Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 giugno 2014, n. 12375 Svolgimento del processo B.P.A.M. proponeva, dinanzi al Tribunale di Ancona, opposizione al decreto ingiuntivo, emesso il 4.10.2004 dal Presidente del medesimo Tribunale, con il quale gli era stato intimato di pagare all’ingiungente ditta Compair Group di F.M. la somma di Euro. 22.569,90 oltre...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 maggio 2014, n. 21780. In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della autosufficienza del ricorso, elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, e' onere del ricorrente suffragare la validita' del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale e' precluso al giudice di legittimita' l'esame diretto degli atti del processo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 maggio 2014, n. 21780 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARMENINI Secondo L – Presidente Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. BELTRANI Serg – rel. Consigliere Dott. CARRELLI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 giugno 2014, n. 12571. Nel caso in cui l’usufruttuario, titolare del diritto di godere di un immobile, continua a recarsi in visita nella casa, in cui, nel frattempo, è entrato a vivere un figlio, ciò non comporta un’espressione di impossessamento, che porta all’usucapione, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario stesso.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 giugno 2014, n. 12571 Svolgimento del processo Nel 1948 decedeva Ca.An., che lasciava in proprietà ai cinque figli un appartamento sito in (omissis) (fg. 13 part. 143), gravato da usufrutto vedovile. Una delle figlie nel 1960 cedeva la sua quota alla sorella M.C. . Nel 1968 veniva...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 maggio 2014, n. 12108. Ove sia invocata l'applicazione della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5, 6 e 7 riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro – e' necessario che il ricorso investa specificamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullita' della clausola di durata, non essendo possibile chiedere l'applicazione diretta della norma al di fuori del motivo di impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 maggio 2014, n. 12108 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 giugno 2014, n. 12370. Si riconosce nella clausola statutaria di prelazione-accanto al carattere pattizio, connesso con l'interesse individuale dei soci stipulanti – il carattere sociale dell'interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l'interesse individuale di ciascuno dei soci. Tale natura di regola organizzativa, del resto, costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte di quel gruppo.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 giugno 2014, n. 12370 Svolgimento del processo Con sentenza in data 4.6.2004 il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande proposte da R.R. , socio della Calcestruzzi s.r.l., nei confronti della società stessa e dei soci R.G. , Re.Gr. , C.C. , R. , S. e M.G....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 maggio 2014, n. 22176. Il creditore ipotecario non ha diritto di chiedere la revoca del sequestro preventivo di un immobile, anche se il proprio titolo è stato trascritto anteriormente. Infatti, il provvedimento cautelare ha finalità diverse e non è impedito dalla esistenza di ipoteche o altre forme di garanzia.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 maggio 2014, n. 22176 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. TADDEI M. B. – rel. Consigliere Dott. IASILLO Adriano – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23237. Docente della scuola superiore era stato indagato per aver formato un falso registro, nel quale aveva apposto un voto insufficiente ad un alunno, che dal registro di classe risultava, invece, assente. Lo stesso era indagato anche per aver apposto, a scrutini già conclusi, lo stesso voto insufficiente a carico del medesimo alunno. Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di non procedere nei confronti dell’imputato poiché dal registro di classe, prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell’attestazione rilasciata dal dirigente dell’istituto scolastico, emerge che l’alunno era entrato in classe in ritardo e non era assente il giorno in cui il voto era stato registrato. Accolto il ricorso della parte civile
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2014, n. 23237 Ritenuto in fatto 1. S.F. è indagato per il reato di cui all’articolo 479 del codice penale, per aver, in qualità di docente del liceo scientifico di (omissis), formato un falso registro di fisica della classe quarta B per l’anno scolastico (omissis), con...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 giugno 2014, n. 23584. Condannato alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di ingiurie in danno della parte offesa per aver utilizzato le seguenti espressioni ingiuriose "si cavi dai coglioni" rivolte dall'imputato, a bordo del suo scooter, alla persona offesa che si trovava a bordo della propria auto parcheggiata in sosta vietata. Per la Cassazione la riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, sintomo evidente di un incrudelimento vieppiù scoraggiante per i puristi della lingua, rappresenta ormai un inevitabile ed inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui troneggia a mo' di moderno totem lo strumento televisivo, purtroppo mezzo di diffusione dilagante di pratiche linguistiche sconvenienti, l'unico limite che non va superato, anche in materia di ingiuria, è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l'onore o il decoro altrui
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 giugno 2014, n. 23584 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’8 ottobre 2012, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Arezzo del 12 aprile 2011 che aveva condannato B.G. alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di ingiurie...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23233. Si ritiene sufficiente per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico – concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa – archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto motivato del pubblico ministero
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2014, n. 23233 Ritenuto in fatto 1. C.V. ricorre personalmente avverso la sentenza 24-6-2013 con la quale la Corte d’Appello di Palermo, confermando quella del tribunale della stessa sede in data 15-7-2011, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di ingiuria e di molestie telefoniche in danno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 23352. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Nel caso di specie un bidello è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., perché, nella propria qualità di dipendente di un Istituto scolastico con la qualifica di collaboratore, in servizio per due giorni presso una Scuola elementare, avendo la disponibilità di un computer installato per ragioni del servizio, si appropriava dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet a siti a pagamento.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 giugno 2014, n. 23352 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 18/04/2011 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 22/04/2009 del Tribunale di Verona, assunta in esito...