cassazione 8

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 29 gennaio 2015, n. 4349

 

Ritenuto in fatto

 
1. R.F. e M.R. , all’esito delle sentenze del Tribunale di Bologna del 10 gennaio 2012 e della Corte di Appello di Bologna del 22 maggio 2014, oggetto quest’ultima della odierna impugnazione, sono stati condannati per i reati di tentata appropriazione indebita, interruzione di un ufficio o servizio pubblico ex art. 340 cod. pen., falso ideologico ex artt. 483 e 479 cod. pen. e la sola M.R. per diffamazione, venendo entrambi prosciolti per intervenuta prescrizione da due violazioni dell’art. 2636 cod. civ. (illecita influenza sull’assemblea di società).
2. Per meglio specificare le condotte contestate dai giudici di merito va prima chiarito il contesto in cui le stesse si collocano:
3. si tratta di vicende che riguardano i contrasti sorti nell’ambito dell’attività di impresa della UGA unione gas auto spa, tra i due gruppi di soci, l’uno facente capo alla famiglia R. , titolare del 70% delle azioni, e l’altro alla famiglia B. , titolare del 30%.
4. Quest’ultimo gruppo di soci intendeva tutelarsi da presunte irregolarità di gestione dell’amministratore unico R.N. , poi deceduto e sostituito nella cura degli interessi familiari da R.F. . I B., quindi, tentavano dapprima la via della azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e, poi, ottenevano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..
5. In tale nuova situazione, il gruppo dei R. , che agiva sotto la “regia legale” dell’avvocato M.R. , decideva di procedere ad una forzata liquidazione della società, bypassando l’attività dell’amministratore nominato dal Tribunale, ed alla immediata acquisizione delle notevoli somme di cui la società disponeva a titolo di riserve non obbligatorie. Tali operazioni, però, non riuscivano perché bloccate per le iniziative assunte dall’amministratore giudiziario sia in sede civile che penale.
6. In queste vicende si colloca la commissione di fatti penalmente rilevanti:
– innanzitutto nel 2004 vi erano condotte ritenute finalizzate ad aggirare l’ostacolo rappresentato dal possibile divieto di voto in assemblea per il R.F. in quanto in conflitto di interessi rispetto alla decisione sulla azione di responsabilità contro l’amministratore R.N. ; il divieto di voto avrebbe potuto consentire ai rivali B. di raggiungere la maggioranza in assemblea per deliberare l’azione di responsabilità. I ricorrenti trovavano allora una soluzione, secondo i giudici di merito, nella effettuazione di donazioni simulate delle azioni della società da parte del R. così avendo la possibilità di influire sull’assemblea esercitando il diritto di voto che a R.F. era interdetto. La condotta, così ricostruita, era ritenuta integrare il reato di cui all’articolo 2636 cod. civ., poi dichiarato prescritto all’esito della sentenza di secondo grado.
– dopo che TU maggio 2006, su iniziativa dei soci B. , il Tribunale di Bologna aveva revocato l’amministratore unico R.N. , il presidente del collegio sindacale, su richiesta dei soci del gruppo R. , effettuava due convocazioni di assemblea per il 29 ed il 30 agosto 2006; i relativi ordini del giorno comprendevano la distribuzione delle riserve, la messa in liquidazione della società, l’azione di responsabilità verso l’amministratore nominato dal Tribunale ed una modifica dello statuto.
– Su tempestiva richiesta dell’amministratore giudiziario, il Tribunale di Bologna in sede civile emetteva provvedimenti di urgenza che inibivano lo svolgimento delle assemblee.
– Tali assemblee venivano comunque tenute; in tale contesto si collocava una peculiare iniziativa della legale dei R. che comunicava espressamente all’amministratore giudiziario, a nome degli assistiti, di non intendere riconoscere la portata del provvedimento giudiziario.
7, Secondo i giudici di merito, nello svolgimento di tali assemblee il 29 ed il 30 agosto erano commessi i due reati di falso: il primo, di cui al capo g), per i quali sono stati condannati entrambi i ricorrenti e l’altro di cui al capo h), per il quale è stata condannata soltanto l’avvocato M. .
8. I falsi sono consistiti in:
– Capo g) nella formazione dell’atto pubblico consistente nella verbalizzazione 29 agosto 2006 da parte del notaio Tonelli del verbale dell’assemblea che disponeva la liquidazione e nominava liquidatore R.F. , i due ricorrenti dichiaravano falsamente al notaio rogante che non vi erano ragioni ostative all’esercizio del voto, omettendo di indicare il provvedimento del Tribunale di Bologna, per cui il notaio attestava la valida costituzione dell’assemblea.
