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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2015, n. 1723. L’art. 86, c. 3-bis del Dlg 163/2006 giustifica interpretazioni per cui v’è una preclusione invincibile all’omessa indicazione dei predetti costi, tale comunque da attivare tal meccanismo. Invero, la norma prevede “… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di…servizi …, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al… costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture…”. La norma si rivolge alle stazioni appaltanti, imponendo loro, “… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte…”, d’effettuare una specifica valutazione della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle imprese concorrenti. Essa invero prevede che i costi in questione debbono essere specificamente indicati, ma tal indicazione è in sé ed oggettivamente funzionale alla verifica di congruità. Sicché la mancanza di essa, anche per le imprese partecipanti a gare per appalti di servizi, non giustifica l’automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2015, n. 1723 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 3266/2014 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Po. s.r.l., corrente in Atripalda (BN), in persona del legale rappresentante pro...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 marzo 2015, n. 12065. Una condotta penalmente rilevante di maltrattamenti in famiglia è riscontrabile soltanto laddove l’abitualità delle vessazioni riveli la programmatica strumentalizzazione di una relazione ai fini di una prevaricazione sistematica che induce, nella vittima, una perdurante afflizione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 marzo 2015, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgi – rel. Consigliere Dott. MOGINI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 aprile 2015, n. 13858. Il direttore generale con delega in materia antinfortunistica non può essere dichiarato sempre responsabile per gli incidenti sul luogo di lavoro. In sostanza non può essere decretata una responsabilità a priori del soggetto solo perchè ricopre una posizione apicale nell’azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 aprile 2015, n. 13858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 marzo 2015, n. 13062. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione attenuata, prevista dal sesto comma dell’articolo 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, costituisce una ipotesi autonoma di reato, per il quale è possibile applicare l’indulto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 marzo 2015, n. 13062 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15235. In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni: a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea; b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15235 Ritenuto in fatto 1. Il sig. A. P. ricorre per l’annullamento della sentenza dei 12/12/2013 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado impugnata dall’imputato stesso, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 112,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 aprile 2015, n. 15713. Cancello malfunzionante, ed il cane fugge dal giardino aggredendo due uomini, tale fattispecie esula dal caso fortuito. Questo, come è noto, si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 15 aprile 2015, n. 15713 Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice di pace ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato S. F., chiamato a rispondere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15249. In tema di profitto da reato, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico. Il “profitto” di cui all’art. 240, cod. pen., non si identifica con (né si sovrappone a) l’utile d’impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, sopratutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca. La definizione di “profitto” confiscabile a norma dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non si discosta da quella da sempre elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito. Se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione del profitto. Il che, non equivale a sostenere che il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001 debba essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Nel caso di specie, invece, il reato è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come “convenzionale” ed il profitto, che costituisce l’unità di misura del valore dei beni da confiscare (e dunque sequestrati), non è dato dall’intero corrispettivo ottenuto, bensì dalla sola differenza fraudolentemente ottenuta tra quest’ultimo (come documentato dalle fatture di vendita) e quello che sarebbe stato ottenuto se gli stessi prodotti fossero stati ceduti come “convenzionali”; il profitto, dunque, si identifica con il concreto ed unico vantaggio conseguito con la perpetrazione del reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15249 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/02/2014, il Tribunale di Pesaro ha parzialmente riformato il decreto del 14/01/2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale aveva disposto, ai sensi degli artt. 24-rer, 25-bis 1, 19, e...