Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 aprile 2015, n. 7638 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. L’Avvocato C.P.L. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Avvocato V.L. avverso la sentenza del 18 giugno 2010, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha, provvedendo in grado di appello e rigettando sia l’appello principale...
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870. Ai fini IRAP, non si appalesa sufficiente l’accertamento della mera esistenza di una organizzazione di fattori produttivi (che è l’antefatto dell’apprezzamento demandato al giudicante) ma risulta dirimente la qualificazione del rapporto che intercorre tra detti fattori produttivi, in termini tali che il contributo apportato all’incremento del valore netto della produzione da quelli aggiuntivi (rispetto alla prestazione d’opera intellettuale) sia connotato da “rilevanza” e non possa supporsi che sia già stato oggetto di tassazione per imposizione diretta del reddito, in capo al datore di lavoro o al professionista che della prestazione sia l’esecutore diretto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333. L’avvocato non può agire in giudizio per il pagamento dell’onorario di fronte al giudice di residenza formale del cliente risultante dai dati anagrafici quando è a conoscenza della sua effettiva dimora. In tal caso, infatti, la nozione di residenza deve essere intesa in senso non formale, ma sostanziale, quale luogo di dimora abituale previsto dall’articolo 43 del Cc. Nella fattispecie, i giudici hanno sottolineato che la dimora effettiva del cliente, Milano anziché Arezzo, era individuabile attraverso alcuni chiari indici come la sede di lavoro e la corrispondenza scambiata dalle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 – data di efficacia del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012 – la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2015, n. 6245. A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare una effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di quest’ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2015, n. 6245 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 aprile 2015, n. 6855. Ove la convivenza in seno alla c.d. “famiglia di fatto” assuma i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno. Rescindendosi, così, ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso; pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 3 aprile 2015, n. 6855 RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11/11/2004, L.E. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie I.M. G., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile. Costituitosi il contraddittorio, la I. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136. In tema di filiazione naturale la mancata sottoposizione al test del Dna, può diventare un elemento determinante nel definire il «difetto di veridicità» del riconoscimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 marzo 2015, n. 6136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 7176. La clausola contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva, se i principi di cui al 3 comma n. 18 vengono interpretati alla luce del principio di cui al primo comma dello stesso art. 1469 bis, secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 7176 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2001 P.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Nola la s.p.a. Helvetia Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento di oltre L. 100 milioni, in forza di polizza infortuni in corso con la società, a seguito...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 aprile 2015, n. 7388. Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dell’art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno. Infatti, soltanto “una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro. La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 aprile 2015, n. 7388 Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dei lavoro, rigettava la domanda della signora F.P., dipendente della Regione Emilia-Romagna ed appartenente all’area dirigenziale dall’ I .3.1997 diretta ad ottenere la rifusione dei danni patiti in dipendenza dell’infortunio in data...