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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322. La norma di cui all’art. 2048 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia in grado di evitare il fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055. Sussiste la giurisdizione dei giudice ordinario riguardo all’impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale in relazione alla risoluzione del contratto di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al Tribunale di P.A.S. esponeva: che aveva svolto funzioni di direttore generale della Azienda Sanitaria 1 di Paola in virtù di un contratto di durata triennale stipulato con la Regione Calabria in data 8 aprile 2004; con...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276. L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, al­la legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relati­va alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità geni­toriale riguardante detto figlio, una domanda rela­tiva a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoria­le, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276 Svolgimento del processo E.A. ha chiesto la separazione giudi­ziale dalla moglie A.P., con affidamento condiviso dei figli minori, offrendo un contributo mensile di Euro 4.000 per il loro mantenimento. Costituitasi in giudizio, A.P. ha chiesto il mantenimento anche per sé e ha eccepito...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490. In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile contro l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito, nonché quando si contesti la misura del credito assegnato, assumendosi che l’ordinanza sia stata emessa per un importo inferiore al dovuto. E’ stato disatteso l’assunto del resistente secondo cui l’opposizione proposta contro l’ordinanza di assegnazione dovesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione. Si è trattato invece, nel caso di specie, di opposizione agli atti esecutivi, così qualificabile alla stregua del principio di cui sopra.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490 Svolgimento del processo l. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla A. S.r.l., ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata del giudice dell’esecuzione nel processo di espropriazione presso terzi promosso...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1347. In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività. La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova dunque fondamento nell’art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l’art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, conseguendone il rigetto del ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell’imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell’elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO  sentenza  26 gennaio 2016, n. 1347 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, l’ing. M. ha chiesto dichiararsi nei confronti della INARCASSA che egli non era obbligato al pagamento di alcuna somma in favore della resistente, neppure a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, annullando o dichiarando...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2239. La parte che contesta la veridicità e l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è onerata della relativa prova che, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 4 febbraio 2016, n. 2239 Ritenuto in fatto C.L. conveniva lavanti al Tribunale di Firenze B.C. e M.M. , quest’ultima quale esercente la potestà sul figlio minore B.S. , per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 26 febbraio 2004 di B.P. , che aveva istituito...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 gennaio 2016, n. 864. La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all’onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell’immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA sentenza 19 gennaio 2016, n. 864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere – Dott. CRUCITTI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316. Il rinvenimento di reperti archeologici (c.d. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati; la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione dei lavori, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori; e tuttavia, considerata la distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  5 febbraio 2016, n. 2316 Ritenuto in fatto  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Costruttori soc. coop a r. l. – in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la medesima, la società F.lli Cervellati s.p.a. e la società Il Progresso s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2291. Al fine di integrare il presupposto oggettivo dell’azione di manutenzione del possesso di cui all’art. 1170 c.c., costituito dalla molestia non è sufficiente il solo pericolo astratto, ma occorre, invece, che questo si concreti in un pericolo serio e concreto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  5 febbraio 2016, n. 2291  Svolgimento del processo  1. Il 29/10/2004 C.A. , N.M.F. , G.G. , Ca.Iv. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell’11/27 agosto 2003 che aveva rigettato la loro domanda di manutenzione nel possesso del mappale 265, asseritamente turbato dall’avvenuta apertura da...