Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 15 luglio 2015, n. 30466

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente C.F. , con sentenza del 26.11.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa in data 8.10.2013, con condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
Il Tribunale di Sciacca dichiarava C.F. e il coimputato M.S. , responsabili del reato previsto e punito dall’art. 256 comma 1 lett. b D.L.vo 152/2006 perché effettuavano una attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, nella fattispecie: una carcassa di autovettura (allegato D codice CER 16 01 04), un serbatoio per gas liquido (allegato D codice CER 16 01 16) oltre a una cucina a gas ed una grossa quantità di materiale ferroso, che scaricavano in un fondo sito in contrada Rametta, utilizzando autocarro IVECO OM 50 targato PA B 90960 dotato di gru, in Santa margherita Belice il 4.2.2010.
C.F. veniva condannato, in primo grado, alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 2600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con confisca dell’autocarro e confisca e distruzione di quant’altro in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, C.F. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 121, 178, 179 e 486 cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in quanto nei motivi di appello erano stati rilevati, il mancato esame della richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale e il mancato avviso al difensore di fiducia del differimento di udienza per ragioni dell’ufficio.
La Corte di appello pur dando atto che il procedimento era stato rinviato preliminarmente, per l’assenza del giudice designato, anche in assenza di statuizioni del dedotto impedimento del difensore, senza che la data della nuova udienza venisse comunicata, dalla cancelleria, al difensore di fiducia, avrebbe ritenuto insussistente la dedotta nullità, in quanto al difensore designato come sostituto dal giudice, ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen., si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 cod. proc. pen., con conseguente obbligo, di quest’ultimo, di comunicare al difensore di fiducia, da lui sostituito, la data di rinvio dell’udienza.
Il ricorrente ritiene errata tale interpretazione, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, esaminare l’istanza difensiva di differimento, con conseguente nullità.
Inoltre, il difensore di ufficio, nel caso specifico, non avrebbe agito da sostituto del difensore di fiducia, rappresentando il di lui impedimento ed insistendo per il rinvio, con conseguente necessità di procedere alla notifica del differimento di udienza.
b. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 256 e 266 co. 5 D.L.vo 152/06, L.R. 18/95.
Il ricorrente rileva che a prescindere dalla carenza di prova in relazione al giudizio di pericolosità del materiale trasportato, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto l’inesistenza di un titolo abilitativo per l’esercizio del commercio ambulante di materiali ferrosi.
All’atto del controllo di P.G. il C. sarebbe risultato titolare di una ditta individuale, avente per oggetto proprio il commercio ambulante di materiale ferroso.
Lo stesso imputato, inoltre, avrebbe ottenuto l’uso del veicolo in sequestro per la prosecuzione di tale attività.
Sarebbe stata, prodotta agli atti la documentazione attestante l’esistenza di un’autorizzazione abilitante l’esercizio al commercio nell’intero territorio nazionale.
Sarebbe errata, l’interpretazione della L.Reg. 18/95, data dalla Corte distrettuale, in quanto tale disposizione legittimerebbe in Sicilia, in presenza di autorizzazione del Comune dove ha sede l’istante, l’esercizio del commercio su tutto il territorio nazionale.
Nulla direbbe, infine, la sentenza di appello sui motivi nei quali si evidenziava la lacuna normativa in materia.
c. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 53 L. 689/91.
La sentenza impugnata risulterebbe del tutto immotivata in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.
Mentre un disamina complessiva del fatto, della sua tenuità e dell’obiettiva oscurità e complessità della normativa sul commercio ambulante, nonché della condotta dell’imputato avrebbe giustificato l’accoglimento delle richieste della difesa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
In data 5.5.2015 venivano inviate dal difensore note difensive che, tuttavia sono inammissibili per tardività. Trova, infatti, applicazione il disposto degli artt. 585, comma 4, e 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie solo fino a 15 giorni prima dell’udienza. Il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del richiamato art. 585.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.
2. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
3. In particolare, quanto al motivo sub b., va rilevato che, con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettuata in forma ambulante da chi possiede un relativo titolo abilitativo non richiede l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti sempre che il soggetto sia abilitato all’esercizio in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio, da atto che, tuttavia, non risulta che l’imputato avesse un titolo abilitativo per l’esercizio del commercio ambulante di rifiuti ferrosi, essendo stato semplicemente prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Palermo per tale categoria nonché l’istanza avanzata al Comune di Santa Margherita Belice per ottenere il nullaosta per operare sul territorio comunale dell’ente.
Va fatta chiarezza sulle date.
I fatti sono del 4.2.2010 e in quel momento il C. risultava titolare di una ditta individuale, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Palermo in data 3.2.2010, avente per oggetto il commercio ambulante di materiale ferroso,. In data 25.01.2010 lo stesso aveva inviato al Comune di Santa Margherita Belice richiesta di nullaosta per potere operare su tale territorio, che sarebbe stata poi esitata favorevolmente soltanto in data 19.3.2010.
La Corte territoriale, evidenziato che nell’ambito della normativa sui rifiuti non è prevista alcuna disposizione normativa che disciplini il commercio ambulante dei predetti rottami ferrosi, per cui deve necessariamente farsi riferimento ai titoli abilitativi disciplinati da altre leggi speciali, correttamente afferma che la materia del commercio ambulante è regolata dal D.L.vo n. 114/98, che impone agli ambulanti di munirsi di un’autorizzazione comunale sulla base della normativa di attuazione che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto (art. 28) e, fino all’emanazione delle disposizioni attuative regionali continuano ad applicarsi le norme previgenti (art. 30 co. 2) ed, in particolare, l’art. 2 L. 112/91, che prescrive per il commercio ambulante il rilascio di un’autorizzazione comunale, subordinato all’iscrizione nell’apposito registro istituito presso ciascuna Camera di Commercio. Parimenti, viene dato atto che la Legge Regionale n. 18 del 1.03.95, attualmente vigente nella Regione Siciliana, prevede per l’esercizio del commercio in forma itinerante il rilascio di un’autorizzazione da parte del sindaco dove ha sede l’istante.
Ebbene, non si tratta – come lamenta il ricorrente – di avere fornito un’interpretazione territorialmente restrittiva dell’autorizzazione in questione, in quanto il giudice del gravame del merito rileva che nessuna autorizzazione comunale risultava essere stata rilasciata al prevenuto, al momento del fatto, in quanto la sua semplice iscrizione alla Camera di Commercio e l’operata richiesta al Sindaco non potevano certamente supplire alla mancanza in quel momento del titolo abilitativo richiesto dalla normativa in materia.
A ciò deve aggiungersi – si rileva condivisibilmente nel provvedimento impugnato- che l’eventuale esistenza anche al momento dei fatti di cui all’imputazione di un’autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi non avrebbe certamente potuto scriminare la condotta del prevenuto, essendo stato il C. colto nell’atto di effettuare un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, il cui commercio non è certamente da annoverarsi tra le attività che avrebbero potuto essere esercitate, a seguito dell’autorizzazione comunale, poi effettivamente rilasciata.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo sub a.
Effettivamente, in relazione all’udienza del 25.9.2013, il difensore faceva pervenire via fax il 24.9.2013 una richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale. La richiesta in questione, come si evince dal verbale di udienza del 25.9.2013, non veniva esaminata, in quanto il processo veniva comunque rinviato in via preliminare, all’8.10.2013, senza che venisse svolta attività alcuna, per ragioni organizzative connesse all’entrata in vigore delle nuove tabelle disciplinanti la ripartizione del lavoro tra i magistrati di quel tribunale.
Va detto che viene dato per scontato che quella richiesta sia stata sottoposta al giudice, laddove scontato non è, non dandosene atto a verbale e risultando la richiesta de quo trasmessa a mezzo fax solo il giorno precedente all’udienza. La mera presenza dell’istanza nell’incarto processuale, infatti, non esclude -come talora purtroppo accade – che la stessa possa esservi stata inserita successivamente all’udienza.