– Capo h) nell’assemblea del 30 agosto 2006 ove partecipava direttamente l’avvocatessa M.R. in rappresentanza della socia Fossati (madre di R.F. ), la stessa dichiarava falsamente la assenza di ragioni ostative al voto inducendo anche in questo caso in errore il pubblico ufficiale che attestava la valida costituzione dell’assemblea.
9, Nel prosieguo si collocano le ulteriori attività contestate quali reato. Innanzitutto il tentativo di appropriazione indebita:
– dal settembre 2006 R.F. nella veste di liquidatore:
– richiedeva alle banche presso le quali vi erano i conti correnti della società di bonificare forti somme di denaro verso altri conti correnti non sociali.
– inviava una lettera circolare ai clienti della Uga spa invitandoli a fare pervenire i pagamenti sul nuovo conto corrente. In alcuni casi i due ricorrenti contattavano direttamente i clienti perché utilizzassero tale diverso canale di pagamento.
– L’intento di tali operazioni era il consentire ai componenti del gruppo R. l’acquisizione dei fondi aziendali loro destinati di circa Euro 3.136.000 su Euro 3.768.000.
– i versamenti non venivano però effettuati perché l’amministratore giudiziario avvisava prontamente le banche della irregolarità.
10. L’ulteriore condotta costituente reato, interruzione di pubblico servizio d’ufficio, consisteva, secondo la tesi accolta dai giudici di merito, nell’avere i due ricorrenti svolto una serie di attività ostruzionistiche nei confronti dell’amministratore giudiziario al fine di impedirgli l’esercizio la sua attività di pubblico ufficiale quale amministratore e custode giudiziario: omessa o tardiva restituzione delle chiavi della cassaforte, omessa restituzione delle pratiche in corso, sostituzione delle chiavi di accesso ai locali aziendali, l’intimazione ai dipendenti della società di non collaborare con l’amministratore. Tali condotte peraltro si collocavano nel periodo in cui, a seguito delle condotte inottemperanti, era stato disposto il sequestro preventivo della società.
11. Nel corso di tali vicende si collocava anche la commissione di più fatti di diffamazione da parte dell’avvocato M. che, con più missive dirette all’amministratore giudiziario, lo accusava di incapacità e disonesta con toni che esulavano dall’ambito della legittima critica.
12. Nel confermare la ricostruzione dei fatti, la Corte di Appello, in risposta alle specifiche contestazioni della difesa, osservava che, quanto ai reati di falso, gli stessi erano integrati anche sotto altro profilo in quanto i due ricorrenti, assumendo il ruolo di Presidente dell’assemblea, erano tenuti, ai sensi dell’art. 2371 cod. civ. a verificare la regolare costituzione nonché la legittimazione sostanziale dei soggetti presenti.
13. La previsione della attività di verifica, secondo la Corte, “ha senso solo se si postula un dovere di verità in capo all’agente”.
14. La M. era ritenuta responsabile per uno dei reati di falso perché partecipava direttamente come delegata della socia di maggioranza F. .
15. Quanto alle obiezioni sulla sussistenza della oggettività dell’appropriazione tentata e, comunque, sul relativo elemento psicologico la Corte osservava “il patrimonio sociale in quel momento era funzionale alla gestione della società ad opera dell’amministratore giudiziario sotto la sorveglianza della AG e la sottrazione del patrimonio da tale fine, attraverso il liquidatore illegittimamente nominato, configura il reato di appropriazione indebita, il cui perfezionamento fu scongiurato solo dall’intervento, tardivo ma efficace, dell’amministratore giudiziario.
16. Né importavano le particolari finalità dell’appropriazione, né che fosse la protezione dei diritti delle minoranze risultassero protetti nella ripartizione degli utili (minoranze che, peraltro, avevano agito giudizialmente proprio per impedire la messa in liquidazione della società), né che le riserve non fossero state completamente distribuite, o che vi fossero disposizioni per trasferire somme di denaro su altro conto corrente intestato alla UGA in liquidazione, o che mancasse un fine di arricchimento personale”, perché la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto previsto dall’art. 646 cod. pen., consiste non solo nell’annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporne arbitrariamente “utidominus”, sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile, come sarebbe avvenuto per la UGA s.p.a. se le operazioni distrattive fossero giunte a compimento.
17. R. e M. hanno presentato avverso tale sentenza due ricorsi ciascuno a firma dei difensori di fiducia. R.F. .
Ricorso a firma dell’avv. Gamberini.
18. Con primo motivo, con riferimento al capo a), rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
19. Il reato ascritto non è configurabile in quanto:
20.se la nomina del liquidatore è da ritenersi nulla, allora la parte non aveva affatto la disponibilità giuridica del denaro. Quindi, tutt’al più, gli si può contestare di avere tentato di entrarne in possesso ma non di averne disposto.
21. Se il ricorrente aveva effettivamente assunto il ruolo di liquidatore, la attività svolta era del tutto ordinaria trattandosi di modificare la destinazione delle somme dalla gestione imprenditoriale alla liquidazione della società.
22. In ogni caso mancava il dolo specifico di appropriazione, avendo, peraltro, la stessa sentenza riconosciuto che non vi era un intento di arricchimento da parte del R. .
23. Osserva infine che, se la nomina era irregolare, non ricorreva la condizione di abuso della relazione con la società con la conseguenza che, non essendo configurabile la relativa aggravante, il reato era punibile solo a querela, non presentata.
24. Con il secondo motivo rileva, in ordine al delitto di cui al capo b), la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
25. In ragione della attuale normativa in tema di amministratore nominato ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., lo stesso non può essere ritenuto un pubblico ufficiale non essendo ausiliario del giudice, come riconosce la stessa Corte di Appello, né in altro modo esercitando poteri del pubblico ufficiale o rappresentando la pubblica amministrazione.
26. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla contestazione di falso ideologico ex art. 483 e 579 cod. pen..
27. Non vi è affatto una falsa attestazione del notaio perché costui attesta solo ciò che si svolge davanti a lui. Né il verbale dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2006 può ritenersi un atto pubblico, tenendo conto che soltanto la iscrizione nel registro delle imprese può fare assumere valore al verbale.
28. Con il quarto motivo, in relazione al capo e), deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in riferimento all’art. 2636 cod. civ. ex art.606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.. Per quanto rilevante in riferimento alla conferma della colpevolezza per il reato di cui al capo e) al fine della responsabilità civile, il ricorrente osserva che non vi è stata alcuna condotta di sviamento e simulazione.
Ricorso a firma dell’avv. Guerini.
29. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in quanto il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 340 cod. pen. ritualmente proposta.
30. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione quanto alla contestazione di cui all’art. 340 cod. pen. In particolare svolge argomenti per escludere la significatività delle condotte ritenute, invece, dalla Corte di Appello integrare l’interruzione di pubblico servizio.
31. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in quanto il ricorrente viene chiamato a rispondere di attività posta in essere dal padre mentre lui non ha mai avuto la effettiva gestione della società.
32. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in quanto il fatto contestato al capo a) non costituisce reato in assenza del dolo specifico dell’ingiusto profitto.
33,Con il quinto motivo deduce la violazione di legge quanto al capo g). Quale presidente dell’assemblea non aveva alcun obbligo di dichiarazione il cui mancato assolvimento comporti la sussistenza del reato di falsa dichiarazione in atto pubblico.
34, Con il sesto motivo ed il settimo motivo deduce la violazione di legge in ordine al reato di cui all’art. 2636 cod. civ..
35, Con l’ottavo motivo deduce la violazione di legge in quanto la sentenza è stata pronunciata da un giudice incompatibile ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen..
36, Con il nono motivo deduce la violazione di legge per avere la Corte di Appello determinato la pena base per il delitto più grave in misura uguale per i due imputati.
M.R. .
Ricorso a firma dell’avv. Cagossi.
37. Con primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata derivante dalla partecipazione al giudizio di appello del giudice Santini in violazione dell’art. 34 cod. proc. pen..
38. con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al capo f) per il quale la Corte di Appello aveva pronunciato la dichiarazione di estinzione per prescrizione previa affermazione di infondatezza dei motivi di appello al riguardo. Rileva la insussistenza del reato contestato.
39. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Osserva la ricorrente che è erronea la contestazione del reato di falso consistente nell’aver indotto il notaio ad attestare la valida costituzione dell’assemblea omettendo di render noto il provvedimento del tribunale di Bologna che interdiceva lo svolgimento della assemblea. Difatti non vi è un obbligo sanzionato ai sensi dell’art. 483 cod. pen., erroneamente individuato dalla Corte di Appello nell’articolo 2371 cod. civ. ove si prevede che il presidente dell’assemblea verifichi la regolarità della costituzione e la legittimazione al voto dei presenti, obbligo che riguarderebbe la sola assemblea del 30 agosto in cui la ricorrente svolse funzioni presidente dell’assemblea. La sua condotta, se del caso, poteva essere qualificata solo quale elusione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 cod. pen..
40. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ritenendo che non sia configurabile affatto il reato di appropriazione indebita tentata, sia sotto il profilo della sussistenza del reato in sé che, comunque, sotto il profilo di esservi condotte della ricorrente significative quanto al concorso nella presunta appropriazione.
41. L’azione contestata consiste essenzialmente nell’aver portato ad esecuzione un deliberato assembleare formalmente valido con la finalità di distribuire fra i soci, in proporzione delle rispettive quote ed in prospettiva della liquidazione, le notevoli riserve liquide ed i beni immobili posseduti volendo il socio di maggioranza liquidare un’attività divenuta ingestibile per le diatribe con i soci di minoranza.
