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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 febbraio 2016, n. 2016. Nel rilascio della procura alla liti da parte di una pubblica amministrazione l’atto difensivo sottoscritto dall’avvocato sopperisce alla formale sottoscrizione del contratto di patrocinio, assicurando il rispetto dei requisiti di forma

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 febbraio 2016, n. 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 11 febbraio 2016, n. 2712. In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva istallazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria. Ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 11 febbraio 2016, n. 2712 Svolgimento del processo Si riporta la relazione preliminare redatta dal consigliere relatore e comunicata ex art. 380 bis c.p.c.. “1) Dal ricorso si apprende che: in data 18.12.2007 la Provincia di Bari revocava in autotutela l’autorizzazione in precedenza concessa alla Intersud spa all’installazione...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978. Non integra violazione del dovere di diligenza ex articolo 2104 del Cc, l’omissione da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute né comunque risulti ai fini della prestazione di lavoro, ad esse complementare o accessoria; Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’articolo 2105 del cc, anche inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi dell’impresa l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse a superiori livelli di controllo e di responsabilità, in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da accentuata complessità e articolazione organizzativa; In tema di licenziamento per giusta causa, deve aversi riguardo, nella valutazione dell’idoneità della condotta extra lavorativa del dipendente a incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 febbraio 2016, n. 1978 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914. Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter codice procedura civile e’ sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilita’ in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonche’ a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906. La disposizione contenuta nella Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), n. 200 del 1999, che prescrive agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica, di“Offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, non comporta la modifica, né l’integrazione, del regolamento di servizio del settore e, di conseguenza, l’integrazione dei contratti di utenza che prevedono il pagamento delle spese di spedizione delle bollette. Esclusa l’operatività dell’articolo 1339 codice civile, che concerne l’integrazione del contratto per effetto di norme imperative, resta inapplicabile anche l’art. 1374 c.c., che postula l’integrazione del contratto per gli aspetti non regolati dalle parti, e dove le norme svolgono una funzione di carattere suppletiva rispetto alle determinazioni pattizie

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1863. Il coniuge più debole può chiedere l’assegno di mantenimento al giudice italiano dopo che un giudice di uno Stato estero ne abbia dichiarato il divorzio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 febbraio 2016, n. 1863 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1858. Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 febbraio 2016, n. 1858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...