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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 novembre 2015, n. 22553. Nessun valore può essere attribuito con riguardo alla responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. alle classificazioni urbanistiche predisposte dal legislatore al diverso fine del recupero di manufatti preesistenti: la differenza dei parametri di riferimento giustifica l’integrale responsabilità dell’appaltatore sia in presenza di interventi di manutenzione straordinaria sia in ipotesi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978. Infatti, ai fini della responsabilità dell’appaltatore, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera stessa e che, anche senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possano essere eliminati finanche solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (cfr. Cass. 1 febbraio 1995 n. 1164). In applicazione del suddetto principio, la corte di merito, congruamente motivando sul punto, ha chiarito la notevole portata degli interventi realizzati, consistiti nell’accorpamento di due diversi edifici attraverso lavori di raccordo fra le due coperture, di cui una a falda e l’altra a terrazzo, nel rifacimento integrale delle scale, nell’eliminazione degli archi sulle finestre, nella ricostruzione di due solai, nel rifacimento degli intonaci esterni. Ed ha concluso affermando che le fessurazioni presenti sull’intonaco esterno rifatto dalla DI.MI. hanno determinato le infiltrazioni lamentate dal Condominio sulle parti comuni, le quali incidono in modo rilevante sulla struttura e sulla funzionalità dell’opus per cui si tratta di gravi difetti di costruzione, ciò anche in coerenza con la tipologia degli interventi descritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 novembre 2015, n. 22553 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l’8 maggio 1997 il Condominio di (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Genova, la DI.MI. s.r.l. esponendo che nel corso del 1991 la società convenuta aveva effettuato lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile condominiale,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23202. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’èvento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. A ciò aggiungasi, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell’insegnante, dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma costantemente avverte che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l’imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23202 Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da A.M. e da T.T., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., nei confronti di A.M., di S.Q., di R.B., del Ministero della...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2015, n. 23087. Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, pertanto la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 novembre 2015, n. 23087 Svolgimento del processo Santoro Roberto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Teksind Aluminium s.r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest’ultima dal 12/6/68 al 31/3/06 da ultimo con qualifica di quadro 7 livello c.c.n.l. industria metalmeccanica, distaccato per lungo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22294. In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, la nullità della notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo raccomandata risulta applicabile “ratione temporis” sola alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 31/2008 del decreto-legge n. 248 del 2007, il cui art. 36, comma 2-quater, ha aggiunto l’ultimo comma al disposto dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 ottobre 2015, n. 22294 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105. Il limite di tollerabilita’ delle immissioni, a norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’, se correttamente motivato ed immune da vizi logici. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettivita’, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilita’ delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilita’ o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, puo’ anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilita’, ex articolo 844 c.c., delle emissioni, ancorche’ contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarita’ della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprieta’). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato articolo 844 c.c., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprieta’ privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita’. Piu’ nello specifico, e’ stato evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalita’ di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilita’ in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attivita’ rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalita’ di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, percio’, non escludono l’applicabilita’ dell’articolo 844 c.c., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21972. In merito merito alla lecita gratuità dell’operato di un professionista nei confronti di soggetti con i quali oltre a ricorrere, in alcuni casi, un rapporto di lavoro, vi è altresì un rapporto di parentela o di amicizia.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V sentenza 28 ottobre 2015, n. 21972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente – Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere – Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22074. Tanto l’imposta sul valore aggiunto, quanto il contributo integrativo previdenziale, costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente all’avvocato che abbia svolto per quest’ultimo prestazioni professionali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 ottobre 2015, n. 22074 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....