42. Non sussisteva l’elemento soggettivo con riferimento alla appropriazione essendosi dato corso ai consigli legali della ricorrente sul presupposto, conforme a pacifica interpretazione maggioritaria, che l’assemblea conservi i suoi poteri anche nella ipotesi di amministrazione giudiziaria fatte salve le competenze specificatamente attribuite all’amministratore giudiziario.
43. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Contesta la configurabilità del reato di cui all’art. 340 cod. pen. sia sotto il profilo del non essere l’amministratore nominato ex art. 2409 cod. civ. pubblico ufficiale e, comunque, per non sussistere le pretese condotte ostruzionistiche contestate alla ricorrente. L’avvocato subentrato per conto della amministrazione aveva potuto ricevere tranquillamente gli atti dalla ricorrente e seguire il contenzioso in atto.
44. Con sesto motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove si è ritenuta la responsabilità per il reato di diffamazione senza considerare che, in ordine alle affermazioni rese nei confronti dell’amministratore giudiziario, operava la scriminante del diritto di critica.
Ricorso a firma dell’avv. Tedesco.
45. Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla contestazione di tentata appropriazione indebita di cui al capo a). L’assemblea straordinaria del 30 agosto 2006 aveva nominato il R. quale il liquidatore. Le attività da questi svolte erano coerenti con tale ruolo laddove chiedeva la modifica della intestazione dei conti per il trasferimento di soldi ed il pagamento delle fatture in favore del conto della UGA spa in liquidazione. Chiedeva altresì di bonificare parte degli utili accantonati a ciascun socio in proporzione alle azioni possedute. È quindi erronea la valutazione della Corte di Appello che, pur prendendo atto della mancanza di alcun intento di diretto arricchimento da parte degli imputati, contesta l’avere disposto del denaro sull’erroneo presupposto che così si sia creata una diversa società. È stato altresì erroneo ritenere che il reato sia configurabile proprio laddove la stessa Corte di Appello ha ritenuto che il liquidatore non operasse legittimamente, ciò comportando un diverso illecito e non l’appropriazione di somme delle quali non aveva il possesso.
46, Inoltre la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che quanto oggetto di trasferimento fosse parte del patrimonio sociale ed indisponibile laddove si trattava di utili accantonati; né aveva tenuto conto della assenza di dolo specifico.
47, Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al capo d) della contestazione. Osserva come l’amministratore giudiziario non possa ritenersi un ausiliario del giudice ed alla luce dell’attuale normativa non possa essere in alcun modo qualificato quale pubblico ufficiale essendo il testo dell’art. 93 disp. att. cod. civ. una norma restata apparentemente in vigore per un difetto di coordinamento con la nuova normativa. Una diversa lettura sarebbe contraria a ragionevolezza venendo ad equiparare forme di amministrazione giudiziaria tra loro diverse.
48,Anche a ritener diversamente, pur a qualificare quale pubblico ufficiale l’amministratore e tenuto conto di quale sia la attività in concreto intralciata, non è configurabile l’interruzione di pubblici servizi.
49. Quanto alle condotte particolari contestate alla ricorrente, rileva che la mancata consegna dei fascicoli processuali è circostanza non vera e comunque non idonea ad intralciare alcuna funzione in quanto si trattava di contenzioso in atto ed i fascicoli di parte erano depositati negli uffici giudiziari e, quindi, non erano disponibili presso lo studio del difensore ormai revocato.
50. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al capo c). Per affermare la insussistenza del reato di diffamazione, svolge argomenti sia per ritenere non superata la soglia della tollerabilità delle critiche che argomenti per dimostrare la effettiva inadeguatezza dell’amministratore nominato dal Tribunale, a giustificazione dei toni usati dalla ricorrente nei propri scritti.
51. Con quarto motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione quanto al reato di cui all’art. 2636 cod. civ. contestato alla ricorrente e dichiarato prescritto.
52. Con quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al reato di falso sviluppando argomenti sostanzialmente corrispondenti a quelli dell’analogo motivo del diverso ricorso.
53. Il 26 agosto 2014 è stata depositata una memoria nell’interesse delle parti civili a sostegno degli argomenti della sentenza della Corte di Appello; con tale atto è stato altresì prodotto il dispositivo della sentenza del Tribunale civile che ha condannato gli eredi, su azione intrapresa dal nuovo amministratore giudiziario, a pagare circa 7,5 milioni di Euro in favore della società Uga.
54. Il 28 agosto 2014 è stata depositata una memoria nell’interesse di R.F. per sostenere l’intervenuta prescrizione.
55. Il 28 agosto 2014 sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse di M.R. con la sostanziale conferma degli argomenti già sviluppati oltre ad un motivo in ordine alla intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

 
56. I ricorsi sono infondati.
57. La prima questione da affrontare per entrambi i ricorrenti è se, come hanno eccepito i difensori, per tutti i reati siano decorsi i termini massimi di prescrizione.
