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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2015, n. 9633. Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto. Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga, come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 marzo 2015, n. 9633 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal M.S. avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell’esercizio pubblico da quello gestito, denominato (omissis) , con decreto del Gip...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 marzo 2015, n. 9660. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi, di fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione materiale per porre in essere il comportamento appropriativo. L'integrazione della fattispecie incriminatrice di peculato non è certo impedita dal fatto che il possesso o la disponibilità del denaro o dell'altrui cosa mobile siano stati eventualmente acquisiti in violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio a cui appartiene l'agente, fatta eccezione soltanto per i casi, non ravvisabili nell'evenienza qui considerata, di possesso meramente occasionale, ossia dipendente da evento fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  5 marzo 2015, n. 9660 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese in data 14 aprile 2010, che ha dichiarato Z.G.L. responsabile del reato di peculato e, previa concessione delle...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2015, n. 9388. L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2015, n. 9388 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14/11/2014, II Tribunale di Salerno, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di P.S., indagato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermava l’ordinanza del Gip di Salerno, emessa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387. Nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non puo' essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche' l'articolo 83, comma 3, nell'elencare gli atti a margine o in calce; ai quali puo' essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, e' necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato articolo 83, comma 2, cioe' con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all'articolo 299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore nella specie denominato comparsa di costituzione per sostituzione di difensore nel controricorso su cui possa essere apposta la procura speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2015, n. 3387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464. La rinunzia tacita ad avvalersi di una clausola compromissoria contenuta in un giudizio ormai concluso, non opera anche in un successivo giudizio relativo ad una controversia derivante sempre dal medesimo contratto ma avente diverso petitum e causa petendi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2899. Ai fini della parziale esenzione della parte datoriale dal versamento di contribuzione assistenziale e previdenziale relativamente ad indennità percepite per le trasferte e rimborsi spese, per la parte eccedente i limiti indicati dall'art. 48 (51) del d.p.r. n. 917/1986, come sostituuto dall'art. 3 del d.lgs. n. 314/1997, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 febbraio 2015, n. 2899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2800. La mera inerzia del lavoratore, non accompagnata da altre circostanze significative, non rappresenta condotta idonea a perfezionare la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 febbraio 2015, n. 2800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. DORONZO...