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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24853. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'articolo 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinche' il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioe' di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avra' a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalita' tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverra' attuale l'altra obbligazione di dare, in virtu' della quale il promittente sara' tenuto a corrispondere l'indennizzo.

Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 novembre 2014, n. 5583. Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l'inerente responsabilità. I compiti dei medici che l'ordinamento del s.s.n. denomina "dirigenti" dei vari livelli corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale. Nella misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad una struttura complessa) gode di autonomia, discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o comunque prevalentemente, alla sfera professionale tecnico-sanitaria. Mancano, fra l'altro, competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto. In questa situazione, la scelta di sottrarre i dirigenti medici al regime generale dell'incompatibilità con le cariche pubbliche elettive, non appare tanto manifestamente illogica da indurre a porvi rimedio mediante operazioni interpretative in contrasto con il dato trasparente della formulazione letterale dell'art. 12, del D.Lgs. n. 39 del 2013

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 novembre 2014, n. 5583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2014, proposto da: An.Am., rappresentato e difeso...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2014, n. 51661. Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato, suggerendo invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. Ai fini della configurabilità del reato de quo, è necessario che la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato, conseguendone l'insussistenza dell'illecito penale quando essa, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinano al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 dicembre 2014, n. 51661 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, Sezione Penale Minori ha confermato quella emessa dal locale Tribunale per i Minorenni in data 21/02/2012 con la quale A.A. era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 novembre 2014, n. 49654. In tema delitto colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio in base all'evidenza disponibile sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano l'esito assolutorio del giudizio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 28 novembre 2014, n. 49654 Ritenuto in fatto Con sentenza del 8112012 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato, assolveva P.E. dal delitto di omicidio colposo in danno di Pi.M., perché il fatto non sussiste. All’imputato, in qualità di medico di turno presso il...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 11 dicembre 2014, n. 51660. Al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc pen.

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 11 dicembre 2014, n. 51660 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 maggio 2014, il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chiavari che aveva disposto, su istanza di F.D. e A.R. , persone offese costituitesi parti civili...