Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2024| n. 12988.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa; l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell'area teatro del sinistro.