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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321. La mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rileva ai fini del diritto al compenso, in quanto, per la differente funzione svolta dalla procura alle liti e dal mandato professionale, ciò che rileva è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664. Dal divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa all'”individuazione” precisa dei luoghi cui non deve avvicinarsi: il giudice che applichi a un indagato per stalking la misura cautelare deve specificare quale sia il comportamento da adottare, questo per consentire l'effettività della misura e per meglio tutelare la vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvan – Consigliere Dott. SETTEMBRE A – rel. Consigliere Dott. DE MARZO Giusep –...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413. In difetto di prova circa la qualificazione della persona giuridica come "schermo" dell'attività della persona fisica per commettere i reati tributari, è illegittimo disporre il sequestro preventivo per equivalente dei beni societari, mancando una relazione di stretta strumentalità della società, quale "apparato fittizio", agli effetti della realizzazione dei reati tributari ad opera del proprio amministratore di fatto o di diritto.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Lu – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644. Il riconoscimento dei vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Con la conseguenza che non vi è contrasto logico tra la seminfermità e la sussistenza della prova della coscienza e volontà del fatto, ancorchè diminuite,e la capacità di intendere e di volere sia pure scemata per il vizio parziale di mente non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall'art. 43 cod. pen.. Il non esclude ex se la valutazione relativa alla maggiore o minore intensità dei dolo, desumibile anche dalle modalità dei fatto, posta a fondamento del riconoscimento o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero, dei grado di incidenza delle stesse nella comparazione con altre circostanze e nella dosimetria della pena

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.5.2012 il Gup del Tribunale di Ragusa, all’esito dei giudizio abbreviato, condannava F. S., ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di anni dodici e...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706. E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice, di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei...

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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253   SENTENZA   sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365. L'art. 2048 c.c. trova applicazione quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da persona affidata al maestro di cui si invoca la responsabilità. L'applicazione di tale norma, presuppone, dunque, che sia accertata l'esistenza d'un valido nesso causale tra la condotta dell'allievo ed il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'appello ha rigettato la domanda non perché abbia ritenuto onere dei danneggiati provare la colpa della scuola (solo in questo caso vi sarebbe stato errore di diritto), ma per due ragioni: (a) sia perché ha ritenuto l'infortunio dovuto a cause rimaste oscure, e dunque per difetto di prova d'un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno (pag. 8, 3° capoverso della sentenza impugnata); (b) sia perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto (pag. 9, 2° capoverso: "le insegnanti erano presenti al fatto, e (…) non vi sono elementi (…) dai quali potersi desumere il difetto (…) degli obblighi di sorveglianza".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365 Svolgimento del processo 1. Il 10.5.1996 la minore M. M. cadde nel cortile della scuola elementare di Pagliare del Tronto, da lei frequentata, riportando lesioni. I genitori della minore (M. M. e A. D.P.), dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti...