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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632. La sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. La sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa, per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che “… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”. La non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16. Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali – idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E – nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301. Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali – il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere appunto indicate specificamente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 giugno 2015, n. 11301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 luglio 2015, n. 15350. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza 22 luglio 2015, n. 15350 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione – Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Sezione – Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –...