www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV 

sentenza 5 gennaio 2016, n. 32

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6579/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente;

inammissibilita’ nel resto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso; in subordine, chiede l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29.03.2013, con la quale e’ stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 4.04.2012, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’articolo186 C.d.S., comma 2, lettera b).

Il ricorrente con il primo motivo deduce l’inosservanza di legge, laddove i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti, rispetto al superamento dei valori soglia indicati dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), anche i valori centesimali, in riferimento alla misurazione che aveva esitato il valore di 0,89 g/l.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, osservando che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, che era stata specificamente dedotta in sede di gravame di merito, relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato e percio’ inammissibile.

Deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., vengono in rilievo anche i valori decimali. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che non vi e’ alcuna ragione, ne’ logica, ne’ normativamente evincibile dal testo dell’articolo186 C.d.S., che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare tamquam non essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla medesima norma incriminatrice (Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009, dep. 10.06.2009, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248200; e si veda, da ultimo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013, dep. 18/09/2013, Rv. 257571, ove si specifica che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilita’ stabilite dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, assumono rilievo anche i valori centesimali, con la precisazione che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g/l, deve ritenersi configurabile la fattispecie di cui all’articolo 186 cit., lettera b)).

Ebbene, la decisione oggi impugnata si colloca, del tutto coerentemente nell’alveo del richiamato orientamento interpretativo.

Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che sussiste la dedotta lacuna motivazionale, rispetto alla durata della sospensione della patente di guida. Invero, la Corte di Appello, dopo aver dato atto di tale censura, ha omesso di soffermarsi sulla relativa questione. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. Si osserva che, in base al consolidato principio della formazione progressiva del giudicato, che si realizza in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento della responsabilita’ in merito al reato ascritto, la sentenza impugnata risulta irrevocabile, con riguardo alla affermazione di penale responsabilita’ e rispetto alla irrogazione della pena principale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44949 del 17/10/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257314).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *