo aver correttamente individuato, alla stregua dei criteri enunciati dall’articolo 1051 c.c., i criteri da seguire per la costituzione della servitu’, ha poi tali criteri violato nel costituire la servitu’ di passaggio sul tracciato n. 3, invece che sul tracciato n. 2, suggerito dalla ricorrente, con motivazione errata e contraddittoria.
Il motivo non puo’ essere accolto. Il Tribunale, premessi i criteri enunciati dall’articolo 1051 c.c., comma 2, ha ritenuto che il tracciato n. 2, proposto dai convenuti, risultava si’ meno gravoso per il fondo servente della ricorrente, ma richiedeva interventi comportando spese notevolmente superiori rispetto a quelle previste per il tracciato n. 3 ed esigeva un sacrificio (in termini di sottrazione di una parte del terreno e di interventi su un bene immobile) per il proprietario di una particella che si’ non era presente in giudizio, ma i cui interessi dovevano comunque essere considerati nel valutare quale fosse il percorso che meglio contemperi i contrapposti interessi. Il Tribunale, quindi, ha correttamente applicato i criteri di cui all’articolo 1051 c.c., con motivazione ampia e coerente, non discostandosi dagli orientamenti espressi in materia da questa Corte di legittimita’ (in particolare ha seguito l’orientamento per cui la servitu’ deve costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l’utilita’ e la comodita’ del fondo dominante e, dall’altro, in modo che la condizione dei fondi serventi sia aggravata nel minor grado possibile e questo “anche quando una delle soluzioni, in ipotesi, piu’ conveniente riguardi un proprietario di fondo non parte in causa, senza che, nella specie, sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di lui”, cosi’ Cass. 10045/2008).
b) Il secondo motivo contesta violazione o errata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riguardo “in punto di sussistenza del giustificato motivo oggettivo””: il Tribunale, “con decisione in parte poco chiara e in parte errata”, ha posto le spese a carico delle controparti costituite e quindi anche a carico della ricorrente, “che non si e’ opposta alla costituzione della servitu’, ma si e’ opposta fermamente a che la stessa venisse costituita sul tracciato n. 1 e sul tracciato n. 3”, quando invece le spese andavano poste a carico delle attrici o al massimo compensate.
Il motivo non puo’ essere accolto. La ricorrente non e’ risultata interamente vittoriosa in primo grado – che altrimenti sarebbe stata priva di interesse a proporre il primo motivo di ricorso avverso la relativa pronuncia – e pertanto poteva essere condannata al pagamento delle spese. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in “tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse”, cosi’ che, “con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa” (Cass. 19613/2017).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Renato D’Isa