Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del corretto svolgimento dell'attività, a rilevanza pubblica, svolta da determinati soggetti pubblici (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p. Ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, occorre una connessione tra l'abuso e l'illecito ovvero un nesso funzionale tra qualifica posseduta e reato, nel senso che il soggetto agente deve avere deviato dal fine istituzionale il potere attribuitogli dalla legge o violato il dovere impostogli per realizzare il fatto criminoso. Nel caso in esame (l'imputato, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio, esplodeva con la propria pistola di ordinanza, in rapida successione e da breve distanza, undici colpi all'indirizzo della parte offesa, mentre si trovava seduto a bordo della propria autovettura. Il decesso si verifica quasi immediatamente a causa delle gravissime lesioni riportate in parti vitali del corpo, il movente del gesto veniva individuato nel risentimento e nella gelosia maturate dall'imputato nei confronti della vittima, un suo caro amico d'infanzia, che, dopo avere allacciato una relazione sentimentale con la moglie della parte offesa, era andato a vivere con lei) non sussiste la connessione tra l'abuso – inteso come uso dei poteri per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stan conferiti – e l'illecito, atteso che il delitto di omicidio volontario si colloca in una dimensione squisitamente privata e che l'imputato ha agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni. Non ricorre, neppure, un nesso funzionale tra qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato e il delitto di omicidio volontario, non sussistendo alcun nesso di strumentalità tra il potere conferito dalla legge al Carabiniere e la consumazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2015, n. 5966 Ritenuto in fatto 1. Il 20 agosto 2013 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sanremo, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava S. C. colpevole del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, ed, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., riconosciute...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5676. L'accertamento dell'elemento psicologico in cui risiede il criterio distintivo tra l'omicidio volontario (in cui la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale) e l'omicidio preterintenzionale (in cui la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni) si rimette alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta e si demanda al giudice di attenersi – al fine di valutare l'esistenza del dolo omicidiario e di verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione – a una indagine sintomatica, e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima secondo le regole di esperienza e l'id quod plerumque accidit, quali, in via esemplificativa, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, e ancora la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta , e ulteriormente la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5676 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 giugno 2012, il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato V.M.L.E. responsabile del reato di omicidio, aggravato dalla circostanza dei futili motivi, in danno di C.L. , commesso...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625. Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495. La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Peraltro la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla «consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria...