Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 maggio 2014, n. 20526 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DE...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2014, n. 14767. Nei termini a ritroso, come per esempio quello relativo al deposito della memoria di parte, in caso di coincidenza con un giorno festivo, lo spostamento della scadenza al primo giorno non festivo opera in modo «speculare» rispetto ai termini a decorrenza successiva.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2014, n. 14767 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2014, n. 16133. Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di "gravità della lesione" (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà – di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento – che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno – è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2014, n. 16133 Ritenuto in fatto 1. – P.M. , M.P. e V.P. proponevano ricorso ex art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per ottenere tutela del proprio diritto alla riservatezza, violato dall’illecito trattamento, ad opera della Università degli Studi Roma Tre, dei rispettivi...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15909. In tema di risarcimento del danno per decesso da responsabilità sanitaria, i genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro. Tale diritto non è, però, automatico e i genitori hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni familiari, secondo criteri di ragionevolezza probabilistica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15909 Svolgimento del processo 1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2014, n. 3695. La mancata pronuncia del Giudice di primo grado su censure e motivi di impugnazione si sostanzia non già in un motivo di nullità della sentenza, ma in un errore di diritto, consistente nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.. La deduzione di un tale errore dinanzi al Giudice dell'impugnazione è, dunque, idonea a devolvere la cognizione sul punto controverso a tale organo, senza dare invece luogo ad una pronuncia cassatoria con rinvio al Giudice di primo grado.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 luglio 2014, n. 3695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7881 del 2013, proposto dal Consorzio Stabile Ap.G. – Ap.G. s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.Cr., con...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2014, n. 28506. L'intervenuto accordo tra un numero non esiguo di persone di aggredire in modo deciso ed efferato una persona sola, in un clima di reciproca esaltazione punitiva e violenta, con l'evidente incapacità di ciascuno, in tale contesto, di controllare lo sviluppo della condotta del gruppo, rappresentano tutti insieme elementi per ritenere che lo sfregio permanente del viso (o altra gravissima conseguenza) sia stato in concreto previsto e accettato dai componenti del branco, rappresentando una eventualità estremamente probabile e non certo atipica della condotta in concreto tenuta, non ravvisandosi alcuna frattura del nesso psicologico e causale con l'evento più grave, ed anzi quest'ultimo innestandosi in una condivisa, violenta e prolungata aggressione di gruppo. Ne consegue che non è applicabile in tal caso la circostanza attenuante di cui all’art. 116 c.p.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 2 luglio 2014, n. 28506 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14/12/2012, riformando parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal locale Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato G.D. , V.M. e C.G. per lesioni gravissime – con le aggravanti del...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2014, n. 3693. Il diritto del dipendente pubblico a ricevere il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte in via di fatto può essere riconosciuto, ferma restando la necessaria presenza dei relativi presupposti, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387 del 1998 e, dunque, dal 22 novembre 1998.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 luglio 2014, n. 3693 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7086 del 2003, proposto dal signor Pa.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.So. e Vi.S.,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 luglio 2014, n. 30022. La condotta dissimulativa della propria condizione di insolvenza, ex art. 641 c.p., è integrata da chi, scientemente, consapevole della propria condizione economica, nulla riferisca alla persona con la quale contrae un'obbligazione. Per cui anche il semplice "silenzio" può integrare la condotta dissimulatoria, perché in pieno contrasto con i principi cardine di correttezza e buona fede, cui deve essere improntato il comportamento del privato nella stipulazione di qualsiasi negozio giuridico. L'atto di tacere in modo preordinato delle proprie condizioni economiche ai fini della capacità di assolvimento di un'obbligazione, costituisce violazione del principio di buona fede contrattuale e vale ad integrare la dissimulazione (cioè il nascondimento) della propria condizione di insolvenza quale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 641 c.p.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 9 luglio 2014, n. 30022 Ritenuto in fatto C.T., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 641 c.p., per avere “dissimulando il...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24876. E' legittima l'adozione da parte del G.I.P. del sequestro preventivo di un manufatto abusivo in sede di trattazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, atteso che per l'adozione della misura cautelare reale non è richiesta la cessazione del sequestro probatorio e la avvenuta restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova (Cass. Sez. III, 24.11.2005, n. 45629, Federici). Fattispecie: provvedimento del Gip di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo di un cantiere relativo ad opere (in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 349 e 734 cod. pen. e 6 e 30 legge 6 dicembre 1991, n. 394), per avere eseguito incrementi di volume e di superficie, locali tecnici e magazzini, sbancamento di terreno per la realizzazione di un tracciato stradale e realizzazione di un piazzale per la sosta, senza permesso di costruire e senza nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n. 24876 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 3028. Non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 giugno 2014, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2013, proposto da: Ra.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pi., con domicilio eletto presso lo stesso,...