Sul punto gioverà ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, dopo un orientamento assolutamente restrittivo teso ad affermare che per le comunicazioni e le notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all’art. 121 cod. proc. pen. – per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all’art. 150 cod. proc. pen., solo dai funzionari di cancelleria (cfr. ex plurimis, sez. 5, n. 38968 dell’ll.10.2005, Mancini ed altro, rv. 232555; sez. 5, n. 6696 del 12.12.2005 dep. il 22.2.2006, Pellegrino, rv. 233999; sez. 5, n. 46954 del 14.10.2009, Giosuè, rv. 245397; sez. 5, n. 11787 del 19.11.2010 dep. il 24.3.2011, Campagnoli, rv. 249829; sez. 4, n. 21602 del 23.1.2013, Giuliano, rv. 256498; sez. 6, n. 28244 del 30.1.2013, Bagheri rv. 256894), ha mostrato segni di apertura alle nuove tecnologie, ad onta dell’apparente rigore codicistico, affermando in diverse pronunce che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax o a mezzo posta e-lettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax o dell’email e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (per il fax sez. 2, n. 9030 del 5.11.2013 dep. il 25.2.2014, Stucchi rv. 258526; per la posta elettronica sez. 2, n. 47427 del 7.11.2014, Pigionanti, rv. 260963). In altri termini, come si è precisato in una ancor più recente pronuncia, l’utilizzo di una irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente (sez. 5, n. 7706 del 16.10.2014, Chessa, rv. 262835).
In tal senso, seppure con riferimento alla materia dell’adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, regolata da una norma speciale, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte affermando che la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero” (così Sez. Un. N. 40187 del 27.3.2014, Lattanzio, rv. 259928, che in motivazione, hanno precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un’interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).
Nel caso che ci occupa, dinanzi al giudice del gravame del merito, non si è fatta questione sul punto della conoscenza dell’istanza da parte del giudice, che pertanto va superato, nel senso di dare per scontato che il giudice di primo grado, cui era rivolta, fosse stato portato a conoscenza della richiesta di rinvio.
Il ricorrente si duole nuovamente oggi, tuttavia, come già fatto in appello: a) che la sua richiesta non sia stata comunque valutata; b) che egli non sia stato avvisato della data di rinvio.
Si tratta di doglianze palesemente infondate su cui la Corte territoriale aveva già fornito una congrua risposta laddove aveva evidenziato, in sentenza, che, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità dell’impedimento prospettato dal difensore dell’imputato, risulta evidente che il procedimento venne rinviato ad altra data, senza che fosse in alcun modo violato il diritto di difesa, essendo il prevenuto assistito da un difensore d’ufficio, nominato in sostituzione del difensore di fiducia assente, in quanto prontamente reperibile.
Sul punto ritiene il Collegio che vada precisato il pur condivisibile principio affermato da questa Corte secondo cui l’omesso esame della richiesta di rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza (sez. 2, n. 33553 del 30.4.2009, Russo, rv. 245227; sez. 5, n. 2850 del 3.2.1999, Puma, rv. 212604).
Nei casi sottoposti in passato a questa Corte regolatrice il giudice si era, infatti, astenuto dall’esaminare la richiesta difensiva e dall’adottare qualsiasi decisione in merito, limitandosi semplicemente a nominare un difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell’udienza, svolgendo attività processuale.
Nel caso che ci occupa, invece, il rinvio era avvenuto in via assolutamente preliminare, subito dopo la costituzione delle parti.
Anche a voler prefigurare un esito della richiesta favorevole al difensore, perciò, né lui né il suo assistito sono stati in alcun modo pregiudicati.
Il principio di diritto di cui sopra va dunque precisato nel senso che l’omesso esame della richiesta di rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del difensore determina la nullità degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, sempre che l’udienza in questione non sia stata una udienza di mero rinvio.
Solo in presenza di un’attività processualmente rilevante e potenzialmente lesiva del diritto di difesa, dunque, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determinerà la nullità in questione, per difetto di assistenza dell’imputato, e quindi secondo un orientamento di questa Corte di legittimità si sarà di fronte ad una nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. e) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (così sez. 6 n. 42110 del 14.10.2009, Gaudio, rv. 245127; conf. sez. 6, n. 10376 del 22.1.2008, Renna, rv. 238926) e secondo altro ad una nullità generale a regime intermedio (così questa sez. 3 n. 47105 del 13.11.2008, Valente ed altri, rv. 242257, ove si rileva che trattasi di erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore, sicché, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo).
5. In casi come quello che ci occupa, come si diceva, non risultano pregiudicati né i diritti dell’imputato né quelli del difensore, anche perché quest’ultimo, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non aveva diritto ad alcuna comunicazione della data di rinvio.
È pur vero, infatti, che la data dell’udienza di rinvio non venne comunicata dalla cancelleria al difensore di fiducia dell’imputato, ma a tale comunicazione non si doveva provvedere atteso che al difensore disegnato come sostituto dal giudice, ai sensi dell’art. 97 co. 4 cod. proc. pen., si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 cod. proc. pen., per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore, con conseguente obbligo di comunicare al difensore di fiducia, da lui sostituito, la data di rinvio dell’udienza.
Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite e con una successiva giurisprudenza delle sezioni semplici assolutamente univoca, ha da tempo affermato il principio – che il Collegio condivide e si intende ribadire – per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. “rinvio a nuovo ruolo”), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (così Sez. Un. n. 8285 del 28.2.2006, Grassia, rv. 232906; conf. sez. 5, n. 36643 del 4.6.2008, Sorrentino, rv. 241721; sez. 6, n. 19831 del 20.3.2009, Vartoluccio, rv. 243855).
Ancora di recente si è ribadito che l’omessa notifica – al difensore di fiducia impedito – del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (sez. 5, n. 26168 dell’11.5.2010, Terlizzi, rv. 247897; sez. 2, n. 51427 del 5.12.2013, Domenichini, rv. 258065), precisandosi anche che a nulla rileva che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza (così sez. 5, n. 20863 del 24.2.2011, Sechi, rv. 250451, relativamente ad un caso in cui la comunicazione della data dell’udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).
6. Manifestamente infondato, in ultimo, è anche il motivo sub c. con cui si ripropone, deducendo vizio motivazionale, la questione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva.
In appello il C. aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della particolare tenuità del fatto, invocando la riduzione della pena al minimo edittale e la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.
Ebbene, sul punto la Corte territoriale, pur dando atto che il giudice di primo grado non aveva specificamente argomentato sul diniego, rilevava come l’imputato, a cui è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed Euro 2600 di ammenda, determinata in misura pari al minimo edittale, non apparisse meritevole del beneficio richiesto, tenuto conto dello specifico precedente penale a suo carico, che viene ritenuto deporre negativamente anche per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.
La doglianza riproposta oggi si palesa peraltro generica in quanto il ricorrente non indica l’elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, il precedente penale sopra ricordato.
Va rilevato in proposito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Sul punto va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768).
Va aggiunto, in ultimo, che questa Corte Suprema ha da epoca risalente ormai chiarito che il riferimento ai cattivi precedenti penali dell’imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (sez. 1, n. 12787 del 5.12.1995, Longo ed altri, rv. 203146; sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedirebbe in ogni caso un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv. 256463).
In ogni caso, per completezza, va rilevato che il reato in contestazione, accertato in data 4.2.2010, ad oggi non risulta prescritto, in quanto al termine quinquennale massimo di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, vanno aggiunti 180gg (60gg. x3) in relazione alle sospensioni della prescrizione a causa dei rinvii per concomitante impegno professionale dedotti dal difensore alle udienze del 13.3.2012, 18.10.2012 e 6.3.2013.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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