fallimento-impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  20 marzo 2014, n. 13070

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27 settembre 2005 del Tribunale di Monza, confermata dalla Corte d’appello di Milano, in data 5 giugno 2012, I.V. era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché in qualità di amministratore unico della “In Service s.r.I.”, dichiarata fallita con sentenza del 7 agosto 2000 dal Tribunale di Monza, sottraeva od occultava tutti i libri e le scritture contabili della società fallita, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. L’imputato era invece assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione al corrispettivo della fattura emessa dalla ditta Termoidraulica G.M., per la fornitura di materiali.
2. Contro la sentenza propone ricorso l’imputato, con atto del proprio difensore, avv. M.M., affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera B ed E, per erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’elemento intenzionale. Il ricorrente evidenzia di essere stato assolto dall’iniziale imputazione di bancarotta distrattiva patrimoniale, per cui è provato che il ceto creditorio della società fallita non ha subito alcun danno patrimoniale diretto ed immediato conseguente ad alcun reato; ciò significa che l’imputato non ha tratto alcun ingiusto profitto patrimoniale. Risulta chiara, allora, la contraddittorietà della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, che andava derubricato in quello di bancarotta semplice.
2.4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione all’art. 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte territoriale l’ha esclusa per la difficoltà di calcolo del danno in relazione all’ipotesi di bancarotta documentale, ma ha determinato l’importo della distrazione in relazione all’ipotesi patrimoniale, per la quale è intervenuta assoluzione. In ogni caso la difficoltà di determinazione del danno, in ossequio al principio generale del favor rei, doveva imporre il riconoscimento dell’attenuante.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è fondata. Invero, per la configurabilità delle ipotesi di reato consistenti nella sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili deve ritenersi necessario, a mente dell’art. 219 co. 1 n. 2 R.D. 16/3/1942, n. 267, il dolo specifico consistente nello “scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, mentre nei casi di irregolare tenuta della contabilità, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico in quanto la finalità dell’agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie normativa – l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell’impresa – e non ad un elemento ulteriore, quello del pregiudizio dei creditori, non necessario per la consumazione del delitto (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 – dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550).
2.1. Nella fattispecie in esame, all’I. è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso attraverso la sottrazione o l’occultamento di tutte le scritture contabili, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.
Orbene, il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse sufficiente, ad integrare il delitto di che trattasi, il mancato reperimento iniziale delle scritture e, soprattutto, la mancata consegna da parte dell’imputato al curatore, poiché questi ha riferito di non aver potuto ricostruire il patrimonio della fallita; inoltre ha dedotto la finalità di recare pregiudizio ai creditori dal mancato reperimento della fattura emessa dalla ditta G., il cui corrispettivo – nella iniziale prospettiva accusatoria – era stato oggetto di distrazione. La Corte d’appello, pur in presenza di apposito motivo di impugnazione sul punto, si è limitata ad affermare la sicura esistenza dell’elemento psicologico del reato, poiché le condotte richiedono un “dolo ridotto, che si sostanzia nella consapevolezza e volontà” di conseguire il risultato della impossibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e dunque un dolo generico.
2.2. I Giudici di merito non hanno distinto e non hanno motivato, come avrebbero dovuto, in ordine al dolo specifico necessario per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione rispetto a quello generico, sufficiente per la bancarotta documentale attraverso la tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera non idonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento d’affari della società.
3. Anche la seconda censura è fondata.
3.1. Erroneamente la decisione impugnata afferma che l’attenuante speciale prevista dall’all’art. 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non è riscontrabile nelle ipotesi di bancarotta documentale, ove risulta difficilmente calcolabile il danno causato all’intero ceto dei creditori.
3.2. Viceversa deve affermarsi il principio di diritto opposto: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. è applicabile, ma la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439; Sez. 5, n. 24325 del 18/05/2005, Piati, Rv. 232206).
Qualora un tale danno non sussista, ovvero non sia dimostrato, l’attenuante va applicata.
4. In conclusione la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del delitto, con particolare riferimento alla ravvisabilità, nell’I., dell’elemento psicologico del reato del quale è stato dichiarato colpevole e della sussistenza dell’attenuante prevista dall’all’art. 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

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