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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell'habitat familiare. La misura dell' assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445 Fatto e diritto Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: l. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22221 del 25 settembre – 29 ottobre 2009, ha dichiarato la separazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2574. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Insuscettibili di controllo in sede di Cassazione profili e situazioni di fatto, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il Giudice a quo ha ravvisato una disparità di posizioni economiche a favore del marito: la moglie, malata, con un'attività lavorativa saltuaria, legata alla stagionale produzione delle mele; il marito che opera con il fratello in un'affermata impresa edile e gode di buona salute, con passatempi costosi, come la caccia e la guida di auto assai potenti; egli dispone altresì di una sua casa e di un patrimonio immobiliare assai più importante di quello della moglie. Il Giudice ha dunque esaminato dati reali senza riferirsi né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 febbraio 2015, n. 2574 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio, tra B. O. e B. A., la Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 17/5/2011, riformava la sentenza del Tribunale di Trento, emessa il 25/3/2010, elevando l’assegno per la moglie ad euro 700,00 mensili....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 2458. Un’associazione per delinquere ha carattere transnazionale quando nella stessa è "coinvolto" un gruppo criminale organizzato" e ricorre taluna delle ipotesi indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3 l. 146/2006 (Fattispecie relativa all'accusa di frode fiscale internazionale ex art. 2 d.lg. n. 74/2000)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 gennaio 2015, n. 2458 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 19.6.2014 il Tribunale di Milano, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa in data 19.5.2014 con la quale il GIP del Tribunale di Corno applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.S....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5735. L'ambito di operatività dell'art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 cod. pen..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 febbraio 2015, n. 5735 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Distaccata di Lipari, con sentenza emessa in data 3/10/2012, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato G.D. responsabile del reato di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2015, n. 3417. La ritrattazione della persona offesa non costituisce tecnicamente una nuova prova idonea a giustificare l'accoglimento di un'istanza di revisione di una sentenza penale da parte del giudice. Tali dichiarazioni, infatti, hanno la natura di semplici elementi di prova non bastevoli da soli ad assumere valore probatorio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 gennaio 2015, n. 3417   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879. In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali. In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole dei potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione , senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Né va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, dall'altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879   Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’arresto in flagranza di reato di C.F.. Va premesso che il C. era stato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 10 febbraio 2015, n. 6101. In tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la frase "non rompermi i coglioni" e "non rompere le scatole a mia moglie" ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo dei prestigio dei pubblico ufficiale, cui è rivolta, anche se si tratta di espressione usata frequentemente, tanto più se rivolta da un detenuto ad una persona addetta alla sua sorveglianza, verso la quale egli ha il dovere di serbare un comportamento riguardoso; ancora, un'espressione intrinsecamente offensiva – quale, nella specie, "si tolga dalle scatole"-, anche se viene usata nel linguaggio comune, non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze tali che, esulando dai limiti della critica o della protesta garbata, trasmodi in aperto vilipendio della persona destinataria e della pubblica amministrazione da essa rappresentata. Infine, per la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non si richiede il dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza, nel soggetto attivo, dei significato oltraggioso delle parole usate. Tale consapevolezza è in re ipsa quando l'espressione, pur se entrata in uso corrente, non ha perso il suo significato di disprezzo dell'operato altrui (nella specie l'imputato aveva esclamato "a quest'ora mi avete rotto i coglioni, io debbo andare a casa").

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 6101 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.3.2014 – a seguito di richiesta di decreto penale formulata dal P.M. – il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha assolto perché il fatto non costituisce reato Z. P.B....