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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420. Non e' integrata alcuna nullita' della motivazione laddove il provvedimento faccia espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorche' non allegato o non trascritto nell'ordinanza da motivare, purche' conosciuto o agevolmente conoscibile dall'interessato. I requisiti necessari affinche' la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perche' possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facolta' di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Non e' dunque sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma e' necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui e' tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento. Allorche' si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non puo' ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 475. Condannato un avvocato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 8.000, e al rimborso delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno del collega, per aver offeso, comunicando con più persone, la sua reputazione, pronunciando, il , le seguenti parole " L'avvocato è un pregiudicato, il titolare del vostro studio è un pregiudicato".In sede di ricorso invocata anche l'esimente dell'esercizio del diritto, a norma degli artt. 21 Cost. e 51 c.p.: esiste il diritto di manifestare il propri pensiero in forma di critica e/o di asserzione di verità, senza distinzione di appartenenza ad una qualsiasi categoria, in presenza dei requisiti della verità del fatto, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza formale. Per la Cassazione tale riconoscimento di rimuovere l'antigiuridicità di lesioni ai diritti fondamentali della persona va comunque contemperato con l'esigenza,sancita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, di evitare che il cittadino che si trovi nella condizione personale e sociale di persona processata e/o condannata divenga, in maniera indenne, perenne bersaglio del discredito dei consociati. Il richiamo all'attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale deve razionalmente essere compiuto in un contesto che consenta alla rievocazione di intervenire direttamente nella sincronia degli eventi in corso e di suscitare necessaria e pertinente reazione nei destinatari.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  8 gennaio 2015, n. 475 Fatto e diritto Con sentenza 9.12.2011, il tribunale di Roma ha confermato la sentenza 19.7.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale l’avvocato G.S. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 460. Il reato di ingiuria non si consuma solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso "comportamenti", cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. Nel caso di specie, la condotta contestata all'imputato di avere "innaffiato" la parte offesa con la "gomma dell'acqua", non integra in sé il delitto dì cui all'art. 594 c.p., non presentandosi tale gesto oggettivamente idoneo a ledere l'onore e il prestigio della persona offesa. Invero, nel caso in cui la manifestazione di disprezzo non si traduca in "espressioni" offensive, immediatamente lesive dell'onore e del decoro della p.o., ma si realizzi attraverso un "gesto", un atto materiale, occorre che esso palesi in sé la carica ingiuriosa, o comunque, in considerazione di particolari circostanze, dei rapporti tra le parti, dei contesto insomma in cui si è inserito, lasci chiaramente intendere il disprezzo dell'autore nei confronti della vittima nel compiere quel gesto.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 460 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 11.4.2013 il Giudice di Pace di Verona assolveva ai sensi dell’art. 530/2 c.p. S.L. dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 e 612 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 152. Licenziamento per il direttore inflittogli da s.p.a. Poste italiane per avere effettuato, mentre era direttore di un ufficio postale di Ancona, numerosi prelievi da un libretto di risparmio intestato a due anziani coniugi, ricoverati in una casa di riposo, pur essendo privo di delega e con modalità illecite, quali la falsa sottoscrizione; l'importo complessivo dei prelievi era stato di 69.000, 00 euro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  9 gennaio 2015, n. 152 Ritenuto che con sentenza del 26 aprile 2011 la Corte d’appello di Ancona confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da M.M. ed intesa all’annullamento del licenziamento inflittogli da s.p.a. Poste italiane per avere effettuato, mentre era direttore di...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27055. Deve ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento motivato per "relationem" a documento non allegato all’atto notificato al contribuente, né altrimenti da questi conosciuto

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 19 dicembre 2014, n. 27055 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. BIELLI Stefano – Consigliere Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Laura –...