58. Secondo i ricorrenti, il periodo di sospensione della prescrizione va limitato a circa quattro mesi (dall’udienza del 14 gennaio 2014 a quella del 15 maggio 2014)in quanto nel periodo corrispondente al rinvio dell’udienza dal 20 settembre 2013 al 14 gennaio 2014 non vi era sospensione del predetto termine perché il rinvio era stato disposto sia per lo sciopero degli avvocati che per la necessità di una nuova citazione dell’imputata M.R. .
59. Dal verbale dell’udienza del 20 settembre 2013 effettivamente risulta che, dopo essersi dato atto che vi era stata dichiarazione dei difensori di astenersi dall’udienza, il provvedimento di rinvio, oltre a indicare quale ragione lo sciopero degli avvocati, osservava che non vi era “certezza della notifica all’imputata M.R. ” per cui disponeva una nuova citazione della stessa.
60. È certamente corretta la affermazione che, nella ipotesi di più ragioni che impongono il rinvio dell’udienza, laddove una di tali ragioni non consenta la sospensione della prescrizione, questa non sia sospesa; ma non è regola pertinente al caso di specie.
61. Va premesso che la questione potrebbe riguardare tutt’al più la sola ricorrente M. in quanto, se non vi fosse stata dichiarazione di astensione dei difensori, sarebbe stato possibile adottare un provvedimento di separazione.
62. Dalla lettura del verbale si evince che il processo non veniva trattato in ragione dello sciopero; nello stesso contesto la Corte dava atto non della notifica mancante o nulla ma della mancata acquisizione della prova della notifica; la necessaria sospensione del dibattimento per la astensione dei difensori non consentiva la verifica, tramite cancelleria, della avvenuta notifica.
63. In conseguenza la ragione del rinvio era, per entrambi i ricorrenti, esclusivamente lo sciopero dei difensori poiché si sarebbe proceduto diversamente in caso contrario. Quindi la sospensione della prescrizione vale anche per il predetto periodo, giungendosi ad un tempo globale di sospensione di oltre sette mesi che, sommato ai termini ordinari, fa escludere che si sia verificata la prescrizione dei reati alla data odierna.
64. Si possono quindi valutare i singoli ricorsi R.F. ricorso avv. Gamberini.
65. Il primo motivo è infondato.
66. Il ricorrente, per escludere che la sua condotta integrasse il reato di tentata appropriazione indebita, indica due possibili ed alternative ricostruzioni del suo rapporto con la società in base alla nomina a liquidatore alle date condizioni di irregolarità.
67. In un caso, laddove si dovesse ritenere priva di efficacia la sua nomina, non potrebbe affermarsi che avesse la disponibilità del denaro, necessario presupposto per configurare l’appropriazione indebita.
68. Nell’altro caso, di effettività del ruolo di liquidatore sino ad annullamento dell’atto di nomina, avendo quindi la legittima disponibilità del denaro, poteva disporne come poi fatto – ovvero versando le riserve ai soci.
69. In un caso, quindi, il fatto non integrerebbe una appropriazione indebita e nell’altro non vi sarebbe alcuna condotta illecita.
70. Tali affermazioni non sono corrette.Va premesso innanzitutto che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse assunto un ruolo che, per quanto fondato su atti nulli od annullabili, comunque aveva efficacia attribuendogli la possibilità di gestione del denaro e, quindi, la condizione di detenzione rilevante ai fini del reato di appropriazione indebita.
71. Poi, rispetto a tale detenzione del denaro che il ricorrente certamente aveva nell’interesse della società, vi è stata la sua condotta tendente ad una distrazione delle somme dalle casse dell’ente per assegnarle ai soci, condotta finalizzata, secondo la tesi accolta dai giudici di merito, a svuotare le casse della società rendendone inevitabile la liquidazione.
72. Né, per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, rileva che il denaro andasse ai soci secondo le rispettive quote poiché la diversità tra la persona giuridica e la persona del socio non consente a quest’ultimo di disporre direttamente del patrimonio della società.
73. Correttamente, perciò, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato in questione in ragione di una condotta di trasferimento del denaro non giustificata o giustificabile come pertinente alla azione o all’interesse della società e finalizzata, invece, al vantaggio del ricorrente e dei soci del suo gruppo familiare.
