Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 12 novembre 2015, n. 23113

Ritenuto in fatto

1. Concettina lannazzo, V.F.C: e G.F. C., eredi di A. C., proposero opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario per la riscossione sui beni immobili del de cuius a garanzia di crediti vantati da diverse amministrazioni e portati da varie cartelle di pagamento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 619 del 12 marzo 2013, declinò parzialmente la giurisdizione, indicando come munito di questa il giudice tributario, in relazione ad undici delle cartelle di pagamento in questione.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, adita in riassunzione, dopo aver rigettato, in una precedente camera di consiglio, l’istanza di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, con ordinanza depositata all’esito dell’udienza dell’ 11 giugno 2014 (regolarmente comunicata alle parti costituite) ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, rilevando che tre delle cartelle di pagamento (precisamente quelle recanti i numeri 0302000001640698200101, 0302002000298199000000 e 0302002000961794800000) concernevano crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’ars. 2 della legge n. 898 del 1986, per indebita percezione di aiuti comunitari per l’olio d’oliva, cioè crediti non aventi natura tributaria e quindi sottratti alla cognizione del giudice tributario.
2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.

Considerato in diritto

1. Il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha chiesto che il regolamento sia dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto, come riferito in narrativa, all’esito dell’udienza dell’ 11 giugno 2014, dopo che la Commissione aveva in precedenza respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato proposta dai ricorrenti.
La tesi non è condivisibile.
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione “fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”.
Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la norma deve essere interpretata nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento in sé della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice si è limitato ad adottare i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, cioè provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo (Cass., sez. un., n. 5873 del 2012 e n. 1527 del 2014).
Nella fattispecie in esame il giudice tributario, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, prima della udienza (o della camera di consiglio) di “trattazione della controversia”, ha provveduto, nella camera di consiglio all’uopo fissata per il giorno 19 marzo 2014 dal presidente della commissione, e dopo aver “delibato il merito”, sull’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato proposta dai ricorrenti.
Deve ritenersi che l’aver tenuto tale camera di consiglio non abbia precluso il promovimento dei conflitto di giurisdizione (nella successiva prima udienza di trattazione), sia in base al tenore letterale del citato art. 59 della legge n. 69 del 2009, il quale individua il limite invalicabile, come detto, nella “prima udienza fissata per la trattazione del merito”, sia in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, poiché l’opposta conclusione finirebbe col vanificare la garanzia costituzionale della tutela cautelare, nella quale è insita l’urgenza di provvedere, come del resto conferma il citato art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, là dove prevede che il presidente fissa la trattazione dell’istanza “per la prima camera di consiglio utile” e che, in caso di eccezionale urgenza, il presidente stesso può disporre, in via provvisoria, la sospensione fino alla pronuncia del collegio (cfr., per un caso analogo relativo all’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., Cass., sez. un., n. 13570 del 2015).
2. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia, limitatamente alle tre cartelle indicate in narrativa, alla competenza del giudice ordinario.
Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono infatti alla giurisdizione del giudice tributario sole qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria, spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 5286 del 2009 e n. 641 del 2015; cfr., per le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati, ex art. 86 del citato d.P.R. n. 602/73, Cass. sez. un., n. 14831 del 2008 e n. 15425 del 2014).
Ne consegue che la controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria – recati dalle cartelle indicate dal giudice a quo (n. 0302000001640698200101, n 0302002000298199000000 e n. 0302002000961794800000) -, in quante relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari per l’olio d’oliva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., sez. un., n. 4804 del 2005).
3. In conclusione, relativamente alle menzionate cartelle di pagamento, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme sopra menzionata, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti, relativamente alle cartelle di pagamento indicate in motivazione.
Cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme citata in motivazione.

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