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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073. In tema di cronaca giudiziaria la verità della notizia mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso, non potendosi ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto, l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente accertato nel corso delle indagini

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2014 la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma in data 11.7.2012, assolveva, tra gli altri, M.P. e G.M. dai reati loro rispettivamente contestati ai capi E); 2)...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 193. L’inserimento nella busta amministrativa di elementi economici comunque conoscibili da parte della Commissione, non costituisce elemento di individuazione dell’offerta economica che deve essere formulata con l’applicazione di un ribasso rispetto alla base d’asta, né può comunque, determinare un illegittimo condizionamento nella autonoma valutazione dell’offerta tecnica

Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 193 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7003 del 2015, proposto da: Me. It. S.p.A.,; contro Az. Os. Br.. n.c. nei confronti di Ne....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 197. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, art. 14 ex 3 del D. lgs. 267/2000, non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo; conseguentemente, per l’emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato

Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 197 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8853 del 2015, proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri; contro An. Pa.; nei confronti di Comune...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 gennaio 2016, n. 209. La revisione dei prezzi di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare. La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 gennaio 2016, n. 209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2015, proposto da: Co. St. Eu. Mu.; contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicchè non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente é per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 30 dicembre 2015, n. 51207. Al quesito se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 325 c.p.p., deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall’articolo 611 o di quelle previste dall’articolo 127 c.p.p., le Sezioni Unite hanno risposto che deve osservarsi la procedura di cui all’articolo 611 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 30 dicembre 2015, n. 51207 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. MANNINO Saverio – Consigliere Dott. MILO Nicola – Consigliere Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. VECCHIO Massimo –...