Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 1 ottobre 2014, n. 40527

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del tribunale di AVELLINO in data 18/12/2012;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per non aver commesso il fatto;

udite, per la ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di AVELLINO, emessa in data 18/12/2012, depositata in data 1/02/2013, con cui la stessa veniva dichiarata colpevole di una serie di violazioni alla normativa ambientale e prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro, in particolare: a) del reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279 (per aver sottoposto, quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., a modifica sostanziale l’impianto conciario in assenza dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, Decreto Legislativo citato); b) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera A), (per aver, nella medesima qualita’, effettuato attivita’ di smaltimento dei rifiuti, costituiti da acque di spruzzo, in assenza della prescritta autorizzazione); c) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, (per aver, sempre nella predetta qualita’, depositato in modo incontrollato rifiuti provenienti dall’attivita’, permettendo che il percolato venisse convogliato in acque superficiali); d) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 (per avere, nella qualita’ predetta, effettuato lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali in assenza di autorizzazione); e) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, (per avere, sempre nella detta qualita’, omesso di effettuare lavori tali da rendere la pavimentazione del reparto bottali in grado di convogliare sostanze putrescibili e liquidi di risulta della lavorazione pelli nei punti di raccolta e di scarico); f) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1, (per avere, nella qualita’ predetta, omesso di mantenere adeguatamente pulito l’impianto di spruzzo in guisa da evitare accumuli di sostanze secche e stratificate); g) del reato di cui all’articolo 1110 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, comma 4, lettera A) in relazione all’articolo 87, comma 2, lettera C) (per avere, nella qualita’ predetta, omesso adeguata manutenzione della quasi totalita’ delle apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo); h) del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, comma 2 e articolo 20, (per avere, nella qualita’ predetta, omesso di richiedere il prescritto certificato di prevenzione incendi per il locale caldaia e montacarichi).
Fatti tutti commessi in data (OMISSIS).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore procuratore speciale della ricorrente, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 40 c.p., articolo 42 c.p., comma 1 e articolo 43 c.p..
La censura investe l’impugnata sentenza per aver il giudice ritenuto la ricorrente responsabile (in concorso con altro soggetto non impugnante), dei predetti reati per il solo titolo di legale rappresentante della s.r.l., pur ammettendo il giudice che la stessa non si interessasse direttamente della reale gestione dell’azienda; dall’istruttoria, infatti, era emerso che la stessa rivestiva il ruolo di mero prestanome dell’amministratore di fatto, tale (OMISSIS), che gestiva l’azienda in totale autonomia (si richiamano, a tal proposito, numerose deposizioni testimoniali rese dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e dallo stesso (OMISSIS)); la stessa aveva un livello culturale basso, avendo frequentato sino alla 2 media.
Il giudice, quindi, avrebbe omesso di svolgere qualsiasi accertamento sulla consapevolezza da parte della ricorrente della condotta negligente ad essa ascrivibile ad altri e della volonta’ di astenersi da qualsiasi controllo sull’altrui operato come, del resto, sulla incapacita’ della medesima di comprendere la normativa. Inoltre il giudice avrebbe omesso di motivare sulla generica cognizione da parte della ricorrente sul fatto che l’amministratore di fatto avesse posto in essere condotte integranti i reati contestati; il mero ruolo di amministratore di diritto della ricorrente, non sarebbe sufficiente per imputare alla stessa la responsabilita’ colposa delle violazioni accertate.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all’articolo 163 c.p..
La censura investe poi l’impugnata sentenza per aver il giudice concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur avendo irrogato la sola pena dell’ammenda, senza motivare sull’utilita’ della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato a non giovarsene in relazione alla lievita’ della pena irrogata.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione agli articoli 133 e 81 c.p..
La censura investe infine l’impugnata sentenza per aver il giudice irrogato l’aumento della pena a titolo di continuazione, dopo aver determinato la pena base, senza specificare quale fosse la frazione di pena attribuibile a ciascuna contravvenzione.
3. Con atto trasmesso a mezzo fax in data 9 giugno 2014, il difensore della ricorrente, in relazione al “motivo nuovo” pervenuto presso la cancelleria di questa Corte in data 6/06/2014 a mezzo piego raccomandato – con cui la ricorrente deduce ulteriormente il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e per violazione dell’articolo 40 c.p., articolo 42 c.p., comma 1 e articolo 43 c.p., comma 3, sub specie di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, ha chiesto valutarsi detto motivo come “memoria” ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., eccependo, per quanto e’ possibile desumere, l’esistenza di una causa di forza maggiore o caso fortuito per l’arrivo tardivo del piego raccomandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di cui si dira’ oltre.
5. Preliminarmente, osserva il Collegio come il motivo nuovo non possa essere esaminato da questa Corte, nemmeno come memoria, in quanto pervenuto fuori del termine di gg. 15 previsto dall’articolo 611 c.p.p..
