Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 marzo 2014, n. 12428 Fatto e diritto Con sentenza 17.2.2012, la corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza 25.5.09 del tribunale di Macerata, sezione di Civitanova Marche, ha assolto F.F. dal reato di diffamazione, che era stato contestato per avere, quale dirigente dell’Istituto Raffaello Sanzio...
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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 marzo 2014, n. 11804. In tema di responsabilità medica le conseguenze penali per il medico possono essere escluse solo se sussiste colpa lieve, ovvero se la condotta sia stata corretta e virtuosa in osservanza delle linee guida o pratiche terapeutiche mediche accreditate dalla comunità scientifica. Ne consegue che risponde della morte del feto il ginecologo che non abbia tenuto in nessun conto gli allarmanti segnali di pericolo che, anche in seguito ad accertamenti strumentali, si andavano confermando, segnali ignorati o comunque non percepiti nella loro effettiva gravità
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione V sentenza 11 marzo 2014, n. 11804 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale R.S. era stata condannata a pena di giustizia in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui all’articolo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6178. Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 17 marzo 2014, n. 6178 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 21.02.2001, D.V.A. conveniva in giudizio D.V.B. deducendo di essere proprietaria di una fabbricato sito in (omissis), al quale si accedeva attraverso un cortile in comproprietà con la convenuta ed altri soggetti proprietari di altre porzioni...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 febbraio 2014, n. 9695. Il giudizio di alta probabilità logica non definisce il nesso causale in sé e per sé, ma piuttosto il criterio con il quale procedere all'accertamento probatorio di tale nesso, il quale, diversamente da quanto accade per l'accertamento di ogni altro elemento costitutivo del reato, deve consentire di fondare, all'esito di un completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibili, un convincimento sul punto, dotato di un elevato grado di credibilità razionale (nella specie si condannava un medico che, a causa di una errata manovra nei confronti di una donna durante il parto, aveva provocato un intempestivo distacco della placenta che "con un elevato grado di probabilità logica" non si sarebbe diversamente verificato qualora l'imputato non avesse esercitato una o più spinte sull'addome della partoriente, con la mano prima e con il braccio poi, sebbene non risultasse che la testa del bambino avesse già impegnato il canale del parto, e dunque in un momento in cui quella manovra non era consigliabile).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 27 febbraio 2014, n. 9695 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/10/2012 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva, per insussistenza del fatto, S.A. dal delitto p. e p. dagli artt. 590, commi 1 e 2, e 583, comma 2 n....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 7 marzo 2014, n. 5365. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973); dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore
SUPREMA Corte di Cassazione SEZIONE TRIBUTARIA sentenza 7 marzo 2014, n. 5365 Svolgimento del processo A seguito di controllo effettuato nei confronti di A.M., il quale aveva dichiarato di avere acquistato due terreni per un valore complessivo di lire 940.000.000 grazie ai conferimenti in denaro della madre C.P., l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito dichiarato...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 marzo 2014, n. 5730. Con riguardo a comportamento del lavoratore contrario alle norme contrattuali, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare – motivato dalla ricorrenza dell'ipotesi contemplata da norma contrattuale, a titolo esemplificativo, fra quelle di licenziamento per giusta causa – deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 marzo 2014, n. 5730 Svolgimento del processo Con sentenza del 5.3.2010, la Corte di appello di Cagliari accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dalla Bilia A. G. Sede Secondaria in Italia ed, in parziale riforma della sentenza impugnata – confermata per il resto -, dichiarava non...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2014, n. 5786. Risoluzione del contratto di locazione stante la previsione contrattuale che il canone di locazione dovesse essere pagato in contanti presso il domicilio della locatrice avendo invece la conduttrice sempre pagato a mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2014, n. 5786 Svolgimento del processo Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, premesso: 1) l’art. 7 del contratto di locazione intercorso tra la Parigi s.r.l. e S.M. prevedeva espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in contanti,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2014, n. 5568. L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; pertanto quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 legge 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall’appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 marzo 2014, n. 5568 Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2011, respingeva il gravame svolto da L.F. avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda intesa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Montebovi s.p.a., alla...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2014, n. 5243. In caso di infortunio conseguente ad un sinistro stradale, il giudice, nella quantificazione del risarcimento del danno, deve sempre procedere ad «una adeguata e reale personalizzazione» del danno non patrimoniale subito dalla vittima
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 marzo 2014, n. 5243 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....