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Nel contratto di assicurazione della responsabilita' civile la clausola che subordina l'operativita' della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non e' vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, puo' tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, e' incensurabile in sede di legittimita', ove congruamente motivata. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2016, n. 9140.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 maggio 2016, n. 9140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. NOBILE Vittorio – Presidente Sezione Dott. NAPPI Aniello –...

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Nella vendita senza incanto ai sensi dell’art. 571 cod. proc. civ. l’offerta deve essere effettuata personalmente oppure a mezzo di un avvocato anche nell’eventuale gara successiva all’apertura delle buste. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2016, n. 8951.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2016, n. 8951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....

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La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita' lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 cod. ass., puo' essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita' di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e' onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e' consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se' di modesta entita'. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...

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In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per su­perare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è suffi­ciente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimo­strare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pe­ricolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei mi­nori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzati­ve, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bol­zano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...

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Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2016, n. 9639 Svolgimento del processo Nel 1999 la signora M.G. E. conveniva in giudizio i signori R. e M.R., in proprio e quali legali rappresentati della società EL.DA. di R. R. & C. s.a.s., deducendo, per quanto qui ancora interessa, che la società EL.DA. le...

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Il giudizio sull'esistenza o meno della giusta causa di recesso costituiva giudizio di fatto, denunciabile per cassazione solo se affetto da vizi di motivazione, ed essendosi invece consolidato il principio di diritto secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dei rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali e come tale delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, la disapplicazione dei quali, trattandosi di specificazioni dei parametro normativo aventi natura giuridica, è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, rimanendo invece nell'ambito del giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, nonché della loro concreta attitudine, sotto il profilo della proporzionalità, a costituire giusta causa di licenziamento. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 maggio 2016, n. 9635.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 maggio 2016, n. 9635 Fatto Con sentenza depositata il 12.3.2013, la Corte d’appello di Potenza rigettava il gravame proposto dall’Istituto Provinciale di Vigilanza “La Ronda” di P.P.G. e confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamento intimato dall’azienda a C.C., condannandola a reintegrarlo...

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Il contribuente che abbia ricevuto una rettifica sulla base dei parametri

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 4 maggio 2016, n. 8812 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. PERRINO Angelina...

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In tema di locazione, deve ritenersi pienamente legittima la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8637.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 maggio 2016, n. 8637 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....