74. La diversa ipotesi che si dovesse ritenere il liquidatore regolarmente nominato è da escludere in quanto la liquidazione della società era stata disposta con assemblea tenuta nonostante lo specifico divieto posto dal giudice civile su richiesta dell’amministratore. Comunque la validità di tale nomina non rileverebbe perché le sentenze di merito hanno accertato che vi era una specifica volontà di appropriazione del denaro, da distribuire ai soci, per l’immediata finalità di rendere inevitabile lo scioglimento della società, in danno della società e dei soci di minoranza.
75. Parimenti irrilevanti sono le argomentazioni in ordine alla mancanza del dolo di appropriazione per la assenza di un intento di arricchimento. È palese dalla lettura del motivo che l’argomento si basa su una voluta confusione tra il concetto di “profitto” ed il termine “arricchimento”. È sufficiente ricordare che la disposizione in tema di appropriazione indebita prevede che la condotta sia tenuta in vista di un vantaggio che non è limitato a quello strettamente patrimoniale. La ricostruzione dei giudici di merito è chiaramente e correttamente nel senso che il ricorrente intendeva forzare la cessazione delle attività della società in danno degli altri soci per il vantaggio del proprio gruppo familiare.
76. Parimenti inconsistente è la affermazione che non vi sarebbe la condizione di abuso di relazioni con la società – che, oltre a costituire una aggravante, comporta la punibilità di ufficio del reato – per farne derivare la non procedibilità per mancanza di querela.
77. La qualità formale di liquidatore era stata assunta ed in base alla stessa il R. gestiva la società, in contrasto con l’amministratore ed in danno della stessa società; condizione, quindi, che integra la citata aggravante con la conseguente procedibilità di ufficio.
78.11 secondo motivo, con il quale si nega la qualità di pubblico ufficiale all’amministratore giudiziario ex art. 2409 cod. civ. è infondato. Si è in presenza di una norma specifica (art. 93 disp. att. cod. civ.) che attribuisce espressamente, ed in modo certamente non irragionevole, la qualità di pubblico ufficiale all’amministratore giudiziario la cui nomina, del resto, rappresenta una ingerenza dell’amministrazione per consentire il funzionamento delle società in ipotesi di irregolarità di gestione. È sufficiente la lettura dell’art. 2409 cod. civ. per rilevare come non si tratti di una semplice ipotesi in cui la nomina da parte del Tribunale è esclusivamente mirata a risolvere la difficoltà dei soci a nominare un amministratore e che tale amministratore mantiene costantemente il suo rapporto con l’Autorità Giudiziaria dovendo rendere espressamente conto al Tribunale del suo operato alla fine dell’incarico. Quindi l’attribuzione espressa della qualifica di pubblico ufficiale continua a essere pienamente conforme alla complessiva disciplina ed alla volontà anche della riforma del 2006 che, pur avendo modificato gli artt. 92 e 94 delle citate disposizioni di attuazione in materia di amministrazione giudiziaria, ha mantenuto l’art. 93 che prevede la qualifica di pubblico ufficiale, qualifica palesemente conforme a quei poteri e quegli obblighi attribuiti a tale soggetto nominato dal giudice anche dalle nuove disposizioni.
79. A fronte di ciò non valgono certamente dei generici argomenti sul carattere privatistico delle attività in concreto svolte dall’amministratore nella gestione ordinaria della società per affermare l’abrogazione implicita della disposizione; peraltro gli argomenti della difesa fanno leva su profili dell’attività dell’amministratore che sono del tutto identici a quelli anteriori alla riforma del d.lgs. 6/2003 a conferma, quindi, della indiscutibile vigenza della norma in discussione.
80. Anche il terzo motivo, che vorrebbe escludere la configurabilità dei reati di falso attribuiti al R. , è infondato. Va valutato unitamente agli analoghi motivi proposti dalla M. in ordine a reato di falso a lei contestato.
81. Gli argomenti sui quali i ricorrenti fondano la tesi della non configurabilità dei reati di falso come contestati sono due.
82. Con il primo si intende negare la stessa natura di atto pubblico all’atto “verbale di assemblea ordinaria o straordinaria di società non quotata” redatto dal notaio. Non si tratterebbe di atto pubblico sino al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
83. A parte che l’argomento avrebbe semplice risposta nel dire che, se così fosse, si dovrebbe negare valore di atto pubblico al provvedimento firmato dal giudice sino al deposito in cancelleria, che l’atto redatto dal pubblico ufficiale sia atto pubblico nel caso di specie è pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile: “Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l’espressa previsione dell’art. 2375 cod. civ.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le caratteristiche dell’atto pubblico, giusta disposto dell’art. 2421, comma primo n. 3 cod. civ., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all’art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l’infedele redazione del verbale stesso mercé l’esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all’uopo, il procedimento di querela di falso). (Sez. 1, Sentenza n. 560 del 17/01/2001, Rv. 543175)”.
