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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 ottobre 2014. Per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 ° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l'amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profila l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di insttallazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 ottobre 2014 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del ricorso; ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21107. La pubblica amministrazione non può raccogliere su internet informazioni sulla vita sessuale di un proprio dipendente per verificare se la sua condotta sia o meno compatibile con l'«immagine» dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 21107/2014, accogliendo il ricorso del Garante della privacy ed annullando il licenziamento di un dipendente «destituito» perché trovato a prostituirsi sul web mediante annunci a pagamento.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 ottobre 2014, n. 21107 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543. In tema di lottizzazione abusiva e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078. La necessità che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti non sussiste, allorché da complessivo comportamento della parte è possibile desumere in modo inequivocabile la sua volontà di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti è stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticità del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticità di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 ottobre 2014 n. 22078 Svolgimento del processo I fratelli M.B. e G.B., premesso che la madre degli esponenti R.S. era deceduto il 27-4-1997 lasciando un testamento olografo del 2-8-1994 pubblicato il 28-7-1997, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone l’altro fratello G.B. chiedendo dichiararsi la divisione...