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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 30989. Nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada, per cui la violazione dell’obbligo di precedenza non è un evento imprevedibile ed impone quindi, al conducente favorito ad un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 16 luglio 2015, n. 30989 Ritenuto in fatto Con sentenza dei 27/11/2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di M.C. per il delitto di omicidio colposo in danno di F.A.. Veniva anche confermata la pena di anni uno di reclusione e la condanna al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27562. Per il reato di cui all’articolo 674 c.p., l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori e’ apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilita’ ex articolo 844 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 luglio 2015, n. 27806. Di fronte alla sistematica violazione delle regole sull’invio di denaro all’estero da parte dei gestori di una agenzia di Money transfer tra i «reati fine» può essere contestato anche il «riciclaggio» con la conseguente applicazione della misura del sequestro preventivo di beni titoli e denaro nella disponibilità degli indagati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 1 luglio 2015, n. 27806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamill – Consigliere Dott. ALMA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 31001. Nel caso in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Tuttavia, non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che restano fermi i requisiti strutturali posti dall’art. 52 c.p., e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro. Le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Il giudizio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, reale o presunta, deve compiersi “ex ante” sulla base delle circostanze caratterizzanti il caso concreto, dovendo il giudice esaminare, di volta in volta e in concreto, la particolare situazione di fatto che escluderebbe l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 16 luglio 2015, n. 31001 Ritenuto in fatto La Corte d’Assise di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rinnovato l’istruttoria dibattimentale, disponendo perizia d’ufficio, ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nicosia di condanna di F.S. , in quanto colpevole del reato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2015, n. 30465. Affinché sussista il dolo del reato di cui all’art. 603 ter comma 3 c.p., occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2015, n. 30465 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 10.11.2014 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la colpevolezza di R.G. in ordine al reato di diffusione continuata di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità di cui agli artt. 81 comma 2 e 600 ter commi 3...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 15 luglio 2015, n. 30489. Integra l’abnormità in caso di imposizione al p.m. della imputazione coatta sia nei confronti di soggetto non iscritto nel registro degli indagati, sia a carico di soggetto già iscritto ma per reati per i quali il p.m. non abbia formulato richiesta di archiviazione, così enunciando un principio di diritto che, oltre a tutelare le prerogative del p.m. in ordine all’esercizio dell’azione penale, risponde alla esigenza di evitare che la parte possa trovarsi imputata e avviata alla udienza preliminare o al dibattimento con riferimento a reati per i quali non abbia prima avvertito la necessità, né avuto la possibilità di esplicare le proprie facoltà difensive. Nel caso in esame si è proprio verificato il suindicato effetto, posto che, nell’ambito di procedimento contro ignoti e all’esito della udienza in camera di consiglio, il Gip ha contestualmente disposto l’iscrizione e la imputazione coatta per il reato ex art. 544 bis cod.proc.pen. nei confronti dell’attuale ricorrente, sino a quel momento rimasto estraneo al procedimento e che, dunque, non aveva avuto alcuna possibilità di intervenire nel contraddittorio in camera di consiglio. L’abnormità non si configura, invece, con riferimento alla disposizione di iscrizione nel registro degli indagati, posto che la mera iscrizione non pregiudica le prerogative difensive dei soggetto interessato, dovendo il p.m., dopo avere effettuato la predetta iscrizione e proceduto alle eventuali ulteriori indagini, elaborare nuovamente le proprie determinazioni e richieste, a tal punto conoscibili dal soggetto iscritto e, come tale, anche legittimato ad interloquire in ordine ad esse.

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 15 luglio 2015, n. 30489 Ritenuto in fatto Il gip presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell’8/2/2014, ha ordinato al p.m. di iscrivere il nome di F.P. nel registro degli indagati e di formulare l’imputazione a carico di costui in ordine al reato di cui all’art. 544...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 luglio 2015, n. 29883. Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un “post factum” non punibile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  13 luglio 2015, n. 29883 Ritenuto in fatto 1. P.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO emessa in data 8/07/2014, depositata in data 3/10/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20/12/2013 dal GUP del Tribunale di MILANO, il medesimo...