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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 32. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali, con la precisazione che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g/I, deve ritenersi configurabile la fattispecie di cui alla lettera b), dell’art. 186, cit.)

Suprema Corte di Cassazione sezione IV  sentenza 5 gennaio 2016, n. 32   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073. In tema di cronaca giudiziaria la verità della notizia mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso, non potendosi ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto, l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente accertato nel corso delle indagini

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2014 la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma in data 11.7.2012, assolveva, tra gli altri, M.P. e G.M. dai reati loro rispettivamente contestati ai capi E); 2)...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicchè non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente é per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 8 gennaio 2016, n. 535. Il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2, c.p. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile; ed invero, l’inosservanza, anche parziale, non importa automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza. In altri termini, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 8 gennaio 2016, n. 535 Ritenuto in fatto Con provvedimento del 25 settembre 2014, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Udine del 20 aprile 2011, la Corte d’appello di Trieste, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a M.A. in quella di mesi...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 14 gennaio 2016, n. 1325. Il novellato secondo comma dell’art. 308 c.p.p., tuttavia, nel prevedere che “le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi”, nel contempo prevede che esse “perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo” del comma 2. La nuova disciplina – improntata alla valorizzazione degli strumenti cautelari interdittivi, recependo l’esigenza di rendere il termine di durata di tali misure più congruo, al fine di impedire che nella pratica risulti limitata l’applicazione di esse, in alternativa alle misure coercitive – introduce, pertanto, un modello “flessibile” di durata della misura interdittiva, per il soddisfacimento di tutte le esigenze cautelari, per un periodo oggetto di valutazione discrezionale del giudice, non superiore nel massimo a dodici mesi. Ed è proprio la discrezionalità che caratterizza attualmente la determinazione della durata della misura – a differenza del previgente regime contemplante l’automatica caducazione della misura interdittiva, decorso il tempo previsto dalla legge – che impone al giudice uno specifico onere motivazionale in punto di durata della cautela. Quando, infatti, il giudice fissa il termine di efficacia della misura interdittiva, tale determinazione costituisce espressione del principio generale per cui l’esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 14 gennaio 2016, n. 1325 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza in data 30.7.2015, in parziale accoglimento dell’appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Z.R. – capo dipartimento di medicina generale e responsabile dell’Unità Operativa Complessa Emergenza e Pronto Soccorso dell’ospedale (omissis)...