84. Apparentemente più consistente è l’argomento in ordine al non essersi in presenza di una dichiarazione del pubblico ufficiale che faccia prova fino a querela di falso. Il pubblico ufficiale descrive quanto fatto innanzi a sé e non la veridicità di ciò che gli viene dichiarato e quindi la attestazione di assenza di motivi ostativi al voto non sarebbe rilevante. Anche qui la questione è chiara nella giurisprudenza civile proprio in riferimento al verbale di assemblea(Sez. 1, Sentenza n. 22763 del 12/12/2012, Rv. 624468).Lo stesso ricorso, però, offre gli argomenti a conferma della decisione dei giudici di merito che riguardava un diverso profilo di falsità.
85. Va considerato non il singolo contenuto di un atto che era di ben più ampia portata ma l’intero atto e la sua funzione per i ricorrenti.
86. La funzione del verbale che dava atto della regolare convocazione dell’organo non era il dimostrare la regolarità della assemblea in sé, bensì formare un atto apparentemente regolare per consentire, con l’iscrizione al registro delle imprese, i voluti effetti giuridici tra i quali, soprattutto, l’efficacia della nomina del liquidatore. A ciò era funzionale l’attestazione del notaio, come indotta dai ricorrenti.
87. Ed è proprio la dichiarazione resa in dibattimento dal notaio chiamato a testimoniare, che il ricorrente vorrebbe indicare a proprio favore, che dimostra il profilo di falsità rilevante nel successivo uso dell’atto.
88. È vero, difatti, che il notaio afferma che non avrebbe potuto rifiutarsi di verbalizzare anche se fosse stato a conoscenza del provvedimento inibitorio del tribunale e non avrebbe, quindi, impedito lo svolgimento della assemblea, ma avrebbe dovuto “rifiutarmi di depositare nel registro delle imprese” “Quindi nel caso in cui avessi avuto sentore di questa una volta presentata l’assemblea avrei dovuto secondo me verbalizzare e però non procedere agli adempimenti successivi..”.
89. Quindi è falso il contenuto del verbale di falsa attestazione di valida costituzione dell’organo e tale falsità consentiva la registrazione dell’atto e la produzione degli effetti voluti dai ricorrenti, ovvero, come già detto, la nomina del liquidatore.
90. È irrilevante anche l’argomento finale del R. che osserva che il verbale iscritto non fu quello della assemblea del 29 che fu presieduto dal ricorrente ma quello del 30 che fu presieduta dalla coimputata. È argomento che ha rilievo solo nell’ottica, si è detto erronea, che vorrebbe l’atto irrilevante e “non pubblico” sino alla effettiva registrazione.
91. Il quarto motivo è finalizzato ad ottenere l’assoluzione in merito rispetto al reato di cui all’articolo 2636 cod. civ. per il quale è stata dichiarata la prescrizione.
92. Va considerato che, anche laddove fondato, il motivo proposto comporterebbe l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Tale provvedimento confliggerebbe con la regola di immediata dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che prevede la prevalenza della formula di merito solo ove sia possibile la decisione immediata. Per tale profilo quindi si impone il rigetto.
Ricorso avv. Guerini.
93. Il primo motivo è manifestamente infondato.
94. Il ricorso innanzitutto contesta la valutazione fatta dalla Corte di Appello di determinati comportamenti dei lavoratori della UGA spa, indotti ad atteggiamenti ostruzionistici dal ricorrente. Secondo i giudici di merito questa è parte delle condotte con le quali R. intendevaostacolare l’attività dell’amministratore giudiziario, quindi realizzare l’interruzione del servizio rilevante ai sensi dell’art. 340 cod. pen..
95. Ma le pur lunghe argomentazioni sono in teoria valutabili solo nella parte in cui si afferma la legittimità del diritto di sciopero e non lo sono nella più ampia parte che tratta i profili di merito di interpretazione delle condotte, non rientrando nell’ambito di valutazione del giudice di legittimità. Gli argomenti in tema di sciopero sono, però, irrilevanti nel caso concreto in quanto in base alla ricostruzione in fatto della Corte di Appello non si discute di scioperi dei lavoratori ma di altre forme (ferie, assenze etc.) di boicottaggio delle attività dell’azienda.
96. Vi è anche una chiaramente inammissibile eccezione di incostituzionalità laddove con affermazioni solo sommarie si sostiene che la previsione della condotta di “cagionare una interruzione” sia generica. Nessun riferimento vi è, del resto, alla ampia giurisprudenza che ha ben individuato e chiarito l’ambito della “interruzione” rilevante che risolve il dubbio solo superficialmente posto dal ricorso.
97. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo affrontano essenzialmente profili di valutazione nel merito dei fatti al fine di escludere le condotte ovvero la finalità di esse per realizzare i vari reati contestati. Si tratta di motivi che quindi esulano dall’ambito del giudizio di legittimità attenendo alla esclusiva competenza del giudice di merito.
