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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 ottobre 2014, n. 40527. L'amministratore della società risponde sempre e comunque per i reati imputabili all'impresa.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 ottobre 2014, n. 40527 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. SAVINO Mariapia – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687. In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione; d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab estrinseco", non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia "ex tunc", con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687 Svolgimento del processo 1.- L’Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. (deceduta a (omissis) ), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo...

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Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20900. Il semplice scostamento tra il dichiarato e l'accertato non rappresenta una prova dotata di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la rettifica

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 3 ottobre 2014, n. 20900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. TRICOMI Laura –...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20915. Alle Direzioni regionali delle entrate (DRE) deve riconoscersi per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. L'intervento normativo dell'anno 2008 (D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009), applicabile solo a far data dal primo gennaio 2009, non ha attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento prima inesistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica tra le strutture di vertice di livello periferico (DRE, DPE), istituendo una riserva di competenza esclusiva a favore delle DRE in relazione alla rilevanza del soggetto accertato

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 3 ottobre 2014, n. 20915   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. BIELLI Stefano – Consigliere Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere Dott. VELLA...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669. Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Conseguentemente l'omissione, inesistenza (o tardività) della notifica dei predetti atti (ricorso e decreto) non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21669 “Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila, nel procedimento relativo alla modifica delle condizioni di divorzio intercorso tra A.L. e G.S., dichiarando improcedibile il reclamo, disponeva: – che il L. non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842. L'acquirente di un'auto non può chiedere la risoluzione del contratto stipulato con il concessionario per malfunzionamenti del mezzo se l'ha guidata per un anno percorrendo 20mila km.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 ottobre 2014, n. 42825. Per l'esimente della provocazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, secondo comma cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui deve essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 ottobre 2014, n. 42825 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Messina, con sentenza del 31/5/2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Giudice di pace, appellata dalla sola parte civile, ha condannato S.G. al risarcimento dei danni patiti da B.F., parte offesa del reato di...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 ottobre 2014, n. 42806. La tutela predisposta dall'art. 614, c.p., presupponga la legittimità del titolo in virtù del quale si instaura il rapporto di relazione tra un soggetto e la sua abitazione o altro luogo ad essa equiparabile; pertanto, le vicende del titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile incidono sul diritto all'inviolabilità del domicilio, che, non può mai essere invocato ogniqualvolta sia venuto meno legittimamente il titolo che giustifica la relazione instaurata tra il soggetto e la res. Il legittimo esercizio dello ius excludendi, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità, secondo l'ottica, fatta propria, peraltro, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, di privilegiare l'effettivo rapporto tra il soggetto ed il luogo dove si esplica la sua personalità

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 ottobre 2014, n. 42806 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 10.7.2013 la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 18.2.2013, aveva condannato Z.D.C. , alla pena, ritenuta di giustizia, in relazione ai delitti di cui agli...