Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 3 ottobre 2014, n. 20900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11806/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto e deposita 1 cartolina A/R inviata all’Avvocatura;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in riferimento al 2 motivo per insufficienza di motivazione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con separati ricorsi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, (OMISSIS) impugnava tre avvisi di accertamenti con numero (OMISSIS) con i quali veniva contestata l’omessa registrazione di corrispettivi per gli anni 1998, 1999 e 2000 e venivano determinati un maggior reddito e maggiori imposte per IRPEF, IRAP ed IVA, pari ad euro 30.522,61 per il 1998, euro 45.144,53 per il 1999 ed euro 7.945,69 per il 2000, oltre sanzioni ed interessi. Sosteneva il contribuente, tra l’altro, che il reddito era stato determinato induttivamente su calcoli fondati su dati e valori acquisti in modo privo di fondamento scientifico.
2. La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li accoglieva con la sentenza n. 03/25/05. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso tale sentenza, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 160/37/06 del 27.11.06, depositata il 05.03.07 e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva infondate le doglianze dell’Ufficio finanziario ed affermava che questo aveva fondato l’accertamento solo sullo scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultato dai suoi calcoli, senza tuttavia che ricorressero a conforto altri indizi. Affermava la CTR che l’Ufficio non aveva assolto l’onere della prova che gli competeva, avendo proceduto ad una rettifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d). Osservava la CTR che l’accertamento induttivo era consentito in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti e tale non poteva essere il semplice scostamento tra il dichiarato ed il risultato dei calcoli eseguiti dall’Ufficio, in assenza di ulteriori indizi a conforto, necessari per far assurgere lo “scostamento” a presunzione grave precisa e concordante, con l’inevitabile inversione dell’onere della prova.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. L’intimato resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, per nullita’ della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.Sostiene la Agenzia delle Entrate che la sentenza impugnata e’ da ritenersi nulla in quanto motivata in modo apparente e priva di riferimenti con la materia oggetto del contendere perche’ “a fronte dell’appello dell’Ufficio il quale abbia lamentato l’erroneita’ nel merito della decisione di primo grado osservando che, contrariamente a quanto in essa ritenuto, i calcoli sulla cui base era stata operata la rideterminazione dei ricavi erano esatti, ne dichiari l’infondatezza rilevando che il mero scostamento tra quanto dichiarato e il risultato di calcoli parametrici non costituisca da solo una presunzione grave precisa e concordante”.
1.2. Il motivo e’ infondato e va respinto.
Deve rilevare la Corte che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza della CTR, perche’ interpreta erroneamente la sentenza della CTP, ove e’ detto – nella parte, peraltro breve, trascritta nel ricorso – “… ove i dati presi a base della ricostruzione induttiva, sono tali da condurre ad un diverso risultato, od, addirittura, tali da confermare i dati risultanti dalle scritture contabili e delle dichiarazioni, tale loro non univocita’ li rende privi dei requisiti di legge per costituire prova presuntiva delle conclusioni cui giunge l’atto impugnato …” ed ancora “… nel caso di specie, il ricorrente, prendendo a base i medesimi dati forniti in sede di verifica e rioperando i calcoli sulla base delle medie effettive dei dati forniti per ciascun prodotto della sua attivita’ giunge a dimostrare come il risultato ottenuto sia conforme al dichiarato e/o leggermente diverso per importi molto piu’ vicini al dichiarato che non all’accertato dall’Ufficio”.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, da tale motivazione non si desume che la CTP ha ritenuto fondata la ricostruzione dei ricavi proposta dal (OMISSIS), ma che la ha utilizzata per evidenziare le incongruenze e la inattendibilita’ della ricostruzione proposta dall’Ufficio, in quanto fondata su elementi privi dei requisiti di gravita, precisione e concordanza e suscettibili di condurre a risultati diversi a secondo del metodo di calcolo utilizzato (cfr., sui presupposti per procedere all’accertamento induttivo, Cass. sent. n. 20857/2007 e ord. n. 5731/2012).
La decisione di primo grado, sulla scorta di quanto riportato in ricorso e della interpretazione datane dalla sentenza di secondo grado, oggetto dell’impugnazione, si sofferma sulla verifica dei presupposti dell’applicabilita’ del metodo induttivo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d) e non gia’ sulla bonta’ o meno del criterio di calcolo utilizzato, che, come gia’ detto, e’ richiamato come argomento per dimostrare, nel raffronto con quello proposto dal contribuente, la variabilita’ dei risultati possibili, atta ad inficiare il ricorso al metodo induttivo.
Va confutata quindi anche l’affermazione del ricorrente, circa la ritenuta bonta’, da parte della CTP, dei dati presi a base della ricostruzione induttiva, in quanto la motivazione attiene alla valutazione preliminare della ricorrenza dei presupposti per accedere alla ricostruzione induttiva del reddito e si conclude negativamente per l’Ufficio, senza l’ulteriore e successivo passaggio sulla bonta’ dei dati.
Di talche’ risulta evidente che il primo motivo di ricorso proposto e’ infondato perche’ non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e propone non conferenti rilievi sui criteri di calcolo utilizzati, laddove il principio di diritto applicato attiene il presupposto di applicabilita’ del metodo induttivo e l’affermazione che il mero scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente ed i calcoli operati dall’Ufficio sulla base dei dati forniti dal medesimo contribuente non costituisce, da solo, presunzione grave, precisa e concordante, rilevante ai fini dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Sul punto afferma chiaramente la CTR “Nel caso di specie l’Ufficio non ha avanzato, ma nemmeno enunciato, uno o piu’ indizi, oltre il semplice scostamento, che giustificassero la sua affermazione che si era di fronte a presunzioni gravi precise e concordanti, e quindi ad una prova piena, non fornendo nemmeno cenno di avere eseguito l’accurata disamina della contabilita’ del contribuente. Va anche rilevato che lo stesso Ufficio non ha motivato perche’ quanto dichiarato e’ stato ritenuto e dichiarato incongruo e quale elemento fosse incongruo, limitandosi a ritenere implicitamente e quindi senza motivarlo, che oltre lo scostamento ricorressero le altre due condizioni volute dalla legge; condizioni previste dal legislatore e costituite dall’esame della contabilita’ e dalla esistenza di “gravi incongruenze”.
Da ultimo va rilevato che nel caso in esame, effettivamente – come evidenziato dalla ricorrente -, lo scostamento non e’ stato riscontrato utilizzando lo strumento parametrico ma i dati forniti dal contribuente: tuttavia il richiamo a tale modalita’, rinvenibile nella sentenza impugnata, costituisce mero elemento argomentativo, giacche’ il fatto che l’Amministrazione finanziaria abbia ricostruito il reddito partendo dai dati forniti dal contribuente e non dai parametri e’ incontestato.
Il motivo va pertanto respinto.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, individuato nell’esattezza del procedimento di calcolo eseguito dall’Ufficio per determinare la quantita’ dei singoli prodotti posti in vendita dal contribuente.
2.2. L’esame del secondo motivo, che peraltro non presenta un esplicito motivo di sintesi, e’ assorbito in ragione del rigetto del primo motivo.
3.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed assorbito il secondo.
3.2. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nel compenso di euro 5.250,00, oltre I.V.A. e CASSA.

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