98. Per il sesto motivo ed il settimo motivo, relativi al reato di cui all’art. 2636 cod. civ., valgono gli argomenti già svolti in ordine al quarto motivo, di analogo contenuto, dell’avv. Gamberini.
99. Con l’ottavo motivo si ripropone il tema della presunta incompatibilità di uno dei magistrati. Si tratta di questione inammissibile in quanto espressamente il ricorrente contesta in questa sede il provvedimento di inammissibilità della ricusazione pronunciato in diversa procedura, rappresentando peraltro di avere proposto rituale ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.
100. Il nono motivo è palesemente inammissibile in quanto espressamente chiede di effettuare valutazioni di merito sulla misura della pena.
Ricorso M.R. Ricorso avv. Cagossi.
101. Il primo motivo pur facendo riferimento nella epigrafe alla nullità della sentenza per incompatibilità di uno dei magistrati componenti il collegio, nello svolgimento si limita a dire quale sarebbe la conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione ancora pendente avverso il rigetto della richiesta di ricusazione. È quindi inammissibile perché manifestamente generico.
102. Il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo f) (art. 2626 cod. civ.). Si tratta di motivo inammissibile perché affronta il tema della valutazione delle prove utilizzate a sostegno della ipotesi di accusa per la condanna in primo grado. Si tratta, quindi, di un motivo non ammesso in sede di legittimità e, comunque, l’accoglimento sarebbe precluso dall’art. 129 cod. proc. pen.: il teorico risultato dell’impugnazione potrebbe essere l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, decisione che, come già detto, non è consentita atteso l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato.
103. Quanto al terzo motivo, sulla configurabilità del reato di falso, si è già data risposta sopra nel considerare l’analogo motivo proposto da R.F. .
104. Anche sul quarto motivo, relativo alla contestazione di appropriazione indebita, vale la risposta già data sopra tenuto conto che gli argomenti sono sostanzialmente gli stessi. In questo caso va solo aggiunto, con riferimento alla affermazione della regolarità dei poteri del liquidatore sino all’annullamento della sua nomina, che non è in contestazione il profilo della validità civilistica dei suoi gli atti ma di come la complessiva attività, che comprendeva anche quanto fatto per nominare il liquidatore nonostante il divieto di tenere l’assemblea, era illecita sul piano della responsabilità penale perché era finalizzata ad ottenere quei risultati costituenti “appropriazione indebita”.
105. Il quinto motivo è infondato per la parte in cui propone la già risolta questione della qualifica di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario e, per altra parte, invoca una nuova valutazione nel merito della sussistenza delle condotte contestate al ricorrente come ostruzionistiche. Non essendo dedotta una carenza della motivazione sul punto o alcun rilevante vizio logico, si chiede l’esercizio di poteri di apprezzamento delle prove che non competono al giudice di legittimità.
106. Il sesto motivo è del tutto generico limitandosi a dichiarare la applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di “critica” alla contestazione di diffamazione senza sviluppare alcun argomento.
107. Ricorso avv. Tedesco.
108. Il primo motivo investe il tema della appropriazione indebita di cui si nega la configurabilità. Gli argomenti corrispondono a quelli degli altri ricorsi e quindi si rinvia a quanto già esposto.
109. Il secondo motivo ha già avuto risposta per quanto riguarda la qualità di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario mentre, per quanto riguarda gli argomenti relativi alle condotte che avrebbero comportato l’interruzione del servizio, sono sviluppati temi che attengono ad apprezzamenti di merito dei fatti senza individuazione di carenze o vizi logici della motivazione e, pertanto, non è motivo ammesso in sede di legittimità.
110. Il terzo motivo parimenti risulta inammissibile in quanto invoca una valutazione dei fatti. Difatti, premessa una citazione di casistica giudiziaria in tema di espressioni offensive ritenute, però, legittimo esercizio del diritto di critica, il ricorso espone circostanze relative alla gestione della società da parte di un amministratore giudiziario, sembra per invocare la adeguatezza dei toni utilizzati dalla ricorrente rispetto alla inadeguatezza professionale dello stesso amministratore. Si tratta palesemente di apprezzamento di fatto di competenza del giudice di merito non residuando spazi di intervento del giudice di legittimità.
111. Il quarto motivo tocca il tema della contestazione dichiarata prescritta richiedendo l’assoluzione in merito, ed anche in questo caso vale quanto già detto sopra.
112. Il quinto motivo propone in modo non dissimile dall’altro ricorso le deduzioni in tema di onorabilità di reati di falso e responsabilità della ricorrente sui quali si è già risposto.
113. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite e che hanno redatto memoria e partecipato all’udienza.
 

P.Q.M.

 
Rigetta i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili B.M. e U. che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.

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