Ed infatti, e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimita’, nella specie camerale, le memorie e le produzioni difensive intempestivamente presentate per inosservanza del termine dilatorio di cui all’articolo 611 c.p.p. (Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012 – dep. 07/03/2012, Mangione, Rv. 252215). Ne’, peraltro, puo’ ritenersi sussistere un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore per l’arrivo tardivo del piego raccomandato in cancelleria, spedito peraltro mediante servizio di poste private; ed infatti, gia’ in precedenza, questa Corte ha avuto modo di affermare che tale ritardo non possa comunque essere incluso nella nozione di caso fortuito o forza maggiore in relazione alla presentazione dei motivi di gravame da parte del difensore stesso (Sez. 2, n. 7298 del 16/02/1982 – dep. 27/07/1982, Boccolari, Rv. 154723).
6. Tanto premesso, puo’ quindi essere esaminato il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotto un preteso vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.
Sul punto, le deduzioni difensive si risolvono in censure sul risultato della valutazione probatoria operata dai giudici di merito, operazione non consentita in questa sede; la sentenza ha, infatti, attribuito la responsabilita’ penale del fatto alla ricorrente, chiarendo che la stessa, benche’ non si interessasse direttamente alla gestione dell’azienda, omettendo i necessari controlli in ordine all’andamento della stessa, omettendo di richiedere le dovute autorizzazioni, di preservare l’igiene e la sicurezza del luogo di lavoro, di vigilare adeguatamente i dipendenti nello svolgimento del proprio operato, certamente ha agevolato la commissione dei reati contestati.
Detta motivazione, si noti, non puo’ considerarsi affetta dal dedotto vizio motivazionale, laddove si consideri che il giudice di merito, cosi’ fornendo la giustificazione per l’attribuzione della responsabilita’ penale alla stessa ricorrente, mostra di fare corretta applicazione del principio secondo cui l’amministratore di una societa’, ancorche’ estraneo alla gestione dell’azienda – anche se esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, dunque anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo.
7. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per aver il giudice concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante abbia irrogato la sola pena dell’ammenda, lo stesso si appalesa parimenti inammissibile.
Vero e’ che la richiesta difensiva, in sede di conclusioni, era stata quella di assoluzione per insussistenza dell’elemento psicologico e che il giudice non motiva circa la concessione, anche d’ufficio, del beneficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda, in ragione della prevalenza, di cui non fornisce giustificazione, sul contrario interesse dell’imputato, della funzione rieducativa insita nel beneficio (Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010 – dep. 23/03/2010, Di Rosa e altri, Rv. 246440), ma e’ altrettanto vero che il quadro normativo e’ mutato rispetto al passato.
Ed invero, il Collegio condivide, pur consapevole dell’esistenza di decisioni difformi di questa Corte (v., ad es: Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012 – dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994, che, tuttavia, sembrano non tenere adeguatamente conto dell’autorevole esegesi operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, comma 2, lettera d), limitatamente all’inciso “salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p.”), l’orientamento – che appare conforme ad una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale disciplina, come evidenziato dalla sentenza n. 287/2010 della Corte Costituzionale – che ritiene inammissibile per difetto dell’interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex articolo 162 bis c.p., in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3 diversamente dall’abrogato articolo 686 c.p.p., prevede oggi l’iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili (Sez. 3, n. 12914 del 20/02/2008 – dep. 27/03/2008, Crucito, Rv. 239349). Ed infatti, poiche’, per il principio generale, per proporre impugnazione occorre avervi interesse (articolo 568 c.p.p., comma 4), e rilevato che l’interesse giuridico qualificato era ravvisato, dalla giurisprudenza difforme a quella seguita da questo Collegio, nella circostanza che dalla condanna “consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che non puo’, in caso di sospensione, essere eliminata” (v. la gia’ citata Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012 – dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994), e’ dunque evidente che, l’intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalita’ del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5 fa venir meno l’interesse ad ottenere la revoca del beneficio concesso in relazione a contravvenzione oblabile ex articolo 162-bis c.p., avendo infatti la Corte Costituzionale chiarito che “l’esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p. dalla possibilita’ di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell’ammenda, decorsi dieci anni dall’estinzione della pena medesima, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve ritenersi costituzionalmente illegittima”, producendo tale preclusione “un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che, alla luce dell’evoluzione legislativa, e’ divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale quindi da bilanciare lo svantaggio della perennita’ dell’iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati in modo piu’ severo dal giudice”(v., in senso conforme: Sez. 3, sentenza n. 21753 del 2014, ric. D’Amico, non massimata).
8. Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata specificazione dell’aumento disposto a titolo di continuazione per i reati satelliti, l’infondatezza del medesimo discende dal pacifico principio di diritto per il quale, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalita’ dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati; non sussiste, invece, l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011 – dep. 13/07/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465).
9. il ricorso dev’essere dunque, complessivamente rigettato. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a, pagamento delle spese processuali.

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