La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5642 del 3 marzo 2025, ha stabilito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la conoscenza diretta da parte del danneggiato della pubblicazione da cui ha avuto origine la notizia diffamatoria è irrilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio.
La Suprema Corte ha chiarito che l'evento lesivo non è rappresentato dalla diretta cognizione del danneggiato della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma piuttosto dalla diffusione che tale notizia ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito che ne è derivato per la sua figura nella collettività.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto un danno da lesione della reputazione, a prescindere dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte dell'attore, della notizia diffamatoria relativa al suo coinvolgimento in un pluriomicidio.




