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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 marzo 2014, n. 14021. Condannato per ingiuria il padre di una bambina di 4 anni la quale riferisce al padre di essere stata offesa dal vicino di casa. Il genitore reagisce rivolgendo espressioni volgari ed ingiuriose a danno del vicino. Nessuna esimente per il padre per aver scoperto successivamente che il racconto della bimba era falso

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  25 marzo 2014, n. 14021 Ritenuto in fatto 1. C.A., ritenuto, con doppia sentenza conforme, responsabile del reato di ingiuria nei confronti di R.T., ricorre tramite il difensore avverso la sentenza di secondo grado (Tribunale di Palermo sez. dist. di Partitico in data 1-10-2012) deducendo violazione di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo 2014, n. 5523. Premesso che l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario e il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso, nel giudizio di divisione ereditaria il litisconsorzio necessario, che sussiste nei confronti di tutti gli eredi, viene meno rispetto al coerede che, prima della introduzione del giudizio, abbia ceduto la propria quota ereditaria; ne' tale litisconsorzio puo' ritenersi sussistente nei confronti di chi, agendo in rappresentazione, ignorando la detta cessione da parte del proprio dante causa, abbia spiegato intervento nel giudizio di divisione. Ne consegue che l'omessa integrazione del contraddittorio – disposta in appello – nei confronti di tali parti, non comporta la inammissibilita' del gravame

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 marzo 2014, n. 5523 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CARRATO Aldo –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2014, n. 6784. La clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 marzo 2014, n. 6784 Svolgimento del processo 1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. “Con preliminare datato 271712001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad A.R. un immobile sito in (omissis) per la somma di L. 265.000.000… con espressa esclusione della garanzia per...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6792. In tema di opposizione a decerto di pagamento emesso dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica a titolo di sanzione amministrativa per violazione della normativa antiriciclaggio ed antiusura

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 marzo 2014, n. 6792 Svolgimento del processo Con ricorso del 28-9-2001 M.M. proponeva opposizione avverso il decreto emesso nei suoi confronti dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, notificatogli in data 14-7-2001, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di...

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Corte di cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2014, n. 13833. Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 marzo 2014, n. 13833 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Lecce, in ciò parzialmente riformando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto C.D. responsabile del delitto di cui all’art. 485 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2014, n. 13832. Responsabile del delitto di furto in abitazione per essersi impossessato di un computer portatile, detenuto all'interno dell'ufficio nell'agenzia di assicurazioni

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 marzo 2014, n. 13832 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 luglio 2012 la Corte d’Appello di Torino, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Biella (invece riformata in ordine ad altri reati), ha riconosciuto D.G. responsabile del delitto di furto...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 marzo 2014, n. 13350. In tema di diffamazione,sussiste l'estremo della comunicazione con più persone quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti. Ne consegue che il divieto di diffusione dello scritto a soggetti estranei al procedimento amministrativo, aspetto su cui si è soffermato il ricorrente, costituisce un dato del tutto irrilevante ai fini del perfezionarsi della fattispecie delittuosa in esame, essendosi la diffamazione, reato istantaneo, già consumata nel momento in cui la missiva è pervenuta alle autorità amministrative innanzi indicate. La destinazione alla divulgazione nei confronti di più persone può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente – autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 marzo 2014, n. 13350 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 7.12.2012 il tribunale di Teramo in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Giulianova, in data 18.7.2011 aveva condannato F.M. , imputato del delitto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6755. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 marzo 2014, n. 6755 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. (n. il 15 maggio 2002) e M.S. (n. il